L’ultimo atto della querelle Aiuti di Stato è la pubblicazione di una pagina online dedicata alle Faq riguardanti la corretta compilazione del modello di dichiarazione da presentare entro il 30 novembre, a soli 13 giorni dalla scadenza, con buona pace dello Statuto dei Diritti del Contribuente. L'analisi ed il commento di Salvatore Cuomo
Giovedì scorso è stato messa a disposizione dei contribuenti e degli operatori professionali una pagina online che raccoglie numerose Faq riguardanti la dichiarazione sugli Aiuti di Stato, così definita dal messaggio riportato all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate:
“Autodichiarazione Temporary framework, Online le risposte alle domande più frequenti sulle modalità di compilazione dell’autodichiarazione per gli aiuti di stato Covid 19 da presentare entro il 30 novembre 2022”
Utile ed interessante lavoro svolto dall’Agenzia delle Entrate a chiarimento dell’adempimento e di necessaria integrazione alle lacunose istruzioni allegate al modello.
Ciò va sommato alla corposa attività editoriale e di formazione che si è resa necessaria sul tema e che la dice lunga sulla complessità essenzialmente burocratica del lavoro richiesto per la sua elaborazione.
Lo Statuto dei diritti del contribuente calpestato
Mettendo da parte il tema del contenuto, appare utile riportare di seguito quanto disposto all’articolo 6 della Legge 212 del 2000, il famoso Statuto dei diritti del Contribuentelegge , a cominciare dal suo comma 3:
“L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono”
Qui la prima osservazione riguardo al corposo documento pubblicato il 17 novembre, a soli 13 giorni dalla scadenza, che non può non essere considerato estraneo alla disposizione sopra riportata.
Il secondo rilievo riguarda quanto al comma 3 bis:
“I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
L’amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli”
Può essere considerato tale un modello per la cui compilazione ordini professionali ed associazioni di categoria si sono profusi in una ampia produzione editoriale e formativa financo comprensiva di crediti formativi necessari all’obbligo normativo di aggiornamento dei professionisti?
Da questo punto di vista non sembra proprio che tale disposizione sia stata rispettata.
Ultimo rilievo quanto al comma 4:
“Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.
Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell’articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa”
Rafforzamento dello Statuto dei diritti del Contribuente e ruolo effettivo dell’Authority Tributaria
È pacifico che questo adempimento è “nato male”, come testimoniato anche dall’approvazione di un modello semplificato, messo a disposizione lo scorso fine ottobre, e nel complesso dell’adempimento che, non dimentichiamolo, riguarda anche i dati da inserire nel quadro RS della dichiarazione dei redditi dei singoli anni di imposta interessati.
Quindi potenzialmente ben tre ad oggi... E che doveva essere limitato ad una autocertificazione riguardante il non superamento dei limiti previsti dalle norme UE e, proprio per essere eccessivi, la dimensione aziendale.
Invece ci troviamo da giorni a discutere ed approfondire le FAQ dell’Agenzia delle Entrate, pubblicate a pochi giorni dalla scadenza dell’adempimento.
Le altre informazioni, ancorché in maniera confusa e disomogenea, comunque non certo per colpa del contribuente, sono già nella disponibilità delle banche dati della Pubblica Amministrazione, la quale avrebbe avuto il tempo di predisporre una dichiarazione precompilata eventualmente integrabile con eventuali residuali dati mancanti.
Tra l’ennesimo palese caso di calpestio del già bistrattato Statuto del Contribuente, per il quale il Legislatore non si è degnato nemmeno di integrare nelle norme interessate la purtroppo consueta frase “in deroga alle norme previste dalla Legge...”, e la prova di forza dell’animo burocrate insito nella nostra PA che scarica sul contribuente oneri di sua competenza è evidente l’urgenza di almeno due interventi:
- istituzione di una Authority Tributaria, un soggetto terzo che bilanci il rapporto Fisco Contribuente. E che vada oltre il ruolo oggi esercitato dal Garante del Contribuente;
- limitazione delle possibilità di deroga all’articolo 1 dello Statuto dei diritti del Contribuente, senza dover necessariamente elevare a rango costituzionale la Legge 212.
A modesto avviso di chi scrive questi interventi sono ben più urgenti della flat tax e di ogni altra proposta di riforma fiscale di cui attualmente si discute.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Aiuti di Stato, FAQ e Statuto dei Diritti del Contribuente