Bonus edilizi: quando sono esclusi dal taglio alle detrazioni fiscali

Tommaso Gavi - Irpef

I bonus edilizi rientrano nel taglio delle detrazioni inserito nella Legge di Bilancio 2025?

Bonus edilizi: quando sono esclusi dal taglio alle detrazioni fiscali

È in arrivo, dal 1° gennaio 2025, il taglio delle detrazioni fiscali per chi ha reddito superiore a 75.000 euro.

Il calcolo dei limiti, che saranno introdotti dalla Legge di Bilancio con l’approvazione definitiva da parte del Senato, tiene conto del numero dei figli a carico.

A specifiche condizioni sono escluse le spese per gli interventi edilizi, sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Quali spese sono fuori dal taglio delle detrazioni e nel rispetto di quali requisiti?

Bonus edilizi: in quali casi sono fuori dal taglio alle detrazioni fiscali

La Manovra 2025 sta per essere approvata in via definitiva dal Senato, dopo che il primo via libera della Camera è arrivato nella giornata del 20 dicembre 2024.

Tra le novità in arrivo dal 1° gennaio 2025 c’è il taglio delle detrazioni fiscali per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, che variano sulla base del reddito percepito e del numero di figli all’interno del nucleo familiare (sulla base di una prima applicazione di coefficiente familiare).

Il limite alle detrazioni previsto segue un doppio binario:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.

In tale calcolo deve essere preso in considerazione il coefficiente familiare, che è pari a:

  • 0,50, se nel nucleo familiare non sono presenti figli a carico;
  • 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio a carico;
  • 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli a carico;
  • 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli a carico o almeno un figlio con disabilità accertata.

Prendendo in considerazione i coefficienti, i limiti alle detrazioni sono quindi definiti secondo quanto riportato nella tabella riassuntiva.

Reddito Limite alle detrazioni Condizioni
tra 75.000 e 100.000 euro 14.000 euro nucleo familiare con tre o più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata
tra 75.000 e 100.000 euro 11.900 euro nucleo familiare con due figli fiscalmente a carico
tra 75.000 e 100.000 euro 9.800 euro nucleo familiare con un figlio fiscalmente a carico
tra 75.000 e 100.000 euro 7.000 euro nucleo familiare senza figli fiscalmente a carico
superiore a 100.000 euro 8.000 euro nucleo familiare con tre o più figli fiscalmente a carico o almeno un figlio con disabilità accertata
superiore a 100.000 euro 6.800 euro nucleo familiare con due figli fiscalmente a carico
superiore a 100.000 euro 5.600 euro nucleo familiare con un figlio fiscalmente a carico
superiore a 100.000 euro 4.000 euro nucleo familiare senza figli fiscalmente a carico

Dal taglio alle detrazioni sono tuttavia state previste delle esclusioni. Nel testo originario del DDL di Bilancio erano già state escluse le spese sanitarie. Dopo il passaggio in Commissione Bilancio della Camera sono state aggiunte a tali spese anche:

  • le somme investite nelle startup innovative;
  • le somme investite nelle PMI innovative.

Sono inoltre escluse anche diverse altre somme, a patto però che le spese siano sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Un elenco di tali spese è riportato nella tabella riassuntiva.

Tipologia di detrazione Norma di riferimento
per interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1 lett. a) TUIR
per interessi passivi, e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1 lett. b) TUIR
per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024 Art.15 co.1-ter TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) Art.15 co.1 lett. f) TUIR
per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024) Art.15 co.1 lett. f)-bis TUIR
per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici Art. 16-bis TUIR

L’ultima voce si riferisce, ad esempio, alle spese sostenute per il bonus ristrutturazione. Anche in questo caso l’esclusione è prevista solamente nel caso in cui le spese vengano sostenute entro la fine dell’anno in corso.

Bonus edilizi: in quali casi sono fuori dal taglio alle detrazioni fiscali

Al netto del caso indicato in precedenza, le spese sostenute per interventi edilizi che rientrano nell’art. 16-bis del TUIR fanno parte dell’elenco delle detrazioni alle quali si applicheranno le nuove disposizioni che saranno introdotte dalla Manovra 2025 a partire dal 1° gennaio prossimo.

Rientreranno nel taglio delle detrazioni per contribuenti con redditi oltre i 75.000 euro le spese documentate e sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati interventi che rientrano nell’art. 16-bis comma 1.

Nello specifico quelle indicate nella seguente tabella.

Tipologia di detrazione Norma di riferimento
di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, su parti comuni di edificio residenziale lett. a) art. 16-bis comma 1
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e loro pertinenze lett. b) art. 16-bis comma 1
per la ricostruzione o il ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi lett. c) art. 16-bis comma 1
per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune lett. d) art. 16-bis comma 1
per l’eliminazione di barriere architettoniche lett. e) art. 16-bis comma 1
per prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi lett. f) art. 16-bis comma 1
per cablare degli edifici e contenere l’inquinamento acustico lett. g) art. 16-bis comma 1
per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici come l’installazione di impianti basati su fonti rinnovabili lett. h) art. 16-bis comma 1
per l’adozione di misure antisismiche lett. i) art. 16-bis comma 1
per la bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere contro gli infortuni domestici lett. l art. 16-bis comma 1
per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati art. 16-bis co. 3
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione art. 16-bis co. 3-bis

Tra le spese indicate nella tabella precedente sono ricomprese anche quelle per di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici (per gli interventi che rientrano nell’articolo 16-bis, comma 1 del TUIR).

Oltre a quelle indicate nella tabella precedente, rientreranno nel taglio delle detrazioni che si applicherà a partire dal 1° gennaio 2025 anche le spese che rientrano nell’ecobonus, nel sismabonus, nella riqualificazione edilizia, nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nel superbonus.

Le nuove regole sono già state approvate dall’Aula della Camera lo scorso 20 dicembre. Per l’ufficialità si attende il via libera definitivo da parte del Senato, che arriverà entro la fine dell’anno.

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