Dis-Coll 2017 - indennità di disoccupazione collaboratori 2017 - oggetto di proroga nel Milleproroghe. Ecco tutte le novità.
Il Decreto Milleproroghe 2017 recentemente approvato dal Parlamento contiene la proroga della scadenza della Dis-coll ovvero dell’indennità di disoccupazione per i collaboratori.
Il provvedimento posticipa quindi la cosiddetta universalizzazione delle tutele per i disoccupati sancita dalla Legge 92/2012 (meglio nota come Legge Fornero).
Con questo provvedimento, infatti, oltre alla Dis-coll i disoccupati potranno fruire anche della Naspi 2017 ovvero la Nuova Assicurazione Sociale sull’impiego.
Ecco le ultime novità in materia di indennità di disoccupazione Dis-coll 2017.
Dis-coll 2017: proroga al 30 giugno
La Dis-Coll 2017 - indennità di disoccupazione 2017 - è stata oggetto di proroga da parte del Decreto Milleproroghe.
Per effetto di questa novità, la Dis-Coll potrà essere fruita anche per i collaboratori il cui rapporto viene cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 30 giugno 2017.
Le ragioni della proroga sono dovute soprattutto alle proteste dei lavoratori occasionali e comunque di tutti i collaboratori che - in attesa che il Parlamento dia il via libera al disegno di legge sullo smart working - sarebbero rimasti senza coperture e tutele di alcun tipo.
Ricordiamo che lo scorso 10 febbraio l’INPS aveva annunciato che le domande per la Dis-Coll 2017 non sarebbero state più accettate in assenza di apposito provvedimento normativo.
Dis-Coll 2017: cos’è e come funziona?
La Dis-coll è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico mediante il decreto legislativo 22/2015 con riferimento al 2015, con successiva proroga per il 2016.
La Dis-Coll 2017 è un’indennità di importo iniziale pari al 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali dell’anno in cui è cessata la collaborazione e quello precedente.
Soggetti beneficiari e durata Dis-Coll 2017
Chi può fare domanda per la Dis-Coll 2017? Ecco i soggetti beneficiari.
La Dis-Coll 2017 può essere richiesta dai “collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, senza partita Iva e non pensionati, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’Inps (esclusi amministratori e sindaci) che hanno accreditato almeno 3 mesi di contributi dal gennaio dell’anno precedente la fine della collaborazione”.
La durata dell’indennità è pari alla metà dei mesi accreditati, ma comunque non può essere superiore a sei mesi.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dis-Coll 2017 fino al prossimo 30 giugno