L'acquisto e l'installazione di pannelli solari, fotovoltaici o termici, permettono di beneficiare di una detrazione tramite il modello 730/2024. Lo sconto IRPEF, che varia a seconda dell'intervento, si ottiene anche senza CILA
I contribuenti che hanno acquistato e installato, nel corso del 2023, dei pannelli solari fotovoltaici o termici, possono ottenere una detrazione per le spese sostenute tramite il modello 730/2024.
A seconda della tipologia di lavoro effettuato, infatti, si ha diritto a una delle agevolazioni fiscali previste dai bonus edilizi, tra cui l’ecobonus e il superbonus.
Nell’ambito del bonus ristrutturazione, questo tipo di intervento rientra tra quelli di manutenzione ordinaria e non necessità di alcuna autorizzazione, si effettua pertanto anche senza CILA.
Come ottenere uno sconto dall’IRPEF? Il punto su requisiti e istruzioni.
Bonus pannelli solari e fotovoltaici nel modello 730/2024: quale detrazione spetta?
Le spese sostenute per l’acquisto e l’installazione di pannelli solari, fotovoltaici o termici, sono detraibili tramite il modello 730/2024.
Nonostante non esista un vero e proprio bonus dedicato, tali costi possono comunque beneficiare di un’agevolazione fiscale nell’ambito dei bonus edilizi.
La percentuale dello sconto IRPEF spettante varia a seconda del bonus a cui si accede.
In particolare, a seconda dei requisiti il contribuente può usufruire:
- del bonus ristrutturazione, che permette di beneficiare di uno sconto del 50 per cento calcolato su un limite di spesa di massimo 96.000 euro. Come approfondiremo in seguito, per questo tipo di interventi non è obbligatorio presentare la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata;
- dell’ecobonus, che prevede una detrazione del 65 per cento su una spesa massima di 60.000 euro, ma solo nel caso di pannelli solari termici, destinati cioè alla produzione di acqua calda;
- del superbonus, opzione che consente di accedere a uno sconto del 70 per cento per i lavori effettuati nel 2024 ma che è ormai limitata a pochi casi.
Quest’ultima ipotesi, la cui percentuale di detrazione scenderà al 65 per cento a partire dal prossimo anno, è infatti riservata ai soli lavori realizzati nei condomini.
Per accedere al superbonus è inoltre necessario, dato che l’installazione di pannelli solari rientra tra gli interventi trainati, realizzare congiuntamente almeno uno degli interventi trainanti previsti dalla normativa.
Bonus ristrutturazione: detrazione del 50 per cento per pannelli solari e fotovoltaici anche senza CILA
L’installazione di pannelli solari rientra, secondo quanto stabilito dall’art. 9 del D.L. numero 17/2022, tra gli interventi di manutenzione ordinaria previsti dal bonus ristrutturazione.
Di conseguenza, la realizzazione di tali lavori non è subordinata all’acquisizione di permessi ed è dunque possibile anche senza CILA, il titolo abilitativo per le ristrutturazioni.
L’unica eccezione è prevista per gli impianti installati in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del D.L. numero 42 del 2004, quali:
- le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Come riepilogato nell’apposita guida 2024 dell’Agenzia delle Entrate, lo sconto IRPEF può essere fruito nel corso di 10 anni, ripartito in 10 quote annuali di pari importo.
Ecobonus: la detrazione del 65 per cento spetta solo per pannelli solari termici
Per accedere all’agevolazione prevista dall’ecobonus è necessario aver installato una specifica tipologia di pannello solare.
Nonostante questo termine venga spesso utilizzato come sinonimo di fotovoltaico, che converte cioè l’energia del sole in elettricità, esistono anche gli impianti di tipo termico, o collettori solari, utili per il riscaldamento.
All’interno della guida 2024 dedicata, l’Agenzia delle Entrate specifica infatti che lo sconto dall’imposta nella misura del 65 per cento è riservato all’installazione di pannelli solari:
- per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;
- per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.
In particolare, tra i requisiti principali previsti per lo sconto rientrano:
- il termine minimo di garanzia fissato in 5 anni per pannelli e bollitori e in 2 anni per gli accessori e i componenti tecnici;
- il possesso della certificazione Solar Keymark;
- la conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.
Per i collettori solari a concentrazione, dotati cioè di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile ottenere la certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.
Come specificato all’interno della risoluzione numero 299/2008 delle Entrate e ribadito nella guida:
“Non beneficia della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari”.
Oltre i costi previsti per la fornitura e l’installazione dei pannelli, rientrano tra le spese ammissibili anche quelle relative alle prestazioni professionali resesi necessarie.
Bonus pannelli solari e fotovoltaici: pagamento solo con bonifico parlante
Per beneficiare della detrazione per le spese sostenute, il contribuente deve aver effettuato il relativo pagamento mediante bonifico parlante.
Il documento serve a tenere traccia dei dati del beneficiario del pagamento e di quelli del soggetto che ha sostenuto le spese.
Al suo interno sono contenuti:
- la causale del versamento, con indicato il relativo riferimento normativo;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del pagamento.
In particolare, il campo della causale deve essere compilato in modo diverso a seconda del bonus d’interesse, come segue:
- bonus ristrutturazioni: “Bonifico per detrazioni previste dall’art. 16-bis del Dpr 917/1986”;
- ecobonus: “Lavori volti al risparmio energetico ai sensi art. 1, co. 344-347, L. 27/12/2006, n. 296”;
- superbonus: “Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto alla detrazione prevista dall’art. 119 D.L. 34/2020 e successive modificazioni”
Detrazione pannelli solari e fotovoltaici: comunicazione ENEA e come compilare il modello 730/2024
I dati relativi agli interventi realizzati devono essere trasmessi previa apposita comunicazione all’ENEA entro 90 giorni dalla realizzazione.
Il presupposto per l’adempimento è l’effettuazione di lavori che comportano un risparmio energetico.
Nel caso dei pannelli solari, sia fotovoltaici sia termici, la trasmissione deve dunque essere effettuata per tutte e tre le agevolazioni menzionate.
Le spese relative sostenute nel corso del 2023 devono essere indicate all’interno del Quadro E del modello 730/2024.
Nello specifico, se si accede all’ecobonus o al superbonus occorre compilare i righi E61 e E62.
Nel caso del bonus ristrutturazione, invece, è necessario indicare:
- nella Sezione III A, ai righi da E41 a E43, l’importo di spesa sostenuto;
- nella Sezione III B, ai righi da E51 a E53, i dati catastali che identificano l’immobile oggetti della ristrutturazione.
Se il contribuente fruisce già della detrazione, l’importo della rata spettante sarà già disponibile nell’apposito campo del modello precompilato.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bonus pannelli solari e fotovoltaici: detrazione tramite il modello 730/2024 anche senza CILA