La riforma IRPEF IRES parte da redditi di lavoro autonomo e dipendente

Tommaso Gavi - Imposte

La riforma IRPEF IRES è stata approvata dopo l'esame definitivo da parte del Consiglio dei ministri. Tante le novità, tra queste quelle che interessano la determinazione del reddito di lavoro autonomo e dipendente

La riforma IRPEF IRES parte da redditi di lavoro autonomo e dipendente

La riforma IRPEF IRES continua a prendere forma.

Nella riunione del Consiglio dei ministri di oggi, 3 dicembre, è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo relativo alla revisione del regime impositivo dei redditi IRPEF e IRES.

L’approvazione in via preliminare era arrivata lo scorso 30 aprile. Successivamente è arrivata la bollinatura della ragioneria generale dello Stato per passare alle commissioni Finanze.

Dopo essere stato messo in standby il testo è tornato oggi in Consiglio dei ministri per l’approvazione finale.

Sono molte le misure introdotte che interessano, tra gli altri aspetti del quadro normativo, i redditi dei terreni, i redditi da lavoro dipendente e autonomi, i redditi diversi, i redditi d’impresa e il riporto delle perdite.

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Riforma IRPEF IRES: le novità del decreto sui redditi di lavoro autonomo

Sono diverse le misure inserite nel testo approvato dopo l’esame definitivo da parte del Consiglio dei Ministri, al termine dell’iter parlamentare.

Come anticipato da Ansa.it, al termine della riunione dell’Esecutivo il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha sottolineato quanto di seguito riportato:

"Oggi è stato approvato in via definitiva un ulteriore decreto legislativo della riforma fiscale. Il provvedimento interviene sulla determinazione del reddito, sia delle persone fisiche che di quelle giuridiche, con modifiche che interessano le diverse categorie reddituali".

Tra le novità ci sono quelle che interessano la determinazione dei redditi di lavoro autonomo.

Come sottolineato:

"Viene razionalizzata tale categoria reddituale con una sostanziale semplificazione del sistema, avvicinandola a quella del reddito d’impresa. Inoltre, viene introdotta la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale. Questa misura favorisce la crescita e la competitività dei professionisti"

Viene in particolare riscritto l’articolo 54 del TUIR introducendo il criterio di onnicomprensività, così come i redditi di lavoro dipendente, come criterio generale per la determinazione del reddito.

Il reddito di lavoro autonomo è quindi costituito:

“dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività.”

Si conferma inoltre la rilevanza del principio di cassa ma con alcune deroghe. Le eccezioni riguardano le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta. Le stesse devono essere imputate al periodo di imposta in cui è presente l’obbligo di effettuazione della ritenuta.

Sono esclusi dalla formazione del reddito gli importi già previsti dalla normativa vigente o applicate in via di prassi amministrativa, così come i rimborsi delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico (e addebitate analiticamente in capo al committente).

L’esclusione dal reddito riguarda anche:

  • i contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • il riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati anche promiscuamente per l’esercizio di tali attività e per i servizi ad essi connessi.

Tra gli aspetti su cui interviene il decreto ci sono anche:

  • le plusvalenze e gli altri proventi;
  • i rimborsi e i riaddebiti;
  • le minusvalenze;
  • le spese relative ai beni mobili e immobili;
  • le spese relative a beni ed elementi immateriali;
  • le altre spese.

Sul tema dei rimborsi e riaddebiti, il decreto legislativo prevede l’indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo le spese non rimborsate da parte del committente.

Le spese non rimborsate da parte del committente sono deducibili dalla data:

  • in cui il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o procedure estere equivalenti;
  • in cui la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente è rimasta infruttuosa;
  • in cui opera la prescrizione per il diritto alla riscossione del credito.

Per le spese fino a 2.500 euro che non sono state rimborsate dal committente entro un anno dalla fatturazione è prevista la deducibilità a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale scade il periodo annuale.

Oltre alle modifiche sul quadro normativo relative alla determinazione del lavoro autonomo, il decreto legislativo che sarà approvato in via definitiva dal governo prevede novità per la determinazione dei redditi assimilati a quello di lavoro autonomo e ai redditi diversi.

Interventi riguardano anche le operazioni steordinarie e le attività professionali.

Come messo in evidenza dallo stesso viceministro, Maurizio Leo:

"anche il reddito d’impresa viene rivisto. Si riduce il doppio binario civile-fiscale e si rivoluziona il sistema di riporto delle perdite infragruppo, allineandolo agli standard europei. Viene inoltre disciplinata la scissione per scorporo e riviste le operazioni di conferimento e liquidazione".

Riforma IRPEF IRES: le novità del decreto sui redditi di lavoro dipendente

Oltre alle novità relative ai redditi di lavoro autonomo, il nuovo decreto approvato prevede misure che modificano le regole relative ai redditi di lavoro dipendente.

In questo caso le modifiche più rilevanti sono quelle che interessano i seguenti articoli del TUIR:

  • articolo 10, relativo agli oneri deducibili;
  • articolo 51, relativo alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Saranno esclusi dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati a Fondi integrativi. Al momento tali importi sono deducibili ai fini IRPEF e non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente fino a 3.615,20 euro.

Le nuove regole specificano che i fondi verso cui sono effettuati i versamenti devono essere iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operae secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.

Saranno inoltre estesa anche ai familiari a carico la non concorrenza alla formazione del reddito dei contributi e i premi versati dal datore di lavoro per prestazioni. L’esclusione riguarda gli importi che hanno ad oggetto il rischio di non autosufficienza o di gravi patologie.

È inoltre prevista la soppressione della lettera i-bis) dell’articolo 51, comma 2, del TUIR che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito delle quote di retribuzione relative alla possibilità di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima.

Gli importi interessati sono quelli per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, a seguito della maturazione dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.

Un’ulteriore novità è la modifica dei criteri per determinare il valore dei beni e dei servizi ceduti dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti.

Tale valore viene identificato nel prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione di beni o la prestazione
di servizi a favore del lavoratore. In mancanza di tale prezzo si prende in considerazione il costo per il datore di lavoro.

La quota riconosciuta a titolo di fringe benefit resta fissata a 258,23 euro, salvo l’approvazione delle novità inserite nel DDL di Bilancio 2025.

Riforma IRPEF IRES: le modifiche al testo nel corso dell’iter parlamentare

Nel corso dell’iter parlamentare che è partito successivamente all’approvazione in via preliminare del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri sono state introdotte diverse revisioni al testo per una maggiore semplificazione.

Dopo che il decreto era rimasto in standby, è ripreso l’iter parlamentare che ha portato a diversi interventi sul testo.

Le modifiche interessano diversi aspetti, tra i quali quello delle operazione straordinarie, con osservazioni sul riallineamento, sul riporto delle perdite, sui conferimenti e sulla scissione con scorporo.

Al parere favorevole si affianca il suggerimento per il governo di rivedere nel suo complesso il testo al fine di:

  • semplificarlo e renderlo di più facile lettura ed applicazione, rinviando la disciplina degli aspetti di maggiore dettaglio a fonti normative secondarie;
  • esaminare la decorrenza delle disposizioni, così da tener conto della data effettiva di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Un’ulteriore osservazione riguada l’opportunità di rivedere alcune misure sulla disciplina della tassazione del lavoro dipendente, in tema di detassazione delle quote di retribuzione erogate al lavoratore dipendente, derivanti dalla rinunica all’accredito contributivo presso l’INPS.

Il suggerimento intende armonizzare le disposizioni, coordinandole con quelle inserite nel DDL di Bilancio 2025.

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