Bonus pubblicità: l'attestazione sull'effettuazione delle spese può essere rilasciata da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro e, in generale, dai soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Occorre prestare attenzione a non confondere questo documento con la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti eseguiti
Bonus pubblicità: tra i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sulle spese sostenute rientrano gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed a quello dei consulenti del lavoro.
Per dimostrare di aver sostenuto la spesa in investimenti pubblicitari ai fini dell’ammissione al relativo credito d’imposta sarà necessario predisporre un’apposita attestazione, rilasciata da soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Oltre ai chiarimenti sui soggetti abilitati al rilascio, nelle ultime FAQ sono contenute tutte le istruzioni relative a modalità, termini e contenuti dell’attestazione sulle spese sostenute in pubblicità.
Bonus pubblicità: rilascio attestazione spese
Per poter accedere al bonus pubblicità è necessaria la predisposizione di un’attestazione sull’effettività delle spese sostenute.
I soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione sono individuati dall’articolo 4, comma 2, del DPCM 16 maggio 2018 e si tratta dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
In pratica, l’attestazione potrà essere rilasciata dai professionisti iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, oltre che nell’albo dei consulenti del lavoro e che abbiano effettuato apposita comunicazione secondo quanto previsto dal decreto n. 164/1999.
Tra i chiarimenti forniti dal Dipartimento viene inoltre specificato che non è possibile sostituire l’attestazione delle spese rilasciata dal professionista con un’autodichiarazione.
La “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa dal beneficiario in sede di comunicazione telematica, pertanto, non sostituisce l’attestazione sulle spese sostenute
Bonus pubblicità 2023: istruzioni su modalità, termini e contenuto dell’attestazione
Oltre a chiarire quali sono i soggetti legittimati al rilascio dell’attestazione spese per il bonus pubblicità, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria tiene costantemente aggiornata la pagina con le FAQ aggiornate.
Sempre in materia di attestazione delle spese, il dipartimento aveva già chiarito che non esiste un modulo di attestazione specifico ma che in ogni caso si dovrà indicare soltanto l’effettività del sostenimento delle spese per le quali si richiede l’accesso al credito d’imposta.
Diversa tipologia di comunicazione è, invece, la dichiarazione che gli investimenti indicati rientrano tra quelli ammissibili.
Questa deve essere rilasciata dal beneficiario mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, contenuta nella comunicazione telematica, accessibile dall’applicativo dell’Agenzia delle entrate, nell’ambito della procedura di compilazione della domanda di bonus pubblicità.
Inoltre, l’attestazione rilasciata dai soggetti legittimati non deve essere inoltrata, ma deve essere conservata dal beneficiario richiedente, per i controlli successivi, ed esibita su richiesta dell’Amministrazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: L’attestazione delle spese per il bonus pubblicità