La domanda per il bonus pubblicità 2023 è in scadenza il 31 marzo. Si tratta dell'agevolazione che concede un credito d’imposta del 75 per cento per gli investimenti pubblicitari incrementali nel 2023. Da quest’anno non rientrano più tra gli interventi agevolati quelli relativi a televisione e radio
Si può fare domanda domanda per il bonus pubblicità 2023 fino al 31 marzo. Va presentata attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS.
Come riportato dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria nel comunicato stampa dello scorso 24 febbraio, al richiesta per il credito d’imposta va trasmessa dal 1° al 31 marzo 2023.
Sono diverse le novità introdotte per l’agevolazione di quest’anno. In primo luogo viene ripristinato il regime ordinario che era stato sospeso dal Decreto Sostegni bis. Il credito d’imposta, dunque, sarà concesso al 75 per cento.
Rispetto allo scorso anno, poi, torna anche il requisito dell’incremento minimo dell’investimento pubblicitario dell’1 per cento, rispetto a quello effettuato l’anno precedente.
Inoltre, non rientrano tra le spese oggetto di agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Bonus pubblicità 2023: domanda per il credito d’imposta entro la scadenza del 31 marzo, novità e istruzioni
La domanda per accedere alle agevolazioni previste dal bonus pubblicità 2023 deve essere inviata entro il 31 marzo.
Si tratta del credito d’imposta riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.
Rispetto al passato, sono diverse le novità per l’anno in corso, come si legge nel comunicato stampa del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri pubblicato il 24 febbraio 2023.
Viene meno, infatti, quanto disposto dal Decreto Sostegni bis per il 2021 e il 2022. L’articolo 67, comma 10 del decreto legge n. 73/2021 ha previsto la riduzione del credito d’imposta spettante per gli investimenti pubblicitari, abbassando il valore del credito d’imposta dal 75 al 50 per cento per tutti.
La novità è stata introdotta dal Decreto Energia, n. 17/2022. Dal 2023, dunque, il credito d’imposta sarà riconosciuto per il 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati per campagne pubblicitarie.
Torna, quindi, anche il requisito dell’incrementalità. Gli investimenti sostenuti nel 2023 dovranno essere superiori di almeno l’1 per cento di quelli effettuati l’anno precedente.
Altra importante novità riguarda la platea dei beneficiari.
Il credito d’imposta, infatti, sarà riconosciuto solamente per gli investimenti effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online.
Rispetto al 2022, quindi, non vengono più agevolati gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.
Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro. Le risorse saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate.
Bonus pubblicità 2023: come fare domanda per il credito d’imposta
I soggetti interessati dovranno inviare la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nel 2023 entro il 31 marzo.
Sarà necessario utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Accedendo all’area riservata del sito istituzionale tramite credenziali SPID, CIE o CNS, è sufficiente cliccare sulla voce “Comunicare” di “Servizi per”.
Dopo aver inviato la richiesta sarà necessario inviare, tra il 9 gennaio e il 9 febbraio 2024, la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione.
Il credito d’imposta sarà concesso sulla base del regolamento di cui al DPCM n. 90 del 2018.
L’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
In seguito alla presentazione delle richieste di accesso, il Dipartimento stila una prima lista dei beneficiari e degli importi teoricamente fruibili. L’elenco definitivo sarà pubblicato dopo la ricezione delle «Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati».
Il credito d’imposta va utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo, “6900”.
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