Sorveglianza sanitaria, il decreto Milleproroghe proroga la scadenza fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre 31 marzo 2021. L'avviso dell'INAIL del 4 gennaio 2021 riepiloga le istruzioni da seguire per le richieste online.
Sorveglianza sanitaria, con l’avviso del 4 gennaio 2020 l’INAIL comunica la proroga della scadenza al 31 marzo 2020.
il decreto Milleproroghe prevede lo spostamento del termine fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021 delle disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale.
La proroga riguarda quanto previsto dall’articolo 83 del decreto Rilancio: i datori di lavoro, sia pubblici sia privati, che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono fare richiesta all’INAIL di una visita medica per i lavoratori fragili.
Sorveglianza sanitaria, INAIL: la proroga al 31 marzo con il decreto Milleproroghe
Le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale, previste dall’articolo 83 del decreto Rilancio vengono prorogate.
La scadenza viene spostata dal decreto Milleproroghe, DL numero 183 del 31 dicembre 2020, al termine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.
Entro tale data, i datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili.
La richiesta deve essere effettuata attraverso l’apposita procedura online ai servizi territoriali dell’INAIL.
L’avviso del 4 gennaio 2021, pubblicato sul sito dell’INAIL, spiega che si devono continuare a seguire le istruzioni operative riportate nella circolare numero 44 dell’11 dicembre 2020.
Sorveglianza sanitaria, INAIL: la procedura online
La nuova proroga delle disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria straordinaria si aggiungono alla precedente proroga inserita nella legge di conversione del decreto Agosto, che aveva già prolungato tali disposizioni fino al 31 dicembre 2020.
Con l’ampliamento delle previsioni dell’articolo 41 d.lgs. 81/2008, ovvero il testo unico della sicurezza sul lavoro, l’INAIL mette a disposizione dei datori di lavoro interessati canali per portare avanti la specifica procedura, insieme alle Aziende Sanitarie Locali e ai Dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.
Il servizio è accessibile attraverso le credenziali dispositive.
Gli utenti non registrati possono ottenerle con:
- Spid;
- Inps;
- Carta nazionale dei servizi (Cns);
- INAIL, inviando online l’apposito modulo o consegnandolo presso le sedi territoriali INAIL.
In caso di delega si può essere compilare il modulo “Mod. 06 SSE delega”, scaricabile dalla sezione dedicata del portale “Moduli e modelli” del sito dell’INAIL.
La procedura consiste nei seguenti passaggi:
- viene individuato il medico della sede territoriale INAIL più vicina al domicilio del lavoratore;
- viene stabilita la condizione di fragilità: il medico esprime il giudizio di idoneità fornendo indicazioni sulle soluzioni per tutelare la salute del lavoratore o della lavoratrice;
- il datore di lavoro riceve una comunicazione con l’avviso di emissione della relativa fattura in esenzione da IVA per il pagamento della prestazione effettuata.
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