Contributi a fondo perduto, anche le fatture fuori campo IVA rientrano nel calcolo del fatturato per determinare la somma prevista dal decreto Sostegni. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello numero 472 del 12 luglio 2021.
Contributi a fondo perduto, nel calcolo del fatturato per avere accesso alle somme previste dal decreto Sostegni devono essere conteggiate anche le fatture fuori campo IVA.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 472 del 12 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Nel caso concreto, le fatture elettroniche fuori campo IVA per la vendita di terreni devono essere incluse nel calcolo per determinare il fatturato e determinare se il soggetto ha diritto al contributo a fondo perduto del decreto Sostegni.
Contributi a fondo perduto, nel calcolo anche le fatture fuori campo IVA
I contributi a fondo perduto sono oggetto dei chiarimenti della risposta all’interpello numero 472 del 12 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 472 del 12 luglio 2021
- Articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41. Contributo fondo perduto COVID-19 decreto sostegni.
Il documento di prassi chiarisce che le fatture elettroniche fuori campo IVA devono essere considerate nel calcolo del fatturato per la determinazione del contributo spettante, in base a quanto previsto dall’articolo 1, n. 4 del decreto numero 41 del 2021, ovvero il decreto Sostegni.
Lo spunto per i chiarimenti nasce ancora una volta dal caso concreto presentato dall’istante, una società che ha venduto dei terreni agricoli che in precedenza venivano affittati.
L’istante spiega che le tre fatture elettroniche del 2019 sono fuori campo IVA, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero il decreto IVA.
Lo stesso chiede chiarimenti sull’inclusione o meno di tali fatture nell’ammontare complessivo del fatturato ai fini del contributo previsto dall’articolo 1 del decreto Sostegni.
L’Amministrazione finanziaria chiarisce che le somme devono essere conteggiate e motiva la propria interpretazione.
Contributi a fondo perduto, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Prima di fornire i chiarimenti del caso, l’Agenzia delle Entrate richiama il quadro normativo di riferimento.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 1 del decreto Sostegni ha previsto il riconoscimento di:
“un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.”
Viene inoltre richiamato quanto chiarito in alcune circolari:
- numero 15/E del 13 giugno 2020;
- numero 22/E del 21 luglio 2020;
- numero 25/E del 20 agosto 2020;
- numero 5/E del 14 maggio 2021;
- numero 22 del 2020.
La seconda circolare citata chiarisce che per la riduzione di fatturato:
“è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il "fatturato” del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa di cui all’articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni, di cui all’articolo 54, del medesimo TUIR)”
Tali somme devono essere considerate a causa del mancato allineamento tra la data di vendita dei bene o prestazione di servizi, se sono precedenti o successivi alla data di fatturazione.
Inoltre, il paragrafo 3 della circolare numero 5/E del 2021 spiega che lo stesso principio riguarda anche gli importi che costituiscono altri componenti di reddito.
In altre parole tale principio non deve essere riferito esclusivamente ai ricavi di cui all’articolo 85 del TUIR.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate sottolinea quanto segue:
“In considerazione di ciò, nel caso di specie, seppur le operazioni oggetto dell’istanza non sono state oggetto di fatturazione in applicazione delle disposizioni IVA, le relative somme sono da ritenere incluse nella nozione di fatturato di cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto sostegni.”
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