Bonus facciate e la visibilità dell'edificio dalla strada o dal suolo pubblico: il requisito deve essere rispettato sia per i lati che danno sull'esterno che su quelli interni. I chiarimenti su questo aspetto specifico nella risposta all'interpello numero 418 del 29 settembre 2020.
Bonus facciate, la visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico è un requisito necessario per l’accesso e deve essere rispettato sia per i lati dell’immobile che danno sull’esterno sia per quelli che affacciano all’interno.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 418 del 29 settembre 2020.
Si ribadisce una linea rigida su quanto già messo in evidenza nella circolare numero 2/E del 14 febbraio 2020 che ha fornito tutte le istruzioni utili sull’agevolazione introdotta dall’ultima Legge di Bilancio.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 418 del 29 settembre 2020
- Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019).
Bonus facciate, i chiarimenti sul requisito della visibilità dell’edificio dalla strada
Come di consueto, lo spunto per fare luce sul bonus facciate e sul requisito della visibilità arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è un contribuente che ha intenzione di realizzare un cappotto termico su una villa di sua proprietà, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata.
Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del bonus facciate e le eventualità di differenziare le pareti interne da quelle esterne per applicare l’agevolazione solo a queste ultime.
Con la risposta all’interpello numero 418 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto, mancano i presupposti per beneficiare della detrazione del 90% riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per effettuare interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici:
“Si ritiene che nel caso in esame - considerato che l’immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico - l’intervento che l’Istante si accinge ad effettuare sull’involucro esterno non
rientri tra quelli agevolabili”.
Dalla descrizione fornita, quindi, è chiaro che manca un requisito fondamentale per l’accesso: la visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.
Bonus facciate e il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada: si applica sia all’esterno che all’interno
Come già chiarito in precedenza, gli interventi devono essere realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”: questa è una delle condizioni necessarie per beneficiare del bonus facciate.
Esclusi dalla detrazione del 90% i lavori effettuati sulle facciate interne dell’edificio, unica eccezione per quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.
In particolare, non danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati sulle superfici che confinano con:
- chiostrine;
- cavedi;
- cortili;
- spazi interni.
Anche in questo caso, se sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico possono essere inclusi nel bonus facciate.
In ogni caso, nella situazione descritta dal contribuente che riguarda una villa su una strada privata, non ci sono i presupposti per l’accesso all’agevolazione.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce con fermezza:
“Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus facciate, i chiarimenti sul requisito della visibilità