Infortunio e malattia per industria e agricoltura: rivalutata la rendita INAIL

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Arriva la rivalutazione della rendita INAIL per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei settori dell’industria, dell’agricoltura e della navigazione. I nuovi valori si applicano dal 1° luglio 2024

Infortunio e malattia per industria e agricoltura: rivalutata la rendita INAIL

Aumentano le rendite INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale, riconosciute a partire dal 1° luglio 2024 per i settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura.

Gli importi delle prestazioni sono rivalutati del 5,4 per cento.

A prevedere la rivalutazione delle prestazioni economiche, come di consueto, sono i due decreti del Ministero del Lavoro, pubblicati il 9 agosto.

La retribuzione media giornaliera per determinare minimale e massimale della retribuzione annua sale a 96,47 euro. I due parametri sono pertanto fissati rispettivamente a 20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

La somma una tantum in caso di morte, l’assegno funerario, passa a 12.240,02 euro mentre l’assegno per assistenza personale continuativa arriva a 667,12 euro.

Infortunio e malattia per industria e agricoltura: rivalutata la rendita INAIL

Il Ministero del Lavoro con i due decreti pubblicati il 9 agosto nella sezione pubblicità legale dei sito istituzionale, il n. 371 e il n. 378, determina la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattie professionali nei settori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura.

Come ogni anno, le rendite INAIL corrisposte ai mutilati e agli invalidi del lavoro sono rivalutate annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT, che per il 2024 è pari al 5,4 per cento.

A partire dal 1° luglio 2024, dunque, la retribuzione media giornaliera per il settore industria viene fissata a 96,47 euro, e il minimale e il massimale di retribuzione annua sono pari rispettivamente a 20.258,70 euro e 37.623,30 euro.

Per quanto riguarda invece i componenti dello stato maggiore della navigazione e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua è fissato a:

  • 54.177,55 euro per i comandanti e i capi macchinisti;
  • 45.900,43 euro per i primi ufficiali di coperta e di macchina;
  • 41.761,86 euro per gli altri ufficiali.

La retribuzione annua convenzionale utilizzata per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e per morte in agricoltura è, invece, fissata a 30.577,54 euro.

Per quanto riguarda, poi, i lavoratori autonomi e i loro superstiti la rendita è pari a 20.258,70, pari al minimale previsto per i lavoratori dell’industria.

Sempre dal 1° luglio 2024, l’assegno per assistenza personale e continuativa sale da 632,94 euro a 667,12 euro.

Viene previsto, inoltre, l’aumento da 11.612,92 euro a 12.240,02 euro per l’assegno funerario erogato in caso di morte.

Infortunio e malattia per industria, navigazione agricoltura: rivalutazione degli assegni mensili

Come di consueto, i decreti del Ministero del Lavoro stabiliscono anche i nuovi valori per gli assegni continuativi mensili.

Si tratta degli assegni erogati ai lavoratori dell’industria, della navigazione e dell’agricoltura in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale e sono determinati in base al grado di invalidità.

L’importo spettante per i settori dell’industria e della navigazione, a partire dal 1° luglio 2024, è calcolato secondo i parametri indicati nella tabella.

Grado di inabilità Importi mensili
dal 50 al 59 per cento 374,32 euro
dal 60 al 79 per cento 525,18 euro
dall’80 all’89 per cento 975,08 euro
dal 90 al 100 per cento 1.502,25 euro
100 per cento + a.p.c 2.170,21 euro

Per gli infortuni sul lavoro in agricoltura, invece, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili:

Grado di inabilità Importi mensili
dal 50 al 59 per cento 468,85 euro
dal 60 al 79 per cento 654,26 euro
dall’80 all’89 per cento 1.123,25 euro
dal 90 al 100 per cento 1.591,84 euro
100 per cento + a.p.c 2.259,30 euro

Per tutti gli altri dettagli e in attesa della canonica circolare INAIL si rimanda al testo dei decreti n. 371 e n. 378 del Ministero del Lavoro.

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