Sismabonus, via libera all'agevolazione anche con asseverazione tardiva nel caso in cui le procedure autorizzatorie siano iniziate tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019. Lo ribadisce l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 481 del 15 luglio 2021. La documentazione deve essere presentata entro la data di stipula del rogito.
Sismabonus, l’agevolazione spetta agli acquirenti anche nel caso in cui l’asseverazione venga presentato in modo tardivo, a condizione che le procedure autorizzatorie siano iniziate nell’intervallo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019.
La riconferma arriva dalla risposta all’interpello numero 481 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i chiarimenti forniti nel documento di prassi si ribadisce che, nei casi prospettati, l’asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile su vengono effettuati gli interventi di riduzione del rischio sismico.
In merito agli interventi di riqualificazione energetica l’Amministrazione finanziaria precisa che l’agevolazione non si applica alla parte che eccede il volume ante-operam.
Sismabonus, l’agevolazione spetta anche con asseverazione tardiva per nuova zona sismica
La risposta all’interpello numero 481 del 15 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di Sismabonus.
Nello specifico, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che la detrazione prevista per gli interventi da realizzare per la stabilità statica dell’edificio danno diritto all’agevolazione anche nel caso di ritardo nella presentazione dell’agevolazione, a patto che l’avvio delle procedure autorizzatorie sia avvenuto nell’intervallo di tempo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 1° maggio 2019.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 481 del 15 luglio 2021
- Articoli 14 e 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013. Asseverazione tardiva in caso di cambio classificazione sismica da zona 4 a zona 3.
Come di consueto i chiarimenti nascono dal caso concreto presentato dall’istante.
Il soggetto spiega che non ha depositato l’asseverazione, prevista dall’articolo 3, Dm n. 58/2017, dal momento che il complesso immobiliare era situato in una zona con rischio di sismicità 4, quindi non agevolabile.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono stati autorizzati come nuova costruzione ed in seguito la zona è passata nel rischio sismico 3.
Nel concreto, l’istante chiede se per gli interventi di riqualificazione energetica si ha diritto all’agevolazione, almeno per le spese relative alla volumetria preesistente.
In prima battuta, l’Amministrazione finanziaria riepiloga il quadro normativo di riferimento.
Nell’agevolazione rientrano gli interventi edilizi realizzati attraverso demolizione e ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente.
Devono essere presi in considerazione i limiti delle norme urbanistiche vigenti e si deve realizzare il passaggio a una o due classi inferiori di rischio sismico.
Le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono inoltre procedere all’alienazione delle unità immobiliari entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori.
La detrazione prevista dal comma 1-septies, articolo 16, Dl n. 63/2013 può essere concessa anche se la ricostruzione dell’edificio determina un aumento volumetrico rispetto a quello originario e a prescindere dal titolo abilitativo (sia esso per “nuova costruzione” o per la “ristrutturazione edilizia”).
Sismabonus: asseverazione tardiva e variazione volumetrica
Per quanto riguarda la presentazione dell’asseverazione tardiva, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione numero 38 del 2020.
In linea con quanto chiarito dal dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che il sismabonus spetta agli acquirenti delle unità immobiliari situate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019.
L’agevolazione spetta quindi anche nel caso in cui l’asseverazione non sia presentata insieme ala richiesta del titolo abilitativo.
La documentazione deve essere tuttavia presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.
Tale termine deve essere preso in considerazione per non perdere il beneficio.
L’asseverazione stessa deve poi essere consegnata dall’impresa agli acquirenti, per permettere di accedere al beneficio.
Ad ulteriore chiarimento rispetto al caso in esame, il documento di prassi ricapitola la tipologia di lavori agevolabili, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380 del 2001:
“nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”.
In merito all’ecobonus, previsto dall’articolo 14, comma 1, Dl n. 63/2014, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che spetta anche ai titolari di reddito di impresa sugli immobili da loro posseduti o detenuti: immobili strumentali, beni merce o patrimoniali.
In linea ancora una volta con quanto affermato dal Consiglio superiore dei Lavori pubblici, il documento di prassi spiega che si può accedere al superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia.
Il superbonus con interventi di riqualificazione energetica non si applica quindi alla parte eccedente il volume ante-operam.
L’istante potrà beneficiare di entrambe le agevolazioni a patto che siano mantenute distinte le fatture delle due tipologie di intervento, ristrutturazione e ampliamento.
In alternativa, il soggetto deve essere in possesso di un’apposita documentazione che certifichi gli importi riferibili a ciascuno degli interventi.
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