Il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative il protocollo d'intesa previsto dal Decreto Semplificazioni in riferimento al Decreto Flussi 2022. Le associazioni si impegnano a garantire le novità relative alla concessione del nullaosta al lavoro subordinato per i cittadini non comunitari.
Decreto Flussi 2022, è stato firmato il protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e alcune tra le principali organizzazioni dei datori di lavoro.
Come sottolineato nel comunicato stampa del 29 agosto 2022, grazie al protocollo, previsto dal DL Semplificazioni, le associazioni firmatarie si impegnano a garantire l’applicazione delle novità per il Decreto Flussi 2022.
Si tratta delle modalità di verifica di condizioni contrattuali e capacità economica dell’azienda, l’esonero dall’asseverazione per i datori di lavoro e la sostituzione del nullaosta con la comunicazione della proposta di contratto subordinato.
Il protocollo ha una durata biennale e potrà essere rinnovato, l’adesione è aperta anche alle altre organizzazioni dei datori di lavoro.
Decreto Flussi 2022, firmato il protocollo d’intesa per la semplificazione delle procedure
Il Ministero del Lavoro, tramite il comunicato stampa del 29 agosto 2022, annuncia la sottoscrizione di un protocollo d’intesa con alcune delle più rappresentative organizzazioni dei datori di lavoro riferito agli ingressi previsti in Italia dal Decreto Flussi 2022.
Il protocollo è previsto dal Decreto Semplificazioni convertito in legge, n. 122/2022, e si inserisce nel quadro della facilitazione delle procedure relative all’entrata sul territorio nazionale di personale non comunitario per motivi di lavoro subordinato.
Questo, dunque, permette di garantire da parte delle associazioni firmatarie il rispetto delle nuove procedure introdotte in riferimento alle istanze per il nullaosta.
Il protocollo d’intesa ha una durata di due anni, con la possibilità di essere rinnovato per lo stesso periodo.
L’adesione resta aperta a tutte le altre organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale. Gli interessati potranno inviare la richiesta all’apposito indirizzo mail “[email protected]” dal quale riceveranno le successive indicazioni.
- Protocollo di intesa MLPS - Organizzazioni datoriali
- Protocollo per l’attuazione delle procedure semplificate relative all’ingresso in Italia di personale non comunitario per motivo di lavoro subordinato.
Decreto Flussi 2022, le semplificazioni per i datori di lavoro associati alle organizzazioni datoriali
Una delle facilitazioni previste dal Decreto Semplificazioni riguarda le verifiche sulle condizioni contrattuali e la capacità economica dei datori di lavoro.
In particolare, l’articolo articolo 44 del Decreto ha introdotto una nuova modalità per le verifiche necessarie per la concessione del nullaosta.
Come specificato anche nella circolare n. 3/2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, i controlli sulla congruità del numero di richieste inviate dallo stesso datore di lavoro in relazione alle esigenze dell’impresa e alla sua capacità economica possono essere effettuati anche da professionisti come i consulenti del lavoro e dalle organizzazioni datoriali.
Resta comunque la possibilità per l’INL e l’Agenzia delle Entrate di effettuare controlli a campione.
Le organizzazioni in questione dovranno acquisire da parte dei datori di lavoro associati una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e la relativa documentazione che la convalida, la quale dovrà essere conservata per un periodo minimo di 5 anni.
Inoltre, i datori di lavoro associati alle organizzazioni firmatarie sono esonerati dalla presentazione dell’asseverazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione.
In seguito alla sottoscrizione del protocollo, poi, si applica una ulteriore semplificazione in relazione al Decreto Flussi 2022, secondo la quale il nullaosta al lavoro per gli stranieri viene sostituito dalla comunicazione da parte del datore di lavoro contenente la proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 27, comma 1-ter, del Dlgs n. 286/1998).
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