L'INPS nella circolare n. 6 del 19 gennaio fornisce le indicazioni sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 riguardo il contratto di prestazione occasionale. Nuovi limiti economici per l'accesso al libretto famiglia e dimensionali per le aziende
L’INPS recepisce tutte le novità previste dalla Legge di Bilancio 2023 in relazione alla prestazione occasionale.
Le indicazioni arrivano con la circolare n. 6 del 19 gennaio 2023.
Come stabilito dalla Manovra il nuovo limite per il compenso annuo, erogabile da ciascun utilizzatore del contratto di prestazione occasionale, sale da 5.000 a 10.000 euro, fermo restando, però, quello relativo al compenso del lavoratore, cioè 5.000 euro.
Inoltre, viene innalzato a 10 anche il limite massimo di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato sopra il quale non è consentito l’accesso al contratto di prestazione occasionale. Tale limite si applica anche alle aziende e imprese del settore turistico.
Dal 1° gennaio 2023, inoltre, è vietato l’utilizzo di questa tipologia di contratto per le imprese che operano nel settore dell’agricoltura.
Prestazione occasionale: dall’INPS le indicazioni sulle novità per il 2023
Con la circolare n. 6 l’INPS fornisce tutte le indicazioni sulle novità in materia di prestazione occasionale introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
La disciplina del lavoro occasionale è fornita dall’articolo 54 bis del DL n. 50/2017. L’Istituto si occupa della gestione delle operazioni di registrazione di utilizzatori e prestatori e delle relative comunicazioni di rapporti di lavoro.
Secondo la normativa, i datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionale tramite due modalità:
- il Libretto Famiglia;
- il Contratto di prestazione occasionale.
Il libretto famiglia può essere utilizzato soltanto dalle persone fisiche per remunerare prestazioni relative a:
- piccoli lavori domestici;
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, malate o con disabilità;
- insegnamento privato supplementare.
Il contratto di prestazione occasionale, invece, può essere utilizzato da professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata, ma anche dalle Amministrazioni pubbliche.
Le prestazioni di questo genere possono essere remunerate nel limite di un compenso annuo. La Legge di Bilancio 2023 è intervenuta su tale limite e più in generale sulla disciplina.
L’articolo 1, comma 342, lettera a) ha fissato il nuovo limite di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività a titolo di prestazione occasionale. Questo è stato innalzato da 5.000 a 10.000 euro.
Pertanto, ciascun utilizzatore dal 1° gennaio 2023 può erogare compensi, in riferimento alla totalità dei prestatori, per un importo non superiore a 10.000 euro. Viene, dunque, raddoppiata la possibilità di ricorrere a questa tipologia di prestazione.
Restano fissi, però, i limiti di compenso (5.000 euro) per ciascun prestatore in riferimento alla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro di compenso per le prestazioni in favore dello stesso datore di lavoro.
Altra novità è che tali limiti si applicano anche alle prestazioni occasionali svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 2007 93.29.1.
Prestazione occasionale: il nuovo limite dimensionale
Un’altra modifica apportata dalla Legge di Bilancio riguarda il limite dimensionale delle imprese che possono ricorrere al contratto di prestazione occasionale.
Le disposizioni presenti all’articolo 1, comma 342, lettera d), punto 1) della Manovra, infatti, elevano da 5 a 10 il precedente limite di lavoratori dipendenti.
Sopra tale soglia non è possibile accedere a questa tipologia di rapporto di lavoro. Dal 1° gennaio 2023, pertanto, possono fare ricorso al contratto di prestazione occasionale tutti i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
Questo nuovo limite, inoltre, si applica anche alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del settore turismo.
Le aziende (con meno di 10 dipendenti) che operano in questo settore, poi, possono utilizzare la prestazione occasionale anche per la remunerazione delle attività lavorative rese da lavoratori non appartenenti alle seguenti categorie:
- titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;
- giovani con meno di venticinque anni di età se iscritti a un ciclo di studi;
- disoccupati;
- percettori di prestazioni integrative del salario.
Ad ogni modo resta l’obbligo di effettuare la comunicazione preventiva delle prestazioni occasionali attraverso la procedura dell’istituto.
Prestazione occasionale: il contratto è vietato per le imprese agricole
Infine, la Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi 342-343) ha abrogato le disposizioni che disciplinavano le prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura.
Pertanto, dal 1° gennaio 2023, le imprese agricole non possono più utilizzare questa tipologia di contratto. Queste potranno ricorrere, nel biennio 2023-2024, a prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato secondo le nuove disposizioni (articolo 1, commi 344-354).
Le imprese agricole, prima dell’inizio della prestazione, dovranno inoltrare al Centro per l’impiego competente l’apposita comunicazione obbligatoria.
L’INPS con una prossima circolare illustrativa fornirà tute le istruzioni relative alle modalità di dichiarazione e di versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale agricola.
Tutti gli altri dettagli sono disponibili nel testo integrale della circolare n. 6.
- INPS - Circolare n. 6 del 19 gennaio 2023
- Articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi 342 e 343, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Prestazione occasionale: dall’INPS le indicazioni sulle novità per il 2023