Via libera allo sconto in fattura, per gli importi relativi al bonus facciate, anche se l'esercizio dell'opzione non è indicato in tutte le fatture. L'errore può essere superato grazie a quanto stabilito nel contratto sulla modalità di fatturazione ma rappresenta un indicatore di possibile anomalia
Nel caso in cui lo sconto in fattura non sia indicato in tutte le fatture relative alle spese sostenute per il bonus facciate, può essere comunque esercitata l’opzione?
Nella risposta all’interpello numero 247 dell’8 marzo 2023, l’Agenzia delle Entrate spiega che, nonostante l’errore, non si perde il diritto a esercitare l’opzione.
La modalità di fatturazione può infatti essere dimostrata dal contratto e possono essere esaminate le fatture e i bonifici parlanti per la verifica.
Potrebbe essere opportuno un documento extracontabile della fattura emessa a titolo di acconto con lo sconto concesso in relazione ai lavori realizzati.
L’errore tuttavia rappresenta un indicatore di possibile anomalia.
Bonus facciate, via libera allo sconto in fattura se è indicato come modalità di fatturazione nel contratto
Gli errori sulle fatture dei bonus edilizi possono in alcuni casi far perdere il diritto alle agevolazioni.
Non è il caso preso in esame nella risposta all’interpello numero 247 dell’8 marzo 2023. Il documento di prassi si riferisce alla specifica situazione dell’istante, un contribuente che ha effettuato lavori rientranti nel bonus facciate al 90 per cento nel 2021, scegliendo l’opzione dello sconto in fattura.
Lo stesso intendeva pagare il 10 per cento dell’importo dei lavori e scegliere l’opzione prevista dall’articolo 121 del decreto Rilancio per il rimanente 90 per cento. Nella prima fattura di acconto, tuttavia, non è indicata la scelta dell’opzione, che è invece indicata nelle successive fatture.
L’istante chiede chiarimenti sulla possibilità di esercitare l’opzione di fruizione indiretta nonostante l’errore.
L’Agenzia delle Entrate, prima di fornire i chiarimenti del caso, richiama il quadro normativo di riferimento e i relativi documenti di prassi.
In base a quanto chiarito dal provvedimento dell’Amministrazione finanziaria dell’8 agosto 2020, al punto 3.1:
“L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto legge n. 34 del 2020.”
In linea di massima, quindi, la scelta dello sconto in fattura deve essere espressamente indicata in ciascuna fattura emessa.
In altre parole per dare evidenza dell’esercizio dell’opzione da parte del committente il fornitore deve indicare in ciascuna fattura l’esatto ammontare dello sconto concesso, corrispondente alla detrazione spettante in base all’importo fatturato anche in caso di sconto parziale.
Nel caso in esame, tuttavia, nonostante l’errore di fatturazione è possibile dimostrare quanto segue:
- l’opzione per lo sconto in fattura è stata concordata e inserita nel contratto;
- il contratto disciplina le modalità di fatturazione delle somme corrisposte;
- gli importi corrisposti possano essere riconciliati attraverso l’esame congiunto dell’accordo, delle fatture e dei bonifici parlanti.
Bonus facciate: l’errore di fatturazione è un’indicatore di possibile anomalia
Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate conferma quindi la possibilità di scegliere l’opzione dello sconto in fattura per l’intero importo dei lavori.
Nel testo si legge, infatti, quanto riportato:
“Nel presupposto che il committente non abbia fruito della detrazione (nella misura del 90 per cento dell’importo indicato nella fattura di acconto) in sede di dichiarazione annuale, né l’abbia ceduta a terzi, si è dell’avviso che la cessione della detrazione medesima sotto forma di sconto risulti ammissibile con riguardo a tutta la spesa sostenuta, ancorché erroneamente rappresentata nella sola fattura di acquisto emessa a saldo del corrispettivo.”
Come già chiarito nella precedente risposta numero 238 dello scorso 3 marzo, è necessario che nella fattura a saldo sia indicato l’ammontare totale dell’importo dovuto su cui calcolare lo sconto, oltre all’importo già pagato come acconto.
Per provare che il contribuente non abbia già beneficiato dell’agevolazione attraverso la detrazione o la cessione del credito, può essere utile l’integrazione della fattura già emessa con un documento extracontabile.
Seppure l’errore non infici nel diritto alla detrazione, se dimostrato sulla base degli elementi indicati, costituisce in ogni caso un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio.
Sul caso in esame bisogna aggiungere che i chiarimenti arrivano con ritardo rispetto alla possibilità di esercitare opzioni sulle somme per lavori sostenuti nel 2021. La comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nel caso di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuata generalmente entro il 16 marzo dell’anno successivo.
Per l’anno in questione la scadenza era stata eccezionalmente oggetto di proroga al 15 ottobre 2022 dall’articolo 10-quater del DL del 27 gennaio 2022, numero 4, ovvero il decreto Sostegni ter.
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