Comunicazione ENEA, quando è obbligatoria? Le regole per ristrutturazioni ed ecobonus

Tommaso Gavi / Anna Maria D’Andrea - Dichiarazioni e adempimenti

Comunicazione ENEA, è obbligatoria? Per il bonus ristrutturazione e per l'ecobonus l'invio deve essere effettuato entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Dubbi sugli effetti in caso di omissioni

Comunicazione ENEA, quando è obbligatoria? Le regole per ristrutturazioni ed ecobonus

La comunicazione ENEA è obbligatoria? E se si, in quali casi?

Per chi effettua lavori in casa, uno degli adempimenti a chiusura del cantiere è relativo all’invio dei dati all’ENEA degli interventi che comportano un risparmio energetico.

Per il bonus ristrutturazione e per l’ecobonus, la pratica deve essere inviata entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Cosa succede in caso di invio omesso? Regole in tilt alla luce di pronunce discordanti della Corte di Cassazione e di una normativa che crea non pochi dubbi.

Comunicazione ENEA: quando è obbligatoria? Le regole per ristrutturazioni ed ecobonus

L’invio della comunicazione ENEA deve essere effettuato tramite l’apposito portale entro la scadenza di 90 giorni dalla conclusione dei lavori, sia per il bonus ristrutturazione che per l’ecobonus.

Il mancato rispetto dell’obbligo di invio è causa di decadenze dal diritto alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico. Questo quanto ribadito dall’Agenzia delle Entrate in diversi documenti di prassi e in sede di contenzioso. Regole diverse si applicano invece sul fronte del bonus ristrutturazione.

Con la risoluzione numero 46/E del 18 aprile 2019, sono stati forniti importanti chiarimenti sulle conseguenze dalla mancata trasmissione delle informazioni.

In particolare, il documento evidenzia che:

“in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni medesime, il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n. 3797/2019, ha espresso l’avviso che la trasmissione all’ENEA delle informazioni concernenti gli interventi edilizi che comportano risparmio energetico prevista dal citato comma 2-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, seppure obbligatoria per il contribuente, non determini, qualora non effettuata, la perdita del diritto alla predetta detrazione atteso che non è prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda a tale adempimento.”

I chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate si muovono quindi sulla stessa linea indicata dall’allora MISE: la mancata o tardiva trasmissione per i lavori inclusi nel bonus ristrutturazione non comporta la perdita del diritto alla detrazione.

Regole diverse invece riguardano invece l’ecobonus.

Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 34151 del 21 novembre 2022, l’invio della comunicazione dei dati all’ENEA è un requisito fondante per l’agevolazione ecobonus.

Corte di Cassazione - Ordinanza numero 34151 del 21 novembre 2022
Testo con i chiarimenti relativi all’obbligo di comunicazione dei dati all’ENEA e alle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica.

L’invio della comunicazione prevista dal Decreto Ministeriale MISE del 6 agosto 2020, con i requisiti tecnici per beneficiare delle detrazioni finalizzate alla riqualificazione energetica degli edifici, è necessaria per l’accesso all’agevolazione edilizia.

La Corte di Cassazione evidenzia infatti che:

“l’omessa comunicazione preventiva all’ENEA entro un termine specifico costituisce una causa ostativa alla concessione delle agevolazioni relative agli interventi di riqualificazione energetica.”

Nel testo dell’ordinanza viene inoltre chiarito quanto segue:

“È evidente che la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento di tale funzione, diretta a verificare se effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera «pulita» risultino meritevoli di vantaggi fiscali.”

In questo caso l’interpretazione fornita è più restrittiva rispetto a quanto ribadito sul fronte del bonus ristrutturazione: il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione all’ENEA determina la perdita del diritto alle detrazioni fiscali.

Comunicazione ENEA ecobonus, Cassazione in tilt sull’obbligo

Se nel corso degli ultimi anni l’ordinanza 34151 del 21 novembre 2022 della Cassazione è stata di fatto un punto fermo in merito agli obblighi di comunicazione all’ENEA, una recente pronuncia della stessa Corte ha ribaltato la situazione.

La sentenza depositata lo scorso 21 marzo ha superato il precedente intervento, ritenendo di “non poter condividere” l’interpretazione della norma espressa ad ultimo nella sentenza n. 34151/2022.

Secondo le conclusioni della Corte, non si può determinare una decadenza del diritto all’ecobonus in caso di omesso invio entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori della comunicazione ENEA, considerando che la norma di riferimento non prevede una decadenza esplicita.

Così come si legge nella nuova sentenza, “la natura perentoria del termine” dei 90 giorni per l’invio della pratica ENEA, pena la decadenza dell’agevolazione, non è prevista “né dalla specifica norma attuativa”, né tantomeno “dalla lettura sistematica dell’istituto”.

All’obbligo di comunicazione ENEA, introdotto in attuazione dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 con l’articolo 4 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007, non è collegato alcuna “espressa comminatoria di decadenza dal godimento della detrazione” in caso di invio omesso o tardivo.

Ecco quindi che la nuova interpretazione della Cassazione si pone in contrasto con la linea che, fino ad oggi, ha visto in più occasioni accolte le pretese dell’Agenzia delle Entrate di recupero delle detrazioni fruite dai contribuenti in caso di omesso invio della pratica ENEA.

La finalità della comunicazione ENEA è essenzialmente statistica e come evidenziato dalla Corte di Cassazione è finalizzata al monitoraggio e alla valutazione del risparmio energetico conseguibile per effetto dei lavori effettuati.

Da segnalare però un nuovo cambio di passo della Cassazione, che con l’ordinanza 15178/2024 torna a ritenere essenziale l’invio dei dati all’ENEA ai fini di fruire della detrazione, ritenendo l’adempimento come un “ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata, la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato”.

Comunicazione ENEA obbligatoria e sanzioni

I continui cambi di passo della Cassazione, e la mancanza di una normativa chiara su uno degli adempimenti legati alle agevolazioni edilizie, contribuiscono a creare confusione tra contribuenti e addetti ai lavori.

In ogni caso, è bene evidenziare che la normativa che ha introdotto l’obbligo di comunicazione ENEA per i lavori ammessi al bonus ristrutturazioni che comportano anche un risparmio energetico non ha previsto sanzioni per il mancato invio.

Anche alla luce delle recenti pronunce della giurisprudenza di merito, bisogna in ogni caso chiarire che la risposta corretta a chi si chiede se sia o meno obbligatoria la comunicazione ENEA per le ristrutturazioni è che sì, bisognerà effettuare l’invio entro il termine stabilito dalla legge per evitare contenziosi con il Fisco.

L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 per permettere all’ENEA di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico ottenuto grazie alla realizzazione degli interventi edilizi e tecnologici che comportano un risparmio di energia o l’utilizzo di fonti rinnovabili e che permettono l’accesso al bonus ristrutturazioni del 50 per cento.

Comunicazione ENEA obbligatoria solo per le ristrutturazioni con risparmio energetico

Così come evidenziato sul sito ENEA, la comunicazione dei lavori di ristrutturazione si riferisce esclusivamente alle agevolazioni comportano un risparmio energetico, compreso l’acquisto di elettrodomestici.

L’elenco dei lavori per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione ENEA è il seguente:

Componenti e tecnologieTipo di intervento
Strutture edilizie • riduzione della trasmittanza delle pareti verticali che delimitano gli ambienti riscaldati dall’ esterno, dai vani freddi e dal terreno; • riduzione delle trasmittanze delle strutture opache orizzontali e inclinate (coperture) che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi; • riduzione della trasmittanza termica dei Pavimenti che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi e dal terreno
Infissi • riduzione della trasmittanza dei serramenti comprensivi di infissi che delimitano gli ambienti riscaldati dall’esterno e dai vani freddi
Impianti tecnologici • installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti; • sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto; • pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto; • sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto; • microcogeneratori (Pe<50kWe); • scaldacqua a pompa di calore; • generatori di calore a biomassa; • installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze; • installazione di sistemi di termoregolazione e building automation; • installazione di impianti fotovoltaici
Elettrodomestici 2 (solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2017) • forni; • frigoriferi; • lavastoviglie; • piani cottura elettrici; • lavasciuga; • lavatrici

Non è invece necessario effettuare alcun invio per le altre fattispecie di spese sostenute dai contribuenti, nonostante le stesse permettano l’accesso alla detrazione IRPEF del 50 per cento delle spese sostenute.

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