Per la detrazione di spese mediche e farmaci si assottiglia l'obbligo di conservazione di fatture e scontrini. In assenza di modifiche viene meno e in caso di integrazioni i controlli saranno limitati ai dati ritoccati. Le istruzioni di dettaglio nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 19 giugno 2023.
Meno fatture e scontrini da conservare ai fini della detrazione di spese mediche e farmaci.
Per chi accetta il modello 730 precompilato 2023 senza apportare modifiche l’obbligo di archiviazione quinquennale dei documenti di spesa viene meno. In caso di integrazioni le verifiche saranno inoltre limitate ai dati modificati.
Queste alcune delle novità illustrate nel dettaglio dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, bussola per CAF, professionisti e contribuenti alle prese con la dichiarazione dei redditi.
Detrazione spese mediche e farmaci: quando non è più necessario conservare fatture e scontrini
In linea generale, i documenti relativi alla dichiarazione dei redditi devono essere conservati per un totale di cinque anni. In relazione al modello 730/2023 quindi, l’obbligo di conservazione è previsto fino al 31 dicembre 2028, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate può richiedere fatture e scontrini ai fini dei controlli fiscali.
In caso di presentazione del modello 730 precompilato direttamente, tramite il sostituto d’imposta o mediante CAF o professionisti, l’assenza di modifiche comporta il venir meno dell’obbligo di conservare i documenti di spesa relativi agli oneri detraibili comunicati da soggetti terzi.
In ottica di semplificazione, e anche alla luce della progressiva digitalizzazione del Fisco che incide in maniera diretta sulla messa a punto del modello 730 precompilato, il Decreto Semplificazioni n. 73/2022 ha inoltre previsto un alleggerimento degli obblighi di conservazione documentale in relazione alle spese mediche e ai farmaci portati in detrazione fiscale.
I chiarimenti operativi relativi alla dichiarazione dei redditi 2023 sono contenuti nella circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 19 giugno, che fa il punto delle novità che interessano intermediari e contribuenti.
Nello specifico, secondo quanto disposto dall’articolo 5 del decreto legislativo 175/2015 a partire dalla stagione dichiarativa in corso e quindi in relazione all’anno d’imposta 2022, è previsto il venir meno dell’obbligo di conservare scontrini e fatture delle spese sanitarie non modificate rispetto a quanto riportato nella dichiarazione precompilata.
Vengono quindi meno i controlli formali sui dati delle spese sanitarie non ritoccati dal contribuente e non sarà più necessario archiviare per cinque anni i documenti che legittimano il diritto alla detrazione fiscale.
Una novità che è riportata anche all’interno delle istruzioni per la compilazione del modello 730/2023 dell’Agenzia delle Entrate, le quali specificano che, in ogni caso, ai fini del controllo il CAF o il professionista che assiste il contribuente debba verificare la corrispondenza delle spese visionando i documenti presentati dal contribuente, e confrontandoli con gli importi indicati nella scheda relativa alle spese mediche e ai farmaci comunicati dai soggetti terzi.
Nel dettaglio quindi, resta la necessità di verifica in caso di trasmissione del modello 730/2023 precompilato per il tramite di CAF o professionisti, obbligo preventivo all’apposizione del visto di conformità, ossia della certificazione circa la correttezza dei dati di redditi e oneri detraibili.
È poi stabilito che in caso di difformità, l’Agenzia delle entrate effettui il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
I controlli saranno quindi limitati ai dati delle spese sanitarie modificati dal contribuente.
Per spese mediche e farmaci detrazioni con prospetto da scaricare sul portale del Sistema TS
Le novità riguardano anche la dichiarazione dei redditi precompilata presentata con modifiche e, in tal caso, l’esonero dalla conservazione dei documenti riguarda esclusivamente le spese sanitarie.
La semplificazione in materia di conservazione dei documenti di spesa non esonera l’intermediario dalla verifica delle spese da portare in detrazione.
Così come specificato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare del 19 giugno, il CAF o il professionista saranno chiamati a verificare la corrispondenza delle spese relative alla documentazione esibita dal contribuente con gli importi aggregati in base alle tipologie di dati utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Non servirà presentare scontrini, ricevute o fatture: il contribuente potrà consegnare il prospetto dettagliato delle spese sanitarie riportate nella dichiarazione precompilata, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
In caso di corrispondenza tra documenti esibiti dal dichiarante e spese riportate nella precompilata, e quindi in assenza di modifiche, verrà meno l’obbligo per l’intermediario di conservare la relativa documentazione.
In caso di modifiche sarà invece necessario acquisire dal contribuente e conservare i documenti di spesa delle sole spese modificate e, inoltre, CAF o professionista dovranno acquisire e conservare il prospetto delle spese sanitarie riportate nella precompilata, disponibili sul portale del Sistema Tessera Sanitaria, unitamente alla dichiarazione sostitutiva con cui il contribuente attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.
Le semplificazioni previste fanno però i conti con le difficoltà nell’utilizzo dei mezzi informatici da parte dei contribuenti meno abituati alle nuove tecnologie e, in tal caso, la stessa Agenzia delle Entrate specifica che:
“qualora il contribuente abbia delle difficoltà nell’utilizzo dei sistemi informatici e/o scarse competenze in materia e non sia in grado di ottenere le apposite credenziali o comunque di stampare o salvare il citato prospetto di dettaglio, il CAF o il professionista abilitato acquisisce e conserva, in luogo di tale prospetto, i singoli documenti di spesa (scontrini, fatture, ecc.).”
Non sarà quindi possibile delegare il professionista nella procedura di acquisizione della documentazione sanitaria.
Detrazione spese mediche e farmaci, le novità del modello 730/2023 sugli obblighi di conservazione di fatture e scontrini
Riassumendo quindi, in relazione al modello 730/2023 si potranno verificare le seguenti situazioni:
- in caso di invio della dichiarazione precompilata direttamente, tramite il sostituto d’imposta o tramite CAF o professionisti, in assenza di modifiche non sarà effettuato il controllo formale sui dati delle spese comunicati da soggetti terzi (resta in ogni caso fermo il controllo sulla sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni e altre agevolazioni);
- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionisti, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, e per queste spese non sarà necessario conservare i relativi documenti;
- in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata fermo restando a carico del contribuente il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.
Casistica | Obblighi di conservazione documentale e controlli |
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Modello 730 precompilato accettato senza modifiche | Non è obbligatoria la conservazione dei documenti di spesa, anche in caso di invio tramite CAF o professionisti |
Modello 730 precompilato inviato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta | Controllo formale solo sulle spese modificate, in caso di invio diretto da parte del contribuente - Controllo su tutti gli oneri in caso di invio tramite CAF o professionisti |
Modello 730 precompilato inviato con modifiche alle spese sanitarie | Controlli formali e conservazione fatture e scontrini solo sugli oneri modificati |
Per i professionisti e i CAF che assistono il contribuente è in ogni caso necessario, ai fini dei controlli preventivi, verificare la corrispondenza delle spese sanitarie visualizzando la documentazione presentata dal contribuente e gli importi aggregati utilizzati per predisporre la dichiarazione precompilata. Una semplificazione che è quindi parziale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Detrazione spese mediche e farmaci: quando non è più necessario conservare fatture e scontrini