Superbonus anche per i lavori effettuati sulla casa adibita ad abitazione principale a fine lavori: i chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 377 del 10 luglio 2023
Superbonus anche sulla casa inagibile, adibita ad abitazione principale alla fine dei lavori e non già ad inizio cantiere.
È l’Agenzia delle Entrate a tornare sul tema delle condizioni per la fruizione del superbonus, con la risposta all’interpello n. 377 del 10 luglio 2023 che richiama ai chiarimenti già contenuti nella circolare n. 13/E.
Il rispetto delle ulteriori condizioni previste per l’accesso al superbonus sulle abitazioni unifamiliari apre le porte all’agevolazione pur in assenza del requisito dell’abitazione principale già ad inizio lavori.
Via libera al superbonus per la casa adibita ad abitazione principale a fine lavori
A presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate è un contribuente che, accedendo ai benefici prima casa, ha acquistato un immobile inagibile, per la cui abitabilità intende effettuare lavori di demolizione e ricostruzione avvalendosi del superbonus.
A partire dal 1° gennaio 2023 il superbonus per i lavori sulle abitazioni unifamiliari è pari al 90 per cento della spesa sostenuta, ma spetta esclusivamente in presenza di specifiche condizioni.
La detrazione fiscale è riconosciuta fino a fine anno esclusivamente per i lavori sugli immobili di proprietà e a patto di rispettare il limite di reddito, parametrato secondo i criteri del quoziente familiare, pari a 15.000 euro.
L’ulteriore condizione prevista è che l’immobile sia la sede dell’abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari, con tempi tuttavia che si fanno flessibili.
Non è infatti fondamentale che tale requisito sia rispettato già ad inizio lavori ma, a prescindere dalle condizioni iniziali dell’immobile, per l’Agenzia delle Entrate è ritenuta idonea l’adibizione a prima casa anche al termine dei lavori.
- Agenzia delle Entrate - risposta n. 377 del 10 luglio 2023
- Superbonus anche per la casa unifamiliare adibita ad abitazione principale alla fine dei lavori: i chiarimenti del Fisco
Superbonus con tempi flessibili per il cambio di residenza ai fini dell’abitazione principale
Non solo per le case inagibili e pertanto inidonee ad essere adibite ad abitazione principale, ma in via generale per tutti gli immobili per i quali si intende accedere al beneficio del superbonus non è fondamentale effettuare sin da inizio lavori il cambio di residenza.
Su questo aspetto l’Agenzia delle Entrate si mostra flessibile e, come ribadito nella risposta all’interpello del 10 luglio, richiamando ai contenuti della circolare n. 13/E del 13 giugno scorso:
“Si ritiene che, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.
Per quel che riguarda il requisito della destinazione dell’immobile ad abitazione principale bisognerà far riferimento alla definizione di cui al comma 3-bis, articolo 10 del TUIR, secondo cui:
“per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente.”
Nel rispetto di condizioni e adempimenti previsti per l’accesso al superbonus del 90 per cento per i lavori sulle abitazioni unifamiliari, è quindi possibile fruire dell’agevolazione fino al 31 dicembre 2023 anche se il cambio di residenza, ai fini del rispetto del requisito dell’abitazione principale, sia effettuato al termine dei lavori.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Via libera al superbonus per la casa adibita ad abitazione principale a fine lavori