Superbonus: le regole su visto di conformità e dichiarazione dei redditi

Tommaso Gavi - Irpef

Quando è necessario il visto di conformità per la detrazione del superbonus in dichiarazione dei redditi?

Superbonus: le regole su visto di conformità e dichiarazione dei redditi

In quali casi è necessario il visto di conformità per i lavori del superbonus 110 per cento?

Nel caso in cui la dichiarazione dei redditi, con modello 730 o con modello Redditi persone fisiche, venga presentata direttamente dal contribuente non è necessaria l’apposizione del visto di conformità.

Se però negli anni successivi viene coinvolto un CAF o un intermediario abilitato deve essere apposto il visto.

Ad spiegarlo è Il Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2024.

Superbonus: le regole su visto di conformità e dichiarazione dei redditi

In quali casi è necessario il visto di conformità, per attestare che la documentazione prodotta dal contribuente rispetti presupposti per il diritto alle detrazioni fiscali relative a lavori edilizi e in particolare al superbonus?

Chiarimenti in tal senso sono stati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate già lo scorso anno, con la circolare n. 14/2023.

Il documento di prassi chiariva quanto di seguito riportato:

“Con riferimento al Superbonus, il comma 11 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.”

In linea generale, quindi, nel caso di interventi relativi al superbonus è richiesta l’apposizione del visto di conformità.

Tuttavia sono previste alcune eccezioni, come spiegato nella stessa circolare citata:

“La disposizione prevede, altresì, che in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente che intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.”

In altre parole, quindi, se il contribuente invia direttamente la dichiarazione dei redditi e fruisce della detrazione relativa al superbonus non è richiesto il visto di conformità.

Cosa succede, però, se il contribuente si avvale di un CAF o di un commercialista per l’invio delle dichiarazioni dei redditi successive a quella inviata con modalità “fai da te”?

Chiarimenti a riguardo sono stati forniti nel corso di Telefisco 2024, l’evento che si è svolto lo scorso 19 settembre.

Superbonus: visto di conformità per la seconda rata della detrazione?

I chiarimenti sul visto di conformità sono arrivate in merito al quesito posto da un lettore, nel corso di Telefisco 2024 del 19 settembre scorso.

Ad anticiparle è il Sole 24 Ore. La situazione è quella di un contribuente che ha sostenuto spese agevolate con superbonus al 110 per cento nel 2022 e le ha indicate nel modello 730/2023 senza avere il visto di conformità.

Lo stesso contribuente deve fruire della seconda rata con la dichiarazione dei redditi 2024 e vorrebbe presentarla tramite un intermediario abilitato.

Nella risposta fornita al contribuente viene chiarito che generalmente non è necessario apporre un secondo visto di conformità nel caso in cui una rata della detrazione sia già stata fruita.

Nel caso in cui la detrazione sia stata fruita senza apposizione del visto di conformità, però, l’intermediario abilitato o il professionista devono apporre il visto in mancanza di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema.

Nella circolare numero 14/2023 viene anche chiarito che il contribuente può avvalersi di un soggetto abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al superbonus.

Il visto di conformità non è obbligatorio, oltre al caso in cui la presentazione da parte del contribuente stesso della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate o del proprio sostituto, anche nel caso in cui esista già un visto di conformità che comprenda l’intera dichiarazione.

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