Si potrà pagare in un massimo di 18 rate i carichi all'Agenzia delle Entrate Riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Per la rottamazione delle cartelle si potrà scegliere la rateizzazione entro il 30 aprile 2023, attraverso modalità telematica. Le somme che possono rientrare nella definizione agevolata e le scadenze da rispettare
Il DDL Bilancio 2023 prevede la possibilità di rateizzazione oltre alla misura che prevede la rottamazione delle cartelle.
I carichi affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 potranno essere pagati in un massimo di 18 rate.
Si potrà scegliere di aderire entro il 30 aprile 2023. L’importo delle prime due rate sarà, ciascuna, del 10 per cento delle somme dovute.
Dovranno essere corrisposte le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle.
Nel caso in cui il contribuente intenda pagare in un’unica soluzione, la scadenza prevista è il 31 luglio 2023 e non sono dovuti interessi e sanzioni.
Dopo la votazione degli emendamenti presso la Commissione di Bilancio della Camera la rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
La definizione agevolata è prevista anche per le sanzioni amministrative relative al codice della strada, ovvero le multe.
Rottamazione cartelle, si può pagare in 18 rate: il calendario delle scadenze
Nel DDL Bilancio 2023 è inserito anche un intervento di rottamazione delle cartelle in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Le stesse potranno essere pagate senza dover corrispondere sanzioni o interessi. Gli importi che dovranno essere corrisposti dai contribuenti sono quelli “a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.”
Per il pagamento è prevista una doppia possibilità:
- in un’unica soluzione;
- a rate.
Nel primo caso la scadenza da prendere in considerazione è quella del 31 luglio 2022.
Se il contribuente sceglie la soluzione rateale, invece, dovrà versare un massimo di 18 rate.
Le prime due rate da pagare dovranno coprire, ciascuna, il 10 per cento degli importi dovuti.
I termini da tenere presente, se confermati alla conclusione dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio 2023, sono quelli riportati nella tabella riassuntiva.
Numero rata | Scadenza |
---|---|
prima | 31 luglio 2023 |
seconda | 30 novembre 2023 |
terza | 28 febbraio 2024 |
quarta | 31 maggio 2024 |
quinta | 31 luglio 2024 |
sesta | 30 novembre 2024 |
settima | 28 febbraio 2025 |
ottava | 31 maggio 2025 |
nona | 31 luglio 2025 |
decima | 30 novembre 2025 |
undicesima | 28 febbraio 2026 |
dodicesima | 31 maggio 2026 |
tredicesima | 31 luglio 2026 |
quattordicesima | 30 novembre 2026 |
quindicesima | 28 febbraio 2027 |
sedicesima | 31 maggio 2027 |
diciassettesima | 31 luglio 2027 |
diciottesima | 30 novembre 2027 |
Per i soggetti che scelgono la soluzione rateale, a partire dal 1° agosto 2023 dovranno essere corrisposti gli interessi del 2 per cento annuo.
La scelta di pagamento a rate può essere effettuata entro il 30 aprile 2023: si dovrà scegliere attraverso modalità telematica seguendo le apposite indicazioni che saranno pubblicate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione entro i 20 giorni successivi all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023.
Non potranno rientrare nella rateazione le somme già pagate.
Dopo l’approvazione degli emendamenti da parte della Commissione Bilancio della Camera al testo del DDL la rottamazione viene estesa alle sanzioni diverse da quelle per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.
la definizione agevolata si applica alle sanzioni amministrative in generale. Vengono quindi incluse quelle per la violazione del codice della strada, le multe.
Rottamazione cartelle: quali importi possono essere pagati a rate?
Come chiarito nella bozza del DDL Bilancio 2023, le cartelle che possono rientrare nella rottamazione, e beneficiare del pagamento a rate, sono quelle in carico all’Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Il comma 15 dell’articolo 46 del testo della bozza spiega inoltre quanto di seguito riportato:
“Possono essere ricompresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.”
Si tratta delle seguenti procedure:
- composizione della crisi da sovraindebitamento;
- ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- concordato minore.
Rottamazione cartelle, pagamento e perdita della definizione agevolata
Per il pagamento delle somme dovute i soggetti avranno a disposizione tre differenti opzioni.
Da un lato potranno optare per la domiciliazione sul conto corrente indicato dal debitore, secondo le modalità determinate dall’Agenzia delle Entrate Riscossione successivamente all’approvazione della Legge di Bilancio 2023.
In alternativa si potrà scegliere di pagare attraverso i moduli di pagamento precompilati.
Infine il versamento può avvenire mediante gli sportelli dell’agente riscossione.
Il mancato pagamento o il versamento effettuato in ritardo fanno perdere la definizione agevolata delle cartelle.
Se gli importi non sono pagati entro 5 giorni dalla scadenza, torneranno a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione.
Gli effetti della perdita dell’agevolazione sono stabiliti dal comma 14 del decreto 46 del testo in bozza, che prevede quanto di seguito riportato:
“In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.”
In sostanza l’attività dell’Agenzia delle Entrate Riscossione proseguirà esclusivamente in relazione agli importi ancora dovuti al momento del mancato o tardivo versamento.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rottamazione cartelle, definizione agevolata e pagamento in 18 rate: le scadenze in calendario