Sanzioni tributarie: cosa cambia dal 1° settembre 2024

Sanzioni tributarie, verso l'avvio delle novità previste dal decreto legislativo n. 87/2024. Cosa cambia dal 1° settembre

Sanzioni tributarie: cosa cambia dal 1° settembre 2024

Sanzioni tributarie, dal 1° settembre si cambia.

Questa la data a partire dalla quale diverranno operative le novità introdotte dal decreto legislativo n. 87/2024 sul fronte del sistema sanzionatorio tributario, con diversi interventi sul fronte degli omessi versamenti, dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi e anche in relazione al ravvedimento operoso.

Per le violazioni compiute a decorrere da settembre, l’importo delle sanzioni si riduce e, ad esempio, in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, si passa dal 140 al 120 per cento.

In caso di presentazione tardiva, sulle imposte dovute si applicherà la sanzione per omesso versamento - ridotta dal 30 al 25 per cento - aumentata del triplo e quindi pari al 75 per cento.

A cambiare anche il ravvedimento operoso, con nuove ipotesi di riduzione delle sanzioni e con la possibilità di applicare il cumulo giuridico.

Una sintesi delle principali novità al debutto da settembre.

Sanzioni tributarie: cosa cambia dal 1° settembre 2024. Le novità in caso di dichiarazione dei redditi omessa o tardiva

Si inserisce nella campagna dichiarativa in corso la revisione delle sanzioni tributarie per le violazioni compiute a decorrere dal 1° settembre 2024, secondo le linee guida dettate dal decreto legislativo n. 87/2024.

L’articolo 2 modifica su più fronti quanto previsto dal decreto legislativo n. 471/1997, a partire dall’articolo 1 che disciplina le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

A partire da settembre, la sanzione applicata in caso di omessa presentazione sarà pari al 120 per cento delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Viene meno il criterio di progressività che, per le violazioni compiute fino al 31 agosto, prevede un range sanzionatorio dal 120 al 140 per cento.

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, la sanzione dovuta sarà pari al 75 per cento, ossia la sanzione per omesso versamento - ridotta dal 30 al 25 per cento - aumentata del triplo.

La sanzione sarà invece pari al valore fisso del 70 per cento con un minimo di 150 euro - in luogo del valore compreso dal 90 al 180 per cento - in caso di indicazione in dichiarazione di un reddito o di un valore della produzione inferiore rispetto a quello accertato o un’imposta inferiore o credito superiore a quello spettante.

Stessa sanzione anche in caso di indicazione in dichiarazione di detrazioni o deduzioni non spettanti.

Sanzioni tributarie, novità anche per la cedolare secca dal 1° settembre

Le novità introdotte al decreto legislativo n. 471/1997 avranno un impatto di rilievo anche sul fronte della cedolare secca.

Si ricorda che, nell’ottica di inibire il fenomeno degli affitti in nero, le sanzioni in materia di cedolare secca vanno al raddoppio.

Se quindi per le violazioni commesse fino al 31 agosto, l’omessa dichiarazione di redditi assoggettati alla cedolare secca porta all’applicazione di sanzioni dal 240 al 480 per cento, dal 1° settembre si passerà al valore fisso del 240 per cento con un minimo di 500 euro.

In caso di dichiarazione infedele, la sanzione dal 180 al 360 per cento prevista fino ad agosto passerà alla nuova soglia fissa del 140 per cento per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, con un minimo dovuto pari a 300 euro.

ViolazioneSanzione fino al 31 agostoSanzione dal 1° settembre
Omessa dichiarazione dei redditi con cedolare secca Dal 240 al 480 per cento 240 per cento (minimo 500 euro)
Dichiarazione di redditi con cedolare secca per importi inferiori Dal 180 al 360 per cento 140 per cento (minimo 300 euro)

Sanzioni tributarie annullate per chi si adegua ai chiarimenti del Fisco

Novità anche sul fronte dell’interpretazione normativa: i contribuenti avranno a disposizione 60 giorni dalla pubblicazione dei chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare le sanzioni presentando una dichiarazione integrativa e versando l’imposta dovuta.

In caso di obiettive condizioni d’incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria”, sarà possibile mettersi in regola dopo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con una via di favore.

Entro la scadenza dei 60 giorni sarà necessario agire in due direzioni:

  • presentare la dichiarazione integrativa;
  • versare l’imposta dovuta.

Sanzioni tributarie al restyling anche per lo scontrino elettronico

A cambiare anche le sanzioni previste sul fronte dello scontrino elettronico.

L’articolo 2 del decreto legislativo n. 87/2024 la disciplina sanzionatoria prevista in materia di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, intervenendo sia su quanto previsto dal decreto legislativo n. 127/2015 che sul decreto legislativo n. 471/1997.

Oggetto di revisione le sanzioni previste in caso di omessa, errata o tardiva memorizzazione o trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Su questo fronte, il decreto sanzioni riduce l’importo dovuto in caso di irregolarità, che passa dal 90 al 70 per cento dell’imposta dovuta in relazione al corrispettivo non memorizzato o trasmesso, ovvero inviato in maniera errata. Si applicherà in ogni caso una sanzione minima di 300 euro, rispetto alla soglia di 500 euro prevista per le violazioni commesse fino al 31 agosto.

Le novità riguardano quindi le sanzioni disciplinate dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 471/1997 e in particolare dal comma 2-bis, con effetto a cascata anche sul fronte delle sanzioni previste per il mancato o irregolare funzionamento dei registratori di cassa telematici.

La sanzione in misura fissa si applicherà anche in caso di violazione legata al mancato intervento di riparazione degli strumenti utilizzati per adempiere all’obbligo di scontrino elettronico, nei casi in cui l’esercente abbia correttamente annotato i corrispettivi nel registro d’emergenza.

Resterà invece compresa tra 250 euro e 2.000 euro la sanzione legata all’omessa verifica periodica.

La sanzione prevista in caso di omesso, tardivo o errato invio dei dati dei corrispettivi giornalieri che non incidono sulla liquidazione dell’IVA resta pari a 100 euro per trasmissione, con la previsione di una soglia massima di 1.000 euro per trimestre.

Da segnalare inoltre le modifiche previste anche per i commercianti che non emettono scontrini, ricevute o documenti di trasporto o in caso di emissione per importi inferiori a quelli effettivi: anche in tal caso la sanzione passa dal 90 al 70 per cento dell’imposta relativa ai corrispettivi oggetto di violazione.

Cambia anche il ravvedimento operoso dal 1° settembre 2024: sì al cumulo giuridico

A cambiare anche il ravvedimento operoso, ossia la possibilità di mettersi in regola spontaneamente applicando sanzioni ridotte fino a un massimo di un decimo del minimo, in base al tempo trascorso dalla violazione e a una serie di condizioni da considerare.

Questa via di favore per sanare omissioni, irregolarità e mancati pagamenti incontra quella del cumulo giuridico, che permette di applicare una sanzione unica e ridotta al posto della materiale sommatoria delle sanzioni relative alle singole violazioni e che viene allo stesso modo rinnovato dal decreto che modifica il sistema sanzionatorio.

Ad essere riviste sono inoltre anche le regole di calcolo della riduzione delle sanzioni in base alle condizioni e al momento in cui ci si mette in regola.

Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997, per le violazioni commesse dal 1° settembre la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

  • ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  • ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l’omissione o l’errore è stato commesso;
  • ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore;
  • ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
  • ad 1/5 quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell’ articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 , e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 . La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni indicate negli articoli 6, comma 2-bis, limitatamente all’ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ;
  • ad 1/4 quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all’ articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , relativo alla violazione constatata ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’ articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ;
  • ad 1/10 decimo del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Le modifiche toccano, prima di tutto, il ravvedimento oltre l’anno: le sanzioni si riducono a un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene oltre, e non più entro, “il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall’omissione o dall’errore”.

La riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo si applica quando la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto previsto nell’ambito del principio del contraddittorio, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Le somme dovute si abbattono fino a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, si concretizza dopo la constatazione della violazione senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto.

Si aggiunge, inoltre, una nuova ipotesi di riduzione a un quarto del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto relativo alla violazione constatata, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione.

Si elimina, infine, lo sconto a un decimo del minimo in caso di omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

Non cambieranno invece le regole applicabili alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, con la conseguenza che per operatori e addetti ai lavori sarà necessario confrontarsi di fatto con un doppio regime, e con le conseguenti difficoltà operative.

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