Sarà in vigore fino alla fine dell'anno l'ecobonus al 50 e al 65 per cento. Come funziona e quali sono i lavori agevolati? Una guida con tutte le istruzioni
L’ecobonus al 50 e al 65 per cento è in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Si tratta della detrazione per i lavori di risparmio energetico che consente di beneficiare di uno sconto IRPEF commisurato alla spesa sostenuta, che per i lavori in condominio può arrivare fino al 75 per cento.
Come funziona e quali sono regole e requisiti per fruire dello sconto fiscale?
Confermato lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, il rimborso delle spese sostenute andrà richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con il riconoscimento di una detrazione da spalmare su dieci annualità.
L’elenco dei lavori ammessi all’ecobonus comprende sia interventi più semplici quali la sostituzione di condizionatori o caldaie che quelli più complessi come la coibentazione dell’edificio.
Una guida completa per capire passo per passo come funziona la detrazione per il risparmio energetico.
Ecobonus 2024: come funziona, requisiti e lavori detraibili
Cos’è e come funziona
L’ecobonus è la detrazione fiscale disciplinata dal decreto legge n. 63/2013 che incentiva i lavori di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.
Non sono state previste novità dalla Legge di Bilancio 2024 e, sul fronte delle scadenze da monitorare, è stata la precedente Manovra a prevedere la possibilità di accesso fino al 31 dicembre 2024. Salvo novità, dal 2025 verrà ridotta la percentuale di detrazione spettante, ed è quindi bene soffermarsi sulle regole per beneficiare degli ultimi mesi di agevolazione piena.
A livello pratico, con l’ecobonus è possibile portare in detrazione fiscale dal 50 al 65 per cento, e fino all’85 per cento per i condomini, le spese sostenute in relazione a specifici interventi ammessi all’agevolazione. La detrazione IRPEF o IRES va quindi richiesta in dichiarazione dei redditi ed è ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Si può beneficiare dell’ecobonus per i lavori sulle unità immobiliari e sugli edifici esistenti, già censiti o per i quali sia stata presentata richiesta di accatastamento, senza vincoli sul fronte della categoria catastale degli stessi. Via libera allo sconto fiscale anche sugli immobili strumentali, merce o patrimoniali.
A fronte del venir meno del superbonus del 110 per cento che, in molti casi, poteva essere fruito anche per le spese rientranti nell’ecobonus ordinario, è inevitabile che si tornerà ad utilizzare le regole già previste negli scorsi anni nel caso di necessità di lavori di riqualificazione energetica.
Soffermiamoci quindi caso per caso sull’elenco delle spese detraibili al 50 o al 65 per cento e alle percentuali più alte previste per gli interventi condominiali.
Ecobonus al 65 per cento: elenco spese ammesse
Fino a qualche anno fa, l’ecobonus spettava per tutti i lavori al 65 per cento delle spese. Successivamente è stata introdotta una differenziazione nella misura dello sconto IRPEF riconosciuto, sulla base delle diverse tipologie di lavori incentivati.
Partiamo quindi dal vedere qual è l’elenco delle spese ammesse all’ecobonus del 65 per cento ed i relativi limiti di spesa per la detrazione, basandoci sul decreto requisiti tecnici del MISE:
Elenco lavori ecobonus 2024 | Definizione | Detrazione massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Riqualificazione globale | Riqualificazione energetica globale | 100.000 euro | 65 per cento |
Involucro edilizio | Coibentazione di strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) | 60.000 euro | 65 per cento |
Collettori solari | Installazione di collettori solari termici | 100.000 euro | 65 per cento |
interventi di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria con installazione sistemi di termoregolazione evoluti | 30.000 euro | 65 per cento | |
caldaie a condensazione su parti comuni di edifici condominiali o su tutte le unità immobiliari in condominio | 30.000 euro | 65 per cento | |
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di aria calda a condensazione | 30.000 euro | 65 per cento | |
sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza | 30.000 euro | 65 per cento | |
microcogeneratori | 100.000 euro | 65 per cento | |
sostituzione scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore | 30.000 euro | 65 per cento | |
sistemi di building automation | 15.000 euro | 65 per cento |
Ecobonus al 50 per cento: elenco spese ammesse
L’ecobonus spetta nella misura del 50 per cento per le seguenti categorie di interventi:
- l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- l’acquisto e posa in opera di schermature solari;
- l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti).
Di seguito l’elenco in forma tabellare con i relativi limiti di spesa:
Elenco lavori ecobonus 2024 | Definizione | Detrazione massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Involucro edilizio | sostituzione di finestre comprensive di infissi | 60.000 euro | 50 per cento |
installazione di schermature solari | 60.000 euro | 50 per cento | |
Impianto di climatizzazione invernale e produzione acqua calda sanitaria | Caldaie a condensazione su singole unità immobiliari con efficienza energetica per riscaldamento superiore o uguale al 90 per cento | 30.000 euro | 50 per cento |
installazione impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentabili a biomasse combustibili | 30.000 euro | 50 per cento |
Detrazione fiscale fino all’85 per cento per i condomini
Come sopra già evidenziato, è alla luce della riduzione del superbonus, che tornare sulla via dell’ecobonus ordinario diventa più vantaggioso per chi intende eseguire lavori condominiali.
In tal caso infatti, sia in caso di lavori sulle parti comuni che sulle unità del singolo condominio, l’ecobonus è riconosciuto sulla base degli indici di prestazione energetica conseguiti.
La detrazione può arrivare fino al 75 per cento delle spese, per un importo massimo ammesso pari a 40.000 euro per ciascuna unità immobiliare dell’edificio. Se congiuntamente si eseguono anche lavori di riqualificazione antisismica, l’ecobonus può inoltre passare all’80 o all’85 per cento della spesa.
La maggiorazione dell’ecobonus spetta per i lavori su edifici in zone sismiche 1, 2 e 3 che quindi, oltre agli obiettivi di risparmio energetico, consentono anche la riduzione del rischio sismico.
Nella tabella di seguito riportata le regole previste, la misura dell’ecobonus spettante e i relativi limiti di spesa:
Ecobonus condomini 2024 | Definizione | Spesa massima | Aliquota Detrazione |
---|---|---|---|
Involucro edilizio | interventi su parti comuni che interessano l’involucro dell’edificio con incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente | 40.000 euro | 70 per cento |
stessi interventi di cui sopra che portano al conseguimento di risparmi energetici di cui alle tabelle 3 e 4, allegato I, decreto 26/06/2015 | 40.000 euro | 75 per cento | |
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1, 2, 3 che portano a riduzione del rischio di una classe | 136.000 euro | 80 per cento | |
stessi interventi di cui sopra eseguiti in zone sismiche 1,2,3 che portano a riduzione del rischio di due classi | 136.000 euro | 85 per cento |
Soggetti beneficiari
L’ecobonus 2024 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico
La detrazione è quindi sia sull’IRPEF che sull’IRES e, per i titolari di reddito d’impresa, spetta solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Come pagare le spese
Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Comunicazione ENEA
Ai fini dell’ecobonus è obbligatorio l’invio della comunicazione ENEA delle spese effettuate, che dovrà essere trasmessa entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:
- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento.
In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.
Secondo quanto previsto dal Decreto Edifici del 19 febbraio 2007, all’articolo 4, comma 1-bis chi intende avvalersi della detrazione è tenuto a inviare comunicazione all’ENEA dei seguenti dati:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto),
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto, trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari).
L’adempimento assume quindi natura obbligatoria e vincolante ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale.
Cosa accade invece se si commettono errori di compilazione o se l’invio non è effettuato entro il termine di 90 giorni?
Sui casi di ritardi o omissioni, l’articolo 2 del decreto legge n. 16/2012 ha previsto che l’accesso a benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente non è precluso se la violazione non è stata constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Una norma che si applica se il contribuente:
- ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Nell’ambito dell’ecobonus quindi non si perde la detrazione fiscale in caso di invio tardivo, a patto di effettuare la trasmissione entro la data di invio della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza è successiva a quella della comunicazione ENEA.
Come ottenere il rimborso fiscale: detrazione in 10 anni
Non si intravedono novità all’orizzonte in merito alle regole per l’accesso all’ecobonus. Venuta meno dal 17 febbraio scorso la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, la detrazione fiscale riconosciuta per le spese sostenute nel 2024 potrà essere fruita esclusivamente in modalità ordinaria.
Lo sconto IRPEF o IRES dovrà essere richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e l’importo spettante potrà essere recuperato in 10 rate annuali di pari importo.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Ecobonus 2024: come funziona, requisiti e lavori detraibili