L'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per la regolarizzazione nel caso di mancata registrazione degli Aiuti di Stato e di quelli in regime de minimis negli appositi registri. Nel caso di errori relativi alla compilazione del prospetto si dovrà provvedere a una dichiarazione integrativa. Per errori di altro tipo il contribuente dovrà anche restituire le somme
Per provvedere alla regolarizzazione nel caso di mancata registrazione delle agevolazioni che rientrano tra gli Aiuti di Stato e di quelli in regime de minimis i soggetti devono seguire le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Con il provvedimento del 19 aprile 2023, l’Amministrazione finanziaria spiega come provvedere alla registrazione presso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il Sistema informativo agricolo nazionale e il Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura.
Le indicazioni devono essere seguite da quanti hanno indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019, dati non coerenti con la relativa disciplina delle agevolazioni.
Il documento di prassi stabilisce anche le modalità con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia delle Entrate elementi alla stessa sconosciuti.
Aiuti di Stato senza registrazione, le istruzioni delle Entrate per la regolarizzazione
Per i contribuenti che, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2019, hanno indicato dati non coerenti con la disciplina delle agevolazioni relative agli aiuti di Stato e di quelli in regime de minimis c’è la possibilità di provvedere alla regolarizzazione.
Le istruzioni su come fare sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 19 aprile 2023.
- Agenzia delle Entrate - Provvedimento del 19 aprile 2023
- Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2019 – dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Il documento di prassi permette ai contribuenti di provvedere spontaneamente alla regolarizzazione in caso di mancata registrazione nei seguenti registri:
- RNA, Registro Nazionale degli aiuti di Stato;
- SIAN, Sistema informativo agricolo nazionale;
- SIPA, Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura.
I casi in cui è necessaria la regolarizzazione sono comunicati dall’Amministrazione finanziaria ai contribuenti.
L’Agenzia delle Entrate invierà la comunicazione con i seguenti elementi:
- il codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- il numero identificativo e la data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- data e protocollo telematico delle dichiarazioni Redditi, Irap e 770, relative al periodo d’imposta 2019.
Il provvedimento specifica che nel caso in cui l’indirizzo PEC non è attivo, l’invio sarà effettuato tramite posta ordinaria.
Attraverso gli stessi canali i contribuenti in questione potranno richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non conosciuti.
Aiuti di Stato senza registrazione, le indicazioni per la regolarizzazione in base al tipo di errore
Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite istruzioni per la regolarizzazione degli errori.
Le stesse differiscono sulla base dei diversi errori riscontrati.
Una prima ipotesi riguarda l’errata compilazione dei seguenti campi del prospetto Aiuti di Stato:
- Codice attività ATECO;
- Settore;
- Codice Regione;
- Codice Comune;
- Dimensione impresa;
- Tipologia costi.
In tali casi il contribuente può regolarizzare la propria posizione attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa con i dati corretti.
Una volta regolarizzata la situazione gli aiuti di Stato e in regime de minimis vengono iscritti negli appositi registri (RNA, SIAN e SIPA), nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale sono stati dichiarati.
Nel caso in cui gli errori non riguardino la compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il soggetto dovrà presentare una dichiarazione integrativa ma dovrà anche restituire aiuto di cui ha beneficiato indebitamente.
Oltre alla somma dovranno essere versati anche gli interessi.
In entrambi i casi si potrà beneficiare delle riduzioni delle somme, che dipendono dalla tempestività degli adempimenti.
Ai contribuenti si potranno infatti applicare le misure previste dall’articolo 1, commi da 174 a 178 della Legge di Bilancio 2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti di Stato senza registrazione, le istruzioni delle Entrate per la regolarizzazione