Proroga rottamazione quater, ufficiale: scadenza al 15 settembre con il decreto correttivo in GU

Tommaso Gavi - Imposte

È ufficiale la proroga della scadenza del pagamento della quinta rata della rottamazione quater al 15 settembre 2024. A stabilirlo è il testo del decreto correttivo, pubblicato il 5 agosto in GU

Proroga rottamazione quater, ufficiale: scadenza al 15 settembre con il decreto correttivo in GU

È arrivata in extremis la proroga della scadenza della quinta rata della rottamazione quater.

Ad anticiparlo ieri, ultimo giorno utile per il pagamento della quinta rata, è stato il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il rinvio è stato ufficializzato con la pubblicazione del decreto correttivo sul concordato preventivo biennale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto.

Il termine passa al 15 settembre 2024 ma non sono allo studio misure per riaprire i termini della definizione agevolata o estenderne l’ambito di applicazione al 2023.

Proroga rottamazione quater: scadenza al 15 settembre con il decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale

L’anticipazione della proroga della rottamazione quater è arrivata con il comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze di ieri, 5 agosto 2024.

Il comunicato stampa n. 96 rendeva noto che il differimento della scadenza per il pagamento della quinta rata al 15 settembre 2023.

Il termine era originariamente in calendario per il 31 luglio scorso e ieri era l’ultimo giorno utile per provvedere al pagamento, considerando i 5 giorni di tolleranza per il versamento tardivo.

Il MEF sottolineava quanto di seguito riportato:

“Si precisa, infine, che non sono allo studio misure volte a riaprire i termini della Rottamazione quater ovvero ad estenderne l’ambito di applicazione al 2023 contrariamente a quanto apparso su alcuni organi di stampa.”

MEF - Comunicato stampa n. 96 del 5 agosto 2024
Proroga della scadenza della rottamazione quater al 15 settembre 2024.

L’ufficialità della proroga è arrivata con il decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, il cosiddetto decreto correttivo relativo all’adempimento collaborativo, alla razionalizzazione e alla semplificazione degli adempimenti tributari e al concordato preventivo biennale.

L’articolo 6, rubricato come “Differimento al 15 settembre 2024 del termine di pagamento della rata della Rottamazione-quater scadente il 31 luglio 2024”, stabilisce quanto di seguito riportato:

“1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento della rata di cui all’articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in scadenza il 31 luglio 2024, non determina l’inefficacia della definizione prevista dall’articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l’integrale pagamento di tale rata entro il 15 settembre 2024. Si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244, della predetta legge n.  197 del 2022.”

Si continueranno ad applicare i 5 giorni di tolleranza.

Proroga rottamazione quater: si potrà pagare la quinta rata entro il 20 settembre 2024

Come stabilito dal cosiddetto decreto correttivo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio scorso e pubblicato il 5 agosto in Gazzetta Ufficiale, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, comma 244, della Legge di Bilancio 2023.

Tale disposizione prevede una tolleranza di 5 giorni per il mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o di una di quelle previste dal piano di rateazione della misura che rientra nella Tregua fiscale.

L’ultimo giorno utile per il pagamento della quinta rata sarà il 20 settembre 2024.

Superato anche questo termine si perderanno i benefici della definizione agevolata.

Il mancato pagamento entro la data indicata porta alla ripresa della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

I versamenti effettuati vengono acquisiti come acconto dell’importo dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, per cui continueranno le attività di riscossione.

Per provvedere al pagamento restano le stesse modalità:

  • di persona presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, previo appuntamento;
  • utilizzando i moduli di pagamento nei circuiti di pagamento di:
    • banche;
    • uffici postali;
    • home banking;
    • ricevitorie e tabaccai;
    • sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
    • Postamat;
  • utilizzando l’App EquiClick;
  • tramite addebito sul conto corrente.

Si può versare le somme anche online, mediante il servizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

L’accesso al portale è consentito attraverso le credenziali:

  • SPID di secondo livello;
  • CIE, carta d’identità elettronica;
  • CNS, carta nazionale dei servizi.

All’interno dell’area riservata del portale si dovrà cliccare nel menù di sinistra, alla voce “Situazione debitoria - consulta e paga”.

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