Dopo le novità introdotte prima con la Legge di Bilancio 2023 e poi con il decreto lavoro arrivano le istruzioni INPS per l'utilizzo dei voucher per le prestazioni occasionali. Le nuove regole riguardano gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento
Arrivano dall’INPS le nuove indicazioni in materia di prestazione occasionale per gli utilizzatori che svolgono la propria attività nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Importanti novità per questa tipologia di contratti sono arrivate con al Legge di Bilancio 2023, cioè l’innalzamento dei limiti economici e dimensionali per tutti gli utilizzatori: 10.000 euro per i compensi e massimo 10 lavoratori dipendenti.
Il decreto lavoro, poi, li ha ulteriormente incrementati in favore dei soggetti che operano nei settori indicati, che dal 1° gennaio possono erogare un compenso massimo complessivo di 15.000 euro e utilizzare il contratto di prestazione occasionale se hanno alle proprie dipendenze fino a 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Voucher prestazione occasionale: le nuove regole dall’INPS per il 2023, utilizzatori e limiti
L’INPS con la circolare n. 75, pubblicata sul sito il 3 agosto 2023, comunica le nuove regole e istruzioni sulla disciplina delle prestazioni occasionali.
L’ultima Legge di Bilancio ha introdotto importanti novità in materia di contratti occasionali e sull’utilizzo dei voucher, prevedendo per tutti gli utilizzatori del libretto famiglia e del contratto di prestazione occasionale l’innalzamento dell’importo massimo di compenso che il singolo utilizzatore può erogare nel corso di un anno alla totalità dei prestatori.
Dal 1° gennaio di quest’anno, infatti, tale limite è salito a 10.000 euro.
Inoltre, come illustrato anche nella circolare n. 6/2023 dell’Istituto, è stata ampliata la platea di utilizzatori del contratto di prestazione occasionale dato che possono accedervi i soggetti che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, anziché 5.
Le ultime novità in materia poi, sono arrivate con l’introduzione del decreto lavoro (articolo 37), che ha ulteriormente elevato i limiti economici e dimensionali per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Per queste categorie di utilizzatori il limite economico passa a 15.000 euro e quello dimensionale a 25 dipendenti lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Inoltre, in fase di conversione in legge del decreto, è stata prevista la possibilità per gli utilizzatori di acquistare il Libretto Famiglia anche presso i tabaccai, dove è anche possibile effettuare a richiesta del prestatore il pagamento immediato.
Prestazione occasionale: le novità per i settori dei congressi, fiere, eventi, stabilimenti e parchi divertimento
Le nuove istruzioni fornite dall’INPS, dunque, riguardano i settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti e dei parchi divertimento.
Si tratta nello specifico delle aziende che svolgono attività contrassegnata dai codici ATECO indicati nella tabella.
Codice ATECO | Descrizione |
---|---|
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
96.04.20 | Stabilimenti termali |
93.21.01 | Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Il settore di attività deve risultare dalle informazioni presenti presso il Registro delle imprese.
Come detto, il nuovo limite dimensionale è quello di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Per le modalità di calcolo della media occupazionale, l’Istituto rimanda al testo della circolare n. 107/2017 e del messaggio n. 2887/2017.
Per quanto riguarda il limite di compenso annuo in riferimento alla totalità dei prestatori, fissato per queste categorie di utilizzatori a 15.000 euro, l’INPS ricorda che la misura del compenso è calcolata sulla base del 75 per cento del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- persone disoccupate;
- percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
“Rimangono fermi gli altri limiti economici di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017, descritti nelle circolari n. 107/2017, n. 103/2018 e n. 6/2023.”
Di seguito sono riepilogati i limiti economici per chi opera nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento:
- per ogni prestatore, in riferimento alla totalità degli utilizzatori, il compenso non può superare l’importo complessivo di 5.000 euro;
- per ogni utilizzatore, in riferimento alla totalità dei prestatori, il compenso erogato non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore il compenso non può essere superiore a 2.500 euro.
Se l’utilizzatore ha già usufruito del contratto di prestazione occasionale, le somme già erogate nell’anno concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di 15.000 euro.
Alla luce delle novità, l’apposito servizio INPS “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”. La funzionalità sarà disponibile dal 9 agosto.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 75/2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Voucher prestazione occasionale: le nuove regole dall’INPS per il 2023, utilizzatori e limiti