Stop all’indennità di disoccupazione per i lavoratori impatriati

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori e le lavoratrici rimpatriate non potranno più accedere all'indennità di disoccupazione in caso di interruzione del rapporto di lavoro all'estero. La novità nel DDL Bilancio

 Stop all'indennità di disoccupazione per i lavoratori impatriati

Addio all’indennità di disoccupazione per i lavoratori e le lavoratrici che tornano in Italia dopo aver perso il lavoro all’estero.

Una delle novità introdotte dal disegno della Legge di Bilancio 2025 prevede che per le cessazioni dei rapporti dal 1° gennaio non si potrà beneficiare del trattamento di disoccupazione.

Attualmente, per i cittadini e le cittadine italiane che hanno lavorato all’estero (anche un solo giorno) è previsto un trattamento della durata massima di 180 giorni.

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Stop all’indennità di disoccupazione per i lavoratori impatriati

Il regime agevolato che permette di ottenere l’indennità di disoccupazione a chi rientra in Italia dall’estero sparirà dal 2025.

A prevedere la novità è il disegno della Legge di Bilancio 2025, attualmente in esame alla Camera.

Come si legge all’articolo 29, infatti, la disposizione stabilisce che la legge n. 402 del 1975 non sarà applicata alle cessazioni del rapporto di lavoro che avvengono a partire dal 1° gennaio 2025.

“La legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.”

Prima di vedere cosa comporta tale disposizione è bene chiarire la previsione della citata legge che al momento permette ai lavoratori e alle lavoratrici italiane rimpatriate di beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

Nello specifico, la legge n. 402/1975 prevede che, in caso di disoccupazione che deriva da un licenziamento oppure dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, al ritorno in Italia si abbia diritto al trattamento di disoccupazione.

Questa spetta, su domanda entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del rapporto, per un periodo massimo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.

Da gennaio, pertanto, i lavoratori e le lavoratrici che perdono il lavoro all’estero e tornano in Italia non potranno più ottenere l’indennità di disoccupazione.

Lavoratori impatriati: dal 1° gennaio non si ha diritto alla disoccuopazione

La misura, dunque, è stata introdotta con l’obiettivo di sostenere i lavoratori e le lavoratrici che tornano in Italia dopo aver perso il lavoro all’estero, mentre il nuovo intervento mira a contenere una dinamica che finora ha permesso di abusare della previsione della legge n. 402/1975.

Chi richiede per la prima volta tale trattamento, infatti, può ottenere l’indennità (30 per cento della retribuzione convenzionale dell’anno di riferimento per 180 giorni) a prescindere dalla durata dell’impiego all’estero.

Anche lavorando pochi giorni, ad esempio nel caso di lavoro stagionale, si ha diritto a ricevere la prestazione al ritorno in Italia. Una meccanica da cui molto hanno tratto vantaggio.

Dalla seconda volta in poi, la legge prevede che gli impatriati possano beneficiare del trattamento esclusivamente dopo aver effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui non meno di 7 effettuati all’estero.

Con l’intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 le disposizioni della citata legge non si applicheranno più a partire dai rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio.

Per l’ufficialità della misura si attende ora la conclusione dell’iter parlamentare e la successiva pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale.

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