Dichiarazione dei redditi 2023, la consueta circolare dell'Agenzia delle Entrate su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta si sdoppia. I documenti di prassi n. 14/E e 15/E del 19 giugno accorpano istruzioni e novità per CAF e contribuenti e, tra queste, trovano spazio le nuove regole sul visto di conformità, sul trattamento integrativo e sul bonus affitto per i giovani under 32
Quasi quattrocento pagine di chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi 2023.
Alle già copiose istruzioni relative alla compilazione del modello 730 e del modello Redditi si affiancano le circolari n. 14/E e 15/E pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 19 giugno 2023.
La pubblicazione delle istruzioni per CAF e contribuenti è un appuntamento che si ripete di anno in anno, anche alla luce delle novità che caratterizzano la stagione dichiarativa.
Nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate trovano in particolare spazio le nuove regole relative alla conservazione dei documenti per chi presenta il modello 730 precompilato, al trattamento integrativo e al nuovo bonus affitto per i giovani under 32.
Sono queste alcune delle novità più di rilievo che caratterizzano la stagione della dichiarazione dei redditi 2023, già ampiamente partita.
Dichiarazione dei redditi 2023: doppia circolare dall’Agenzia delle Entrate su detrazioni e deduzioni
La circolare n. 14/E e la 15/E pubblicate dall’Agenzia delle Entrate il 19 giugno 2023 accorpano tutte le istruzioni relative a detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta fruibili nella dichiarazione dei redditi.
L’appuntamento con la maxi circolare è annuale e come di consueto è frutto del lavoro svolto dall’Agenzia delle Entrate e dalla Consulta nazionale dei CAF volto a fornire una trattazione sistematica delle indicazioni utili al contribuente, ai professionisti e alla stessa Amministrazione Finanziaria nel variegato panorama delle agevolazioni fruibili in dichiarazione dei redditi.
Una vera e propria guida alla predisposizione della dichiarazione dei redditi, e sono in particolare le novità relative alla stagione in corso e all’anno d’imposta 2022 i punti più salienti delle due circolari pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Un primo focus è dedicato alle nuove regole relative alla conservazione di fatture e scontrini per spese mediche e farmaci. Il contribuente potrà esibire al CAF o al commercialista il prospetto disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria in luogo dei documenti di spesa.
Le novità sugli obblighi di conservazione documentale, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 6 del decreto legge n. 73/2022, si estendono anche a CAF e professionisti chiamati ad apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi.
In assenza di modifiche al modello 730 precompilato, viene meno l’obbligo di archiviare la documentazione relativa ad oneri detraibili o deducibili comunicati da soggetti terzi.
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 14/E del 19 giugno 2023
- Chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi 2023 - parte prima
- Agenzia delle Entrate - circolare n. 15/E del 19 giugno 2023
- Chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi 2023 - parte seconda
Dichiarazione dei redditi 2023: nella circolare dell’Agenzia delle Entrate le novità sulla conservazione di fatture e scontrini
Il modello 730 e i relativi documenti devono essere conservati per un totale di cinque anni e, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2023, sarà quindi necessario archiviare il tutto fino al 31 dicembre 2028.
Alla regola generale si affiancano le eccezioni e, in particolare, a partire dall’anno d’imposta 2022 sono stati alleggeriti gli obblighi di conservazione documentale per alcune specifiche fattispecie.
Per effetto delle modifiche all’art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 175 del 2014 introdotte dall’art. 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, in caso di presentazione del modello 730 senza modifiche il contribuente non dovrà esibire al CAF o al professionista i documenti relativi alle spese indicate nella dichiarazione precompilata forniti da soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate.
A loro volta, CAF e professionisti saranno esonerati dalla conservazione della documentazione di supporto alla fruizione di detrazioni e deduzioni comunicati da terzi.
Nell’ambito del rapporto di intermediazione, il contribuente dovrà in tal caso presentare al CAF o al professionista una dichiarazione relativa alla scelta di presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata senza modifiche.
La circolare n. 14/E dell’Agenzia delle Entrate specifica tuttavia che l’esonero dall’esibizione per il contribuente e dalla conservazione per il CAF o il professionista abilitato riguarda esclusivamente la documentazione che attesta il sostenimento della spesa detraibile o deducibile comunicata dai soggetti terzi all’Agenzia delle entrate, l’ammontare della spesa sostenuta e la relativa modalità di pagamento.
Resta fermo che il contribuente è tenuto ad esibire (e il CAF o il professionista a conservare) la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, alle deduzioni e alle agevolazioni.
Nel caso in cui il contribuente ritenga invece opportuno esibire la documentazione relativa alle spese indicate nella precompilata, il professionista e il CAF saranno tenuti a verificare la corrispondenza con i dati indicati nella dichiarazione al fine di beneficiare dell’esonero dalla conservazione.
Dichiarazione dei redditi 2023, le novità sugli obblighi di conservazione in caso di modifiche alla precompilata
Le novità riguardano anche la dichiarazione dei redditi precompilata presentata con modifiche e, in tal caso, l’esonero dalla conservazione dei documenti riguarda esclusivamente le spese sanitarie.
Per queste, il CAF o il professionista saranno chiamati a verificare la corrispondenza delle spese relative alla documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Non servirà presentare scontrini, ricevute o fatture: il contribuente potrà consegnare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
In caso di corrispondenza tra documenti esibiti dal dichiarante e spese riportate nella precompilata, e quindi in assenza di modifiche, verrà meno l’obbligo per l’intermediario di conservare la relativa documentazione.
In caso di modifiche sarà invece necessario acquisire dal contribuente e conservare i documenti di spesa delle sole spese modificate e, inoltre, CAF o professionista dovranno acquisire e conservare il prospetto delle spese sanitarie riportate nella precompilata, disponibili sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Le semplificazioni previste fanno però i conti con le difficoltà nell’utilizzo dei mezzi informatici da parte dei contribuenti meno abituati alle nuove tecnologie e, in tal caso, la stessa Agenzia delle Entrate specifica che:
“qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).”
Non sarà quindi possibile delegare il professionista nella procedura di acquisizione della documentazione sanitaria.
Dichiarazione dei redditi 2023, le novità nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate: dal trattamento integrativo al bonus affitto per i giovani
I documenti dell’Agenzia delle Entrate a supporto della stagione dichiarativa in corso forniscono inoltre chiarimenti sulle ulteriori novità introdotte.
Tra queste vi sono le modifiche all’ex bonus Renzi, il trattamento integrativo di 1.200 euro che dal 1° gennaio 2022 è riconosciuto ai lavoratori la cui importa sia superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e in caso di reddito fino a 15.000 euro.
Per i titolari di redditi compresi tra 15.001 e 28.000 euro, sarà invece necessario verificare che la somma di alcune detrazioni sia di valore maggiore all’imposta lorda.
Tra le detrazioni da monitorare c’è quella sugli interessi passivi per i mutui ipotecari ed è alla luce di ciò che nella dichiarazione dei redditi 2023 si è reso necessario distinguere tra gli interessi relativi ai mutui per l’abitazione principale, per la costruzione o la ristrutturazione della stessa, e quelli per prestiti o mutui agrari.
Sarà quindi necessario distinguere tra gli interessi relativi ai mutui contratti entro il 31 dicembre 2021 e quelli stipulati dal 1° gennaio 2022.
La circolare n. 15/E entra inoltre nel dettaglio delle istruzioni relative alla detrazione dell’affitto per i giovani under 32, riconosciuta per i primi quattro anni dalla stipula del contratto e pari al 20 per cento del canone di locazione fino ad un massimo di 2.000 euro e di valore non inferiore a 991,60 euro.
Gli importi devono essere rapportati al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito a residenza del locatario e la detrazione spetta in caso di reddito complessivo non superiore a 15.493,71.
Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione trova applicazione anche con riferimento ai contratti in essere alla data del 31 dicembre 2021 e relativi sia all’intero immobile sia ad una porzione di esso, limitatamente alle annualità residue.
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