I premi di risultato “ad personam” sono tassati

Tommaso Gavi - Irpef

Tassazione dei premi di risultato individuali che rientrano in un piano di welfare aziendale

I premi di risultato “ad personam” sono tassati

Nell’ambito del welfare aziendale i benefit previsti per i dipendenti, che rientrano in un sistema di incentivi per favorire la performance, non rientrano tra i fringe benefit previsti dall’articolo 51 del TUIR.

In altre parole, devono essere tassati come redditi di lavoro dipendente se sono destinati a un gruppo ristretto di lavoratori e non a una generalità o a categorie ben definite.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella riposta all’interpello n. 77/2025, che richiama il principio di onnicomprensività.

Welfare aziendale: i premi di risultato “ad personam” sono tassati come redditi di lavoro dipendente

Con la risposta all’interpello numero 77/2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di welfare aziendale.

Lo spunto per le delucidazioni nasce dal quesito dell’istante, una società del settore energetico che attribuisce ai dipendenti una parte di retribuzione variabile che può essere convertita in misure di welfare aziendali.

Tale parte è riconosciuta al raggiungimento di determinati obiettivi. Il quesito dell’istante è legato alla corretta tassazione delle somme e alla possibilità di farle rientrare tra i fringe benefit, nei limiti esclusi dalla tassazione IRPEF.

L’Agenzia delle Entrate esclude tale possibilità, richiamando il quadro normativo e di prassi in materia.

I chiarimenti prendono il via dal principio di onnicomprensività stabilito dall’articolo 51, comma 1, del TUIR, in base al quale rientrano tra i redditi di lavoro dipendente:

“tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”.

In alcuni casi è prevista la detassazione ma solo per i benefit destinati una generalità di dipendenti o a categorie di dipendenti ben definite. Non rientrano nella tassazione agevolata le misure rivolte a un gruppo ristretto di lavoratori.

Nel caso in cui i benefit siano rivolti soltanto a una ristretta fascia di dipendenti, non possono essere considerati come welfare aziendale esente da tassazione. Le somme concorrono, quindi, alla formazione della reddito di lavoro dipendente.

Nel caso in esame, le prestazioni di welfare rientrano un sistema di premi e incentivi riconosciuti al raggiungimento di determinati obiettivi, collettivi o individuali. In tali casi le somme sono convertibili, a scelta del dipendente, in alcune tipologie di benefit.

L’obiettivo è quello di incentivare la performance, più che la fidelizzazione del lavoratore dipendente all’azienda.

La detassazione è quindi esclusa per i benefici destinati solo a una parte limitata dei dipendenti, non alla totalità o a categorie generiche di lavoratori. Per “categorie di dipendenti” non si intendono le categorie del codice civile (dirigenti, operai, eccetera), ma i dipendenti di uno stesso tipo o livello. In altre parole devono rappresentare un gruppo omogeneo di dipendenti, anche se alcuni di questi non beneficiano delle utilità previste.

Nel documento viene infatti evidenziato che:

“l’Amministrazione Finanziaria ha più volte precisato che il legislatore, a prescindere dall’utilizzo dell’espressione ’’alla generalità dei dipendenti’’ ovvero a ’’categorie di dipendenti’’, non riconosce l’applicazione delle disposizioni tassativamente elencate nel comma 2 ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti ad personam, ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben individuati lavoratori.”

Sulla base di tali chiarimenti il sistema messo a punto dall’azienda non rispetta i requisiti per l’esclusione dalla tassazione prevista dall’articolo 51, commi 2 e 3 del TUIR.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 77 del 20 marzo 2025
Chiarimenti in materia di welfare aziendale e di premi di risultato.

Welfare aziendale: le altre misure a tassazione ridotta

Tra i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate vengono richiamate le agevolazioni che prevedono deroghe al principio di onnicomprensività e quindi escludono le somme dalla tassazione.

Le norme sono tassative e non sono infatti estensibili a fattispecie diverse da quelle previste a livello normativo.

Tra queste è compreso il caso di applicazione in sostituzione di retribuzioni in base ad una scelta dei soggetti interessati.

I commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR specificano le opere, i servizi, le prestazioni e i rimborsi spesa che non concorrono (o concorrono solo in parte) a formare la base imponibile.

Per gli importi è prevista una tassazione agevolata a patto che l’erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell’imposizione.

Sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari al 10 per cento e nel limite di 3.000 euro lordi, i premi di risultato legati all’incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di precisi criteri.

Per la detassazione devono ricorrere le seguenti condizioni:

  • ­ le somme devono costituire premi o utili riconducibili al regime agevolato, stabilito dall’articolo 1, comma 182, della legge di Bilancio 2016;
  • la contrattazione di secondo livello deve attribuire al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 51 del TUIR.

Non si può, quindi, ridurre i redditi imponibili fino al loro completo abbattimento in ragione della tipologia di retribuzione, in denaro o in natura, scelta dai soggetti interessati.

In conclusione, i premi di risultato devono essere tassati come redditi di lavoro dipendente.

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