Bonus pubblicità: dalle ore 14 del 9 gennaio 2024 parte l'invio della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati. C'è tempo fino alla scadenza del 9 febbraio 2024 per la trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate, passo necessario per calcolare il credito d'imposta spettante
Prende il via la seconda fase del bonus pubblicità: dalle ore 14 del 9 gennaio e fino alla scadenza del 9 febbraio 2024 sarà necessario trasmettere la dichiarazione sostitutiva.
Dopo la prenotazione del credito d’imposta sugli investimenti incrementali, con l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate sarà necessario indicare le somme effettivamente sostenute, ai fini del calcolo del bonus pubblicità spettante.
La trasmissione della dichiarazione sostitutiva è quindi funzionale alla comunicazione degli investimenti realizzati rispetto a quanto indicato nel modulo per l’accesso al credito d’imposta, secondo le istruzioni specifiche fornite dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria e dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus pubblicità, invio dichiarazione sostitutiva al via: c’è tempo fino al 9 febbraio 2024
Rientrano nel bonus pubblicità gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie effettuati nel corso del 2023 sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Il credito d’imposta teoricamente spettante è pari al 75 per cento delle spese incrementali sostenute nel corso del 2023 rispetto all’anno precedente. Condizione per l’accesso al bonus pubblicità è che l’ammontare degli investimenti sostenuti risulti superiore almeno all’1 per cento rispetto ad analoghe spese realizzate nel periodo d’imposta precedente.
Si ricorda che, in ogni caso, a determinare il valore effettivo del bonus pubblicità sarà un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, chiamato a ripartire i 30 milioni di euro stanziati annualmente tra il totale dei richiedenti.
La presentazione della dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati avrà quindi una duplice funzione.
In primis, servirà a lavoratori autonomi, alle imprese e agli enti non commerciali che hanno prenotato il bonus pubblicità inviando il relativo modello entro il 31 marzo scorso per confermare l’effettuazione degli investimenti indicati.
In secondo luogo consentirà all’Agenzia delle Entrate di avere a disposizione l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, ai fini della successiva ripartizione dei fondi e della determinazione della percentuale di agevolazione effettivamente riconosciuta.
Invio della dichiarazione sostitutiva per il bonus pubblicità in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere inviata per via telematica entro il 9 febbraio 2024 utilizzando il modello messo a disposizione sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
- Modello bonus pubblicità - Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali
- Modulo per la prenotazione del bonus pubblicità e per l’invio della dichiarazione sostitutiva
- Modello bonus pubblicità - le istruzioni per la compilazione
- Scarica le istruzioni per la compilazione del modello da inviare all’Agenzia delle Entrate
Il modello di “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” (lo stesso già utilizzato per la prenotazione del bonus pubblicità) dovrà essere trasmesso tramite l’apposito servizio telematico dell’Agenzia delle Entrate presente nell’area riservata "Servizi per", alla voce "Comunicare".
Per l’accesso all’area personale si potrà utilizzare:
Lo sportello telematico si aprirà alle ore 14 del 9 gennaio e ci sarà tempo fino alle 24 del 9 febbraio 2024 per la trasmissione.
Bonus pubblicità, dal requisito incrementale agli investimenti ammessi: le novità dal 2023
Due le novità principali che caratterizzano il bonus pubblicità dal 2023, secondo quanto previsto dal comma 1-quinquies, articolo 57-bis del decreto legge n. 50/2017.
Venute meno le deroghe previste dal Decreto Sostegni bis per il 2021 e il 2022, a partire dal 2023 il credito d’imposta passa dal 50 al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti in campagne pubblicitarie.
Torna quindi anche il requisito dell’incremento: il bonus pubblicità non spetta quindi sulla totalità delle spese, bensì su quelle in più sostenute nel 2023 rispetto al 2022.
Se quindi a titolo di esempio sono stati effettuati investimenti per 5.000 euro, rispetto ai 3.000 euro dell’anno precedente, il bonus si calcolerà sul valore incrementale pari quindi a 2.000 euro. Sarà necessario che l’incremento registrato sia pari almeno all’1 per cento.
Novità anche sul fronte delle spese ammissibili. Il bonus pubblicità spetta solamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto al 2022, quindi, non vengono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus pubblicità, invio dichiarazione sostitutiva al via: c’è tempo fino al 9 febbraio 2024