Ammessa la deducibilità dei compensi erogati in favore di un legale, per l'attività processuale svolta in favore della società, nel periodo d'imposta in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24003 del 26 settembre 2019.
Con la Sentenza numero 24003/2019 la Corte di Cassazione ha chiarito che i compensi erogati in favore di un legale per l’attività processuale svolta in favore della società sono deducibili dal reddito imponibile nel periodo d’imposta in cui le prestazioni sono ultimate in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e non quello in cui l’avvocato pone in essere i singoli atti.
- Corte di Cassazione - Sentenza numero 24003 del 26 settembre 2019
- Spese legali deducibili solo alla fine del singolo grado di giudizio. A stabilirlo la Corte di Cassazione con la sentenza numero 24003 del 2019.
La pronuncia – Il ricorso in cassazione è stato proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTR che ha ritenuto, rigettando la tesi dell’Amministrazione finanziaria, che le spese legali sostenute dalla società accertata dovevano essere ritenute di competenza del periodo d’imposta in cui le prestazioni stesse erano state eseguite, e non ultimate. In particolare l’Ufficio ha censurato la sentenza per avere ritenuto che, con riferimento ai compensi erogati in favore di un legale per l’attività processuale svolta in favore della contribuente, il periodo di competenza per la deduzione del costo doveva essere considerato quello in cui il difensore aveva posto in essere i singoli atti, non assumendo rilievo il completamento dell’iter giudiziario.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondata l’eccezione proposta dall’Agenzia delle entrate e ha accolto il ricorso.
Secondo la tesi della società, avallata dai giudici d’appello, la deducibilità dei costi per le prestazioni processuali rese dal difensore doveva essere valutata in ragione del momento dell’esecuzione delle stesse, non essendo necessario attendere il completamento di un iter giudiziario.
Di diverso parere i giudici di legittimità secondo cui, in applicazione della regola della post numerazione in materia di prestazioni professionali, “il diritto al compenso pattuito si matura una volta posta in essere una prestazione tecnicamente idonea a raggiungere il risultato a cui la prestazione è diretta”. In quest’ottica la prestazione difensiva ha carattere unitario e ciò comporta che gli onorari di avvocato debbano essere liquidati nel momento in cui la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale, “unitarietà che va rapportata ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio, e quindi al momento della pronunzia che chiude ciascun grado”.
Se ne deduce, pertanto, che il corrispettivo della prestazione del professionista legale e la relativa spesa si considerano rispettivamente conseguiti e sostenuti quando la prestazione è condotta a termine per effetto dell’esaurimento o della cessazione dell’incarico professionale.
Di conseguenza le spese legali non sono deducibili nel periodo d’imposta in cui l’avvocato pone in essere il singolo atto dovendosi, invece, far riferimento al periodo in cui le prestazioni sono state ultimate nel loro complesso e in rapporto ai singoli gradi in cui si è svolto il giudizio e, quindi, all’atto “della pronunzia che chiude ciascun grado”.
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