Bonus facciate, i chiarimenti sul requisito della visibilità

Rosy D’Elia - Irpef

Bonus facciate e la visibilità dell'edificio dalla strada o dal suolo pubblico: il requisito deve essere rispettato sia per i lati che danno sull'esterno che su quelli interni. I chiarimenti su questo aspetto specifico nella risposta all'interpello numero 418 del 29 settembre 2020.

Bonus facciate, i chiarimenti sul requisito della visibilità

Bonus facciate, la visibilità dell’edificio dalla strada o dal suolo pubblico è un requisito necessario per l’accesso e deve essere rispettato sia per i lati dell’immobile che danno sull’esterno sia per quelli che affacciano all’interno.

I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 418 del 29 settembre 2020.

Si ribadisce una linea rigida su quanto già messo in evidenza nella circolare numero 2/E del 14 febbraio 2020 che ha fornito tutte le istruzioni utili sull’agevolazione introdotta dall’ultima Legge di Bilancio.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 418 del 29 settembre 2020
Bonus facciate interventi realizzati sulla facciata interna dell’edificio (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019).

Bonus facciate, i chiarimenti sul requisito della visibilità dell’edificio dalla strada

Come di consueto, lo spunto per fare luce sul bonus facciate e sul requisito della visibilità arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che ha intenzione di realizzare un cappotto termico su una villa di sua proprietà, dotata di cortile esclusivo a cui si accede da strada privata.

Si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del bonus facciate e le eventualità di differenziare le pareti interne da quelle esterne per applicare l’agevolazione solo a queste ultime.

Con la risposta all’interpello numero 418 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto, mancano i presupposti per beneficiare della detrazione del 90% riconosciuta per le spese sostenute nel 2020 per effettuare interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici:

“Si ritiene che nel caso in esame - considerato che l’immobile interessato dagli interventi si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in una posizione di dubbia visibilità dalla strada o dal suolo pubblico - l’intervento che l’Istante si accinge ad effettuare sull’involucro esterno non
rientri tra quelli agevolabili”
.

Dalla descrizione fornita, quindi, è chiaro che manca un requisito fondamentale per l’accesso: la visibilità dalla strada o dal suolo pubblico.

Bonus facciate e il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada: si applica sia all’esterno che all’interno

Come già chiarito in precedenza, gli interventi devono essere realizzati sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)”: questa è una delle condizioni necessarie per beneficiare del bonus facciate.

Esclusi dalla detrazione del 90% i lavori effettuati sulle facciate interne dell’edificio, unica eccezione per quelle visibili dalla strada o dal suolo ad uso pubblico.

In particolare, non danno diritto all’agevolazione gli interventi effettuati sulle superfici che confinano con:

  • chiostrine;
  • cavedi;
  • cortili;
  • spazi interni.

Anche in questo caso, se sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico possono essere inclusi nel bonus facciate.

In ogni caso, nella situazione descritta dal contribuente che riguarda una villa su una strada privata, non ci sono i presupposti per l’accesso all’agevolazione.

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ribadisce con fermezza:

“Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne, ma anche alle facciate interne dell’immobile”.

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