ISA 2019 e doppia attività, obbligo di compilazione solo per la quota di reddito d'impresa. Rientra tra le cause d'esclusione la produzione di redditi diversi, come quello agrario.
ISA 2019, compilazione a metà per i titolari di partita IVA con doppia attività e due diverse tipologie di reddito, d’impresa e agrario.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 418 pubblicata il 18 ottobre 2019, analizza il caso di un contribuente titolare sia di redditi relativi all’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni, che di redditi per i quali opera la causa d’esclusione dalla compilazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, come quello agrario.
In tali ipotesi, l’applicazione degli ISA resta limitata alla sola quota di reddito d’impresa, rientrante tra quelli di cui all’articolo 55 del TUIR.
ISA 2019 e doppia attività: obbligo solo per il reddito d’impresa
Ai fini della compilazione del modello ISA, i contribuenti che esercitano una doppia attività e che pertanto sono titolari di due diverse categorie di reddito, dovranno valutarne preventivamente la natura ai fini di individuare possibili cause d’esclusione dall’applicazione.
È il caso prospettato nell’interpello n. 418, relativo ad un contribuente, imprenditore ittico, che svolge due diverse attività dalle quali deriva una quota di reddito d’impresa ed una quota di reddito agrario, rientranti all’interno del medesimo settore di applicazione ai fini degli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale.
L’applicazione degli ISA sarà circoscritta esclusivamente alla quota di reddito indicato nel quadro RG del modello Redditi, relativo per l’appunto all’esercizio di attività d’impresa, arti o professioni.
Per la restante quota di reddito, determinato in base a quanto previsto dall’articolo 32 del TUIR ed indicato nel quadro RA e RD del modello Redditi, opera invece la causa d’esclusione dall’applicazione degli ISA.
Doppia attività, solo il reddito d’impresa rientra nell’ambito applicativo ISA 2019
Sono le istruzioni di compilazione che spiegano come, tra le cause d’esclusione dagli ISA, rientrino i contribuenti:
“con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA e, quindi, prevista nel quadro dati contabili contenuti nel modello ISA approvato per la attività esercitata”
Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, secondo quanto previsto dall’articolo 9-bis del DL n. 50/2017, si riferiscono ai soli soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR, ovvero redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni di cui al precedente articolo 53.
È il richiamo ai ricavi di cui all’articolo 85 comma 1 o ai compensi di cui all’articolo 51, comma 1 del TUIR a portare l’Agenzia delle Entrate ad escludere dagli ISA i redditi diversi da quelli sopra indicati, come per l’appunto la quota di reddito agrario di un titolare di partita IVA che esercita doppia attività.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in risposta all’interpello n. 418 del 18 ottobre 2019, inviato da un contribuente titolare di un reddito d’impresa e di una quota di reddito agrario:
“l’attività il cui reddito riconducibile a quello agrario (determinato sulla base di quanto disposto dall’articolo 32 del TUIR), non rientra nel campo di applicazione ISA, in quanto non si tratta di attività di impresa o di lavoro autonomo. Ai fini dei predetti indici, dunque, si è in presenza di un’unica attività il cui reddito è determinato ai sensi dell’articolo 55 del Tuir (reddito d’impresa), in relazione all’effettivo esercizio della quale troverà applicazione il relativo indice sintetico di affidabilità.”
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: ISA 2019 e doppia attività: obbligo solo per il reddito d’impresa