Solare e fotovoltaico, il principio di diritto numero 15 del 14 settembre 2020 fornisce chiarimenti sull'applicazione dell'IVA al 10% per gli impianti di produzione e distribuzione di calore ed energia elettrica.
Solare e fotovoltaico, con il principio di diritto numero 15 del 14 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla tassazione che deve essere applicata agli impianti di produzione e di distribuzione di calore ed energia elettrica.
L’Amministrazione finanziaria richiama l’apposita tabella del decreto IVA che prevede l’IVA al 10% per impianti di produzione e reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.
Dal momento che l’impianto CSP, Concentrating Solar Power, da un punto di vista tecnico è un impianto termico ad energia solare, può essere applicata l’aliquota ridotta.
Solare e fotovoltaico, la tassazione IVA degli impianti di produzione di energia
Per gli impianti solari e fotovoltaici, denominati CSP ovvero Concentrating Solar Power, quale tassazione IVA deve essere applicata?
A fornire i chiarimenti è il principio di diritto numero 15 del 14 settembre 2020.
- Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 15 del 14 settembre 2020
- IVA- aliquota applicabile - Impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica.
Dal momento rientra tra gli “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica”, in base a quanto previsto al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA (D.P.R. n. 633 del 1972), può essere applicata l’aliquota ridotta del 10%.
I successivi numeri 127-sexies), e 127- septies), prevedono stessa riduzione dell’imposta anche per:
- i beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti, e degli edifici di cui al n. 127-quinquies;
- le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.
Su tale linea interpretativa si muovono, infatti, diversi documenti di prassi dell’Agenzia delle Entrate tra i quali i seguenti:
- la circolare numero 1 del 2 marzo 1994;
- la risoluzione numero 269 del 27 settembre 2007;
- la risoluzione numero 2 del 20 gennaio 2000.
Solare e fotovoltaico, i requisiti tecnici per l’applicazione dell’aliquota ridotta
Per verificare l’applicabilità dell’IVA ridotta al 10% l’Agenzia delle Entrate esamina alcuni aspetti tecnici dell’impianto CSP.
Tale impianto è considerato un impianto termico ad energia solare.
In altre parole, attraverso l’energia solare viene prodotto calore che può essere immagazzinato.
Il prodotto finale del processo può essere dunque il calore o la conversione dello stesso in altre forme di energia, tra le quali quella elettrica.
Dalla descrizione di tale processo l’Agenzia delle Entrate fa presente che lo stesso risponde ai requisiti disposti nel numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, ovvero il D.P.R. n. 633 del 1972.
Gli elementi in questione sono:
- la fonte di natura solare;
- il processo di conversione dell’energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, producendo energia termica;
- la produzione di energia elettrica per il tramite del calore.
Dal momento che vengono soddisfatti tali requisiti, per l’impianto in questione può essere applicata l’aliquota IVA del 10%, poiché che rientra nella categoria “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica” della tabella in questione.
La stessa aliquota può essere applicata ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione dell’impianto.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Solare e fotovoltaico, la tassazione IVA degli impianti di produzione di energia