Tassazione delle quote associative nelle APS: i chiarimenti delle Entrate

Cristina Cherubini - Associazioni

L'Agenzia delle Entrate con la risposta numero 115/2024 ha chiarito l'attuale regime di tassazione delle quote associative e di tesseramento percepite da una APS iscritta al RUNTS, confermando la validità delle precedenti disposizioni

Tassazione delle quote associative nelle APS: i chiarimenti delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 115/E/2024 ha contribuito a tranquillizzare gli Enti del Terzo settore che, trovandosi ancora oggi in un periodo di transizione rispetto alla piena operatività di quanto previsto dalla riforma, spesso maturano dubbi sull’applicabilità di alcune disposizioni.

In questo caso l’analisi si è soffermata sulla tassabilità delle quote associative versate ad una APS (Associazione di Promozione Sociale) locale e delle quote di tesseramento riversate sull’ente nazionale.

A trarre in inganno l’istante è la differente previsione contenuta nell’art. 85 del d.lgs 117/2017 rispetto a quanto già sancito dall’art. 148 del D.p.r. 917/1986.

Di seguito si riporta il quesito e l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate circa il trattamento fiscale delle quote associative per l’APS.

APS tassazione quote associative: il caso

L’istante si presenta come APS sezione territoriale di una Associazione di promozione sociale nazionale iscritta al RUNTS, Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, per effetto del procedimento di trasmigrazione avvenuto a seguito dell’implementazione della piattaforma del registro ai sensi dell’art. 54 del d.lgs 117/2017.

Il dubbio dell’APS istante verte circa la de-commercializzazione delle quote versate dai propri associati e da essa riversate all’APS nazionale a titolo di tesseramento nazionale.

Tale perplessità nasce dal fatto che l’APS nazionale concordemente con quanto previsto dalla riforma del terzo settore ha adeguato il proprio statuto chiedendo anche alle sezioni locali di modificare il proprio, e tra le variazioni apportate è stata introdotta una nuova figura diversa dall’associato, definita con il nome di iscritto..

Diversamente dal socio, l’iscritto non possiede diritti di partecipazione all’associazione, ed è nel caso specifico l’educando, cioè colui che viene inserito nel percorso educativo.

Gli iscritti, per come è previsto nello statuto dell’APS istante, non beneficiano di diritti di partecipazione e voto nell’assemblea dell’APS e versano annualmente la quota di iscrizione, comprensiva della quota di tesseramento all’APS nazionale.

A tale proposito l’APS si è posta il ragionevole dubbio, a fronte di quanto previsto dal d.lgs numero 117/2017 relativamente all’art. 148 del TUIR, riguardo la mancanza dei diritti partecipativi per la categoria iscritti e l’eventuale tassazione delle quote da essi elargite oltre che dei versamenti periodici di corrispettivi specifici, effettuati dai medesimi iscritti, per la fruizione delle attività educative proposte nel corso dell’anno dalla Sezione territoriale, dovendole considerare come proventi da attività commerciali.

La soluzione delle Entrate: de-commercializzazione delle quote associative in regime di transizione

L’Agenzia delle Entrate con la risposta numero 115/2024 ha confermato l’applicabilità di quanto previsto dall’art. 148 del TUIR al netto delle modifiche sullo stesso, intervenute sulla base di quanto esposto nel d.lgs 117/2017, in quanto ormai è ben chiaro a tutti che, ai sensi di quanto iscritto all’art. 104 del codice del terzo settore, quanto esposto nell’art. l’art. 85 entrerà in vigore solo a “decorrere dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’art. 101, comma 10".

Per cui è bene ad oggi considerare valido quanto disposto dall’art. 148 del TUIR, ove si stabilisce che:

  • le quote associative versate dagli associati o partecipanti non concorrono a formare il reddito complessivo;
  • i corrispettivi specifici versati dagli associati sono de-commercializzati se riferiti alla fruizione di attività svolte in diretta attuazione degli scopi associativi.

E tali possibilità sono concesse a quell’associazione che all’interno dello statuto ha ben esposto le clausole di democrazia, uguaglianza e pari opportunità richieste dall’art. 148 comma 8 del TUIR.

Per quanto sopra specificato, in ottemperanza al principio di circolarità della tessera associativa, ed essendo sempre valido quanto previsto dall’art. 148 del TUIR, possono essere considerati come de-commercializzate le entrate derivanti sia dalle quote versate per l’APS locale che quelle riversate all’APS nazionale, oltre ai corrispettivi specifici elargiti dagli iscritti all’APS nazionale.

Agenzia delle Entrate - Risposta numero 115 del 2024
Tassazione delle quote associative nelle APS: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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