Lavoratori rimpatriati: stop all’indennità di disoccupazione

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Dal 1° gennaio 2025 i lavoratori e le lavoratrici rimpatriate non possono più accedere all'indennità di disoccupazione per l’interruzione del rapporto di lavoro all'estero. L’INPS illustra la novità prevista dalla Legge di Bilancio

Lavoratori rimpatriati: stop all'indennità di disoccupazione

I lavoratori e le lavoratrici che tornano in Italia dopo aver perso il lavoro all’estero non possono più beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

A prevedere la novità, in vigore dal 1° gennaio, è la Legge di Bilancio 2025.

Per le cessazioni dei rapporti da tale data quindi non si è più possibile ottenere il trattamento di disoccupazione.

Fino alla fine del 2024, per i cittadini e le cittadine italiane che hanno lavorato all’estero (anche un solo giorno) era previsto un trattamento della durata massima di 180 giorni.

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Stop all’indennità di disoccupazione per i lavoratori impatriati

Il regime agevolato che permetteva di ottenere l’indennità di disoccupazione a lavoratori e lavoratrici che rientravano in Italia dall’estero è stato abolito.

La novità fa parte delle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 in materia di lavoro e va ad aggiungersi agli altri provvedimenti in materia di NASpI che complessivamente apportano una stretta sui requisiti per l’indennità di disoccupazione

Come si legge all’articolo articolo 1, comma 187, della legge n. 207/2024 infatti, si prevede che le disposizioni della legge n. 402 del 1975 non si applicano alle cessazioni del rapporto di lavoro che avvengono a partire dal 1° gennaio 2025.

Prima di vedere cosa comporta tale disposizione è bene chiarire la previsione della citata legge che fino alla fine del 2024 ha permesso ai lavoratori e alle lavoratrici italiane rimpatriate di beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

Nello specifico, la legge n. 402/1975 prevede che, in caso di disoccupazione che deriva da un licenziamento oppure dal mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all’estero, al ritorno in Italia si abbia diritto al trattamento di disoccupazione.

Questa spetta, su domanda entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del rapporto, per un periodo massimo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali.

Da gennaio, dunque, i lavoratori e le lavoratrici che perdono il lavoro all’estero e tornano in Italia non possono più ottenere l’indennità di disoccupazione.

A questo proposito, con il messaggio n. 184 del 17 gennaio, l’INPS comunica che nella relativa procedura è stata bloccata la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto, sia da parte dei cittadini che da parte dei patronati, che riguardano la cessazione di un rapporto di lavoro dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda invece le domande relative alle cessazioni avvenute fino al 31 dicembre 2024, l’INPS conferma le indicazioni già fornite in precedenza con la circolare n. 106/2015 e con il messaggio n. 1328/2024.

INPS - Messaggio n. 184 del 17 gennaio 2025
Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati

Lavoratori impatriati: dal 1° gennaio non si ha diritto alla disoccuopazione

La misura è stata introdotta con l’obiettivo di sostenere i lavoratori e le lavoratrici che tornano in Italia dopo aver perso il lavoro all’estero, mentre il nuovo intervento mira a contenere una dinamica che finora ha permesso di abusare della previsione della legge n. 402/1975.

Chi richiedeva per la prima volta tale trattamento, infatti, poteva ottenere l’indennità (30 per cento della retribuzione convenzionale dell’anno di riferimento per 180 giorni) a prescindere dalla durata dell’impiego all’estero.

Anche lavorando pochi giorni, come ad esempio nel caso di lavoro stagionale, si aveva diritto a ricevere la prestazione al ritorno in Italia. Una meccanica da cui molti hanno tratto vantaggio.

Dalla seconda volta in poi, invece, la legge prevedeva che i rimpatriati potessero beneficiare del trattamento esclusivamente dopo aver effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui non meno di 7 effettuati all’estero.

Ebbene, come detto, con l’intervento previsto dalla Legge di Bilancio 2025 le disposizioni della citata legge non si applicano più a partire dai rapporti di lavoro cessati dal 1° gennaio.

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