I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per l'installazione di un impianto fotovoltaico da parte di una ONLUS: dall'aliquota del superbonus alla possibilità di utilizzare lo sconto in fattura, passando per il calcolo del limite di spesa
Quale aliquota si deve applicare agli interventi del superbonus da parte di ONLUS?
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 199 del 10 ottobre 2024, che si sofferma anche sul calcolo del limite di spesa per l’installazione di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW.
Il documento di prassi spiega che si applica l’agevolazione con aliquota massima del 110 per cento e che il tetto massimo di spesa deve essere calcolato considerando le particolari regole previste.
L’Amministrazione finanziaria si esprime anche sulla possibilità di beneficiare del superbonus attraverso lo sconto in fattura.
Superbonus ONLUS: agevolazione al 110 per cento e sconto in fattura per l’installazione del fotovoltaico
L’Agenzia delle Entrate torna a fornire chiarimenti in materia di superbonus, nello specifico sulle aliquote applicabili, sulla possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e sul calcolo del tetto massimo di spese agevolabili.
Le delucidazioni sono contenute all’interno della risposta all’interpello numero 199 del 10 ottobre 2024.
Lo spunto per i chiarimenti arriva in risposta ai quesiti posti dall’istante, una ONLUS che svolge attività sociosanitaria e assistenziale e intende realizzare gli interventi in un’unità immobiliare che rientra nella categoria catastale D/4.
L’istante rende noto di aver depositato la CILAS prima dell’entrata in vigore del decreto n. 39/2024.
La ONLUS intende realizzare:
- interventi di efficientamento energetico;
- lavori di riduzione del rischio sismico;
- installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici.
Lo stesso soggetto fa presente che l’immobile è già dotato di un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW e chiede se il limite di potenza interessi la somma del vecchio e del nuovo impianto o solo la potenza di quest’ultimo.
L’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti del caso richiamando il quadro normativo di riferimento.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 199 del 10 ottobre 2024
- Chiarimenti sulla percentuale del superbonus e sullo sconto in fattura per una ONLUS che installa un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 200 kW.
Superbonus ONLUS: come calcolare il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico
In risposta ai quesiti posti dall’istante, l’Agenzia delle Entrate richiama le disposizioni che sono state inserite a più riprese negli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.
Con riferimento alla categoria dell’istante, nel documento di prassi viene sottolineato quanto di seguito riportato:
“Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS), l’ultimo periodo del comma 8-ter dell’articolo 119, derogando a quanto previsto dal primo periodo del comma 8bis della citata disposizione normativa, stabilisce che «fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110 per cento».”
Nel rispetto dei requisiti stabiliti, le ONLUS possono quindi beneficiare del superbonus al 110 per cento per le spese sostenute fino alla scadenza del 31 dicembre 2025.
Considerando che l’istante ha presentato la CILAS prima dell’Entrata in vigore del decreto n. 39/2024, che ha ampliato il divieto generalizzato già stabilito dal DL 11/2023 anche alle categorie prima escluse, la ONLUS può scegliere di beneficiare dell’agevolazione attraverso la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Vengono infine forniti chiarimenti in merito all’installazione dell’impianto fotovoltaico e al calcolo del limite di spesa agevolabile.
Secondo quanto stabilito dal comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio:
“il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate”
Sul calcolo si sono susseguiti nel tempo diversi documenti chiarificatori dell’Amministrazione finanziaria. Tra questi vengono richiamati:
- la circolare n. 3/E dell’8 febbraio 2023;
- la circolare n. 13/E del 13 giugno 2023.
Sull’installazione dell’impianto fotovoltaico, intervento trainato che deve essere realizzato congiuntamente ad almeno un intervento trainante, la detrazione spetta:
“fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.”
In caso di installazione di un impianto fotovoltaico di 200 kW di potenza nominale, l’importo massimo agevolabile con aliquota del 110 per cento è pari a 480.000 euro, calcolato moltiplicando il limite di 2.400 euro per 200 kW di potenza.
Nella soglia di 200 kW non deve essere preso in considerazione alcun impianto preesistente ma esclusivamente quello istallato.
In questo caso il tetto massimo della spesa agevolabile di 96.000 euro deve essere commisurato all’intero impianto e moltiplicato per “il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi [...] e la superficie media di un’unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Superbonus ONLUS: agevolazione al 110 per cento e sconto in fattura per l’installazione del fotovoltaico