Decreto correttivo concordato preventivo e adempimenti, testo in Gazzetta Ufficiale

Tommaso Gavi - Dichiarazioni e adempimenti

Il testo ufficiale del decreto correttivo su concordato preventivo biennale e adempimento collaborativo è stato pubblicato in Gazzetta

Decreto correttivo concordato preventivo e adempimenti, testo in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto correttivo relativo al concordato preventivo biennale e all’adempimento collaborativo.

Sono tante le novità inserite nel decreto legislativo 108/2024, in vigore da oggi, compresa l’ufficializzazione della proroga della quinta rata della rottamazione quater.

Vengono introdotte nuove procedure e scadenze per l’adempimento collaborativo, aumentano i tempi per i pagamenti legati agli avvisi bonari e si introducono nuovi limiti per l’uscita dal concordato preventivo biennale.

Tra le novità anche le conferme sulle flat tax incrementali per ISA e contribuenti in regime forfettario e un nuovo redditometro.

Decreto correttivo (testo in pdf): le novità sul concordato preventivo biennale e le flat tax per ISA e forfetari

Sono tante le novità inserite nel decreto legislativo 108/2024, in vigore da oggi, 6 agosto.

Gazzetta Ufficiale - Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108
Testo del decreto correttivo sul concordato preventivo biennale e sull’adempimento collaborativo.

Tra queste la maggior parte riguardano il concordato preventivo biennale. Il testo del decreto correttivo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede:

  • la determinazione dei debiti per l’accesso alla misura;
  • le regole sulle perdite;
  • nuovi limiti per l’uscita dal concordato;
  • il riconoscimento di benefici IVA;
  • riduzione delle aliquote di acconto;
  • le flat tax incrementali per ISA e forfettari;
  • le regole in caso di rinnovo;
  • nuove cause di decadenza.

Nel decreto correttivo viene stabilito che i debiti tributari o contributivi da considerare sono quelli definitivamente accertati o che derivano da atti impositivi non più impugnabili, comunque, inferiori a 5.000 euro.

Non si considerano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino a decadenza dei relativi benefici.

Le imprese potranno riportare in avanti le perdite fiscali dei periodi oggetto di concordato.

In merito all’uscita dal concordato, viene rivista a ribasso dal 50 al 30 per cento la percentuale oltre la quale i minori redditi effettivamente conseguiti determinano l’uscita dal concordato, nel caso di eventi calamitosi del decreto ministeriale del 14 giugno 2024.

A chi aderisce al concordato vengono inoltre estesi i benefici ISA relativi all’IVA.

È inoltre prevista una riduzione della maggiorazione dell’acconto in presenza di una differenza positiva tra reddito concordato e quello dichiarato.

Nello specifico le riduzioni sono le seguenti:

  • dal 15 al 10 per cento in relazione alle imposte sui redditi;
  • dal 12 al 10 per cento per i contribuenti in regime forfettario;
  • dal 4 al 3 per cento per contribuenti in regime forfettario nei primi cinque anni.

Per la differenza tra il reddito proposto e quello conseguito prima del concordato preventivo biennale è previsto il versamento di un’imposta sostitutiva.

Per i soggetti ISA è determinata nella seguente misura:

  • nel caso di punteggio tra 8 e 10 è del 10 per cento;
  • nel caso di punteggio tra 6 e 8 è del 12 per cento;
  • nel caso di punteggio inferiore a 6 è del 15 per cento.

Per i forfettari è al 10 per cento, al 3 per cento per quelli che applicano il regime per i primi 5 anni.

In caso di rinnovo, l’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo d’imposta precedente e la relativa proposta.

Sono infine introdotte due nuove cause di cessazione dal concordato preventivo biennale.

Nel caso in cui il contribuente dichiari ricavi o compensi superiori del 50 per cento rispetto al limite previsto per l’applicazione degli ISA o del regime forfetario.

Vengono esclusi gli accertamenti che hanno come base presunzioni semplici per i soggetti che applicano il regime forfettario e che che aderiscono al concordato, con riferimento ai relativi periodi d’imposta.

Decreto correttivo: le misure sull’adempimento collaborativo

Ulteriori novità arrivate con il decreto legislativo 108/2024 interessano l’adempimento collaborativo.

La più importante riguarda il caso di una certificazione infedele, ovvero rientrante nei seguenti casi:

  • se resa in assenza dei requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità;
  • in tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza tra i dati contenuti nella certificazione e quelli esibiti dal contribuente;
  • il certificatore attesti falsamente di aver eseguito i compiti e gli adempimenti previsti.

Nelle ipotesi in questione l’Agenzia delle Entrate lo comunica al Consiglio nazionale dell’Ordine professionale di appartenenza del certificatore per le valutazioni di competenza.

Decreto correttivo: la proroga della rottamazione quater al 15 settembre

Un’altra misura inserita all’interno del testo del decreto correttivo è la proroga del pagamento della quinta rata della rottamazione quater dal 31 luglio al 15 settembre 2024.

Un’anticipazione sull’ufficializzazione del rinvio era arrivata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 agosto.

Si applicano i 5 giorni di tolleranza in caso di mancato versamento o pagamento tardivo: l’ultimo giorno utile per pagare senza perdere i benefici della definizione agevolata delle cartelle sarà, quindi, il 20 settembre 2024.

Decreto correttivo: il nuovo redditometro

A rallentare i tempi di pubblicazione del nuovo decreto in GU è stato, tra le altre misure, quella del nuovo redditometro.

La misura si applicherà alle evasioni con grandi scostamento. La soglia è stabilita a 70 mila euro.

Il reddito complessivo accertabile dovrà superare quello dichiarato di almeno il 20 per cento (un quinto) e comunque di almeno dieci volte l’assegno sociale annuo.

Tale importo è aggiornato per legge ogni due anni, anche sulla base degli indici di adeguamento Istat.

Il contribuente, inoltre, potrà dimostrare che:

  • il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile o da parte di soggetti diversi dal contribuente;
  • le spese attribuite hanno un diverso ammontare;
  • la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si è formata nel corso degli anni precedenti.

Decreto correttivo: modifiche ai termini relativi agli avvisi bonari

Infine, sono previste novità anche sulle scadenze relative ai cosiddetti “avvisi bonari”.

Dal 1° gennaio 2025 diversi termini vengono ampliati da 30 giorni a 60 giorni.

Le scadenze interessate sono le seguenti:

  • quelle per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni;
  • quelli per presentare chiarimenti o segnalazioni all’Agenzia delle Entrate.

Le modifiche interessano anche i pagamenti rateali. Nello specifico, in relazione al versamento della prima rata:

  • viene esteso da 30 a 60 giorni il tempo a disposizione a decorrere dal ricevimento dell’avviso bonario;
  • viene stabilito in 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario per il versamento degli importi dovuti a seguito della liquidazione dei redditi da assoggettare a tassazione separata;
  • viene deciso in 90 giorni il termine per i versamenti relativi agli avvisi bonari che derivano dal controllo automatizzato delle dichiarazioni, in caso di trasmissione telematica dell’invito agli intermediari.

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