Il superbonus sulle abitazioni familiari spetta fino al 31 dicembre 2023 nel rispetto del limite di reddito di 15.000 euro. Nel calcolo si considera il quoziente familiare e con la circolare n. 13/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni utili per determinare l'importo da considerare
Superbonus sulle abitazioni unifamiliari, determinante il quoziente familiare per il calcolo del reddito annuo.
Per i lavori sulle villette la possibilità di accedere al superbonus per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 è riconosciuta esclusivamente a patto di rientrare nel limite di reddito annuo di 15.000 euro, valore che è tuttavia calibrato tenuto conto della composizione nel nucleo familiare.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 13 giugno 2023 fornisce le indicazioni utili per il calcolo del quoziente familiare ai fini del superbonus, specificando tra l’altro i redditi da considerare per la verifica del limite di 15.000 euro.
Nell’importo si considera il reddito complessivo, e quindi vi rientrano anche le somme assoggettate ad imposta sostitutiva quali quelle sottoposte al regime della cedolare secca o del forfettario.
Superbonus sulle unifamiliari: come calcolare il quoziente familiare
Il superbonus per i lavori sulle abitazioni unifamiliari spetta nella misura del 90 per cento per i lavori avviati dal 1° gennaio 2023 ma nel rispetto di alcune specifiche condizioni volte a delimitare la platea dei contribuenti ammessi all’agevolazione.
Nello specifico, la possibilità di accedere all’agevolazione seppur in misura ridotta è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:
- il contribuente deve essere titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
- il contribuente che sostiene le spese deve possedere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E, seppur pubblicata ormai a metà anno, fornisce alcune indicazioni pratiche in merito ai requisiti da considerare e, in particolar modo, è utile soffermarsi sulla questione del limite reddituale.
Così come previsto dal nuovo comma 8-bis1 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, il calcolo del reddito di riferimento deve essere effettuato considerando il coefficiente familiare. Semplificando, il parametro che determina chi è ammesso o meno al superbonus per il 2023 è calibrato in base alla composizione del nucleo familiare di riferimento.
In prima battuta, l’Agenzia delle Entrate specifica che nel calcolo del limite di 15.000 euro si considera il reddito complessivo della famiglia, ossia la somma dei redditi posseduti dal contribuente, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dal convivente o dall’unito civilmente, nonché degli altri membri del nucleo familiare non a carico del contribuente, ossia titolari di redditi superiori a 2.840,51 euro o 4.000 euro per i figli di età fino a 24 anni.
Vi rientrano anche i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva, quali quelli tassati con il regime della cedolare secca o del forfettario per le partite IVA.
Quoziente familiare per il superbonus: la tabella per il calcolo del reddito di riferimento
Per la determinazione del numero di parti che compongono il nucleo familiare si dovrà tener conto della tabella 1-bis allegata al Decreto Rilancio, introdotta dall’articolo 9, comma 1-bis del Decreto Aiuti-quater, che è pari a:
- 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona;
- è incrementato di:
- 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente;
- di 0,5 se è presente un familiare a carico;
- di 1 se sono presenti due familiari a carico;
- di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.
Nucleo familiare | Numero di parti |
---|---|
Contribuente | 1 |
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente | si aggiunge 1 |
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
|
si aggiungono le seguenti cifre: |
Nella determinazione del quoziente familiare non si tiene conto se il coniuge nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa sia stato o meno a carico del contribuente.
Nel quoziente familiare per intero anche i figli a carico per una parte dell’anno
La circolare dell’Agenzia delle Entrate si sofferma su alcune casistiche particolari relative alla determinazione del quoziente familiare per il superbonus.
Ad esempio, viene chiarito che concorrono a determinare il numero di parti i familiari presenti nel nucleo del contribuente che sostiene la spesa anche se nell’anno precedente a quello di riferimento siano stati a suo carico, dell’altro genitore o di ambedue i genitori.
Sia sul fronte delle parti del quoziente familiare che per quanto attiene al limite di reddito, nel caso ad esempio di un figlio di genitori separati a carico di entrambi, dovrà essere considerato in ambedue i nuclei di riferimento, senza tener conto della percentuale di carico familiare.
Concorrono al calcolo del quoziente familiare per intero anche i figli a carico per una sola parte dell’anno, come nel caso di nuovi nati.
Superbonus e quoziente familiare: esempio di calcolo del reddito di riferimento
La circolare fornisce infine un esempio di calcolo del reddito di riferimento ai fini dell’accesso al superbonus tenuto conto delle regole relative alla determinazione del quoziente familiare:
“Un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo familiare sia presente il coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari al rapporto tra reddito complessivo familiare e numero di parti: 36.000/2,5= 14.400 euro, come di seguito determinati.
- Reddito complessivo familiare = 25.000 + 11.000 = 36.000;
- Numero di parti = 1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (1 familiare a carico).”
In tal caso quindi sarà possibile accedere al superbonus per i lavori effettuati dal 1° gennaio 2023 sull’abitazione unifamiliare, non sforando il limite di reddito di 15.000 euro applicando i criteri del quoziente familiare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus sulle unifamiliari: come calcolare il quoziente familiare