Riduzione accise birra 2022, il decreto MEF è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prevede l'applicazione di aliquote ridotte per il prodotto immesso in consumo nell'anno in corso. Le domande per i rimborsi devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione in GU, ovvero il 30 marzo 2022.
Riduzione accise birra 2022, il decreto MEF è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e prevede l’applicazione di aliquote ridotte per il prodotto immesso in consumo nell’anno in corso.
L’anticipazione era stata fornita dallo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze con la notizia pubblicata sul portale del Dipartimento finanze del MEF il 24 marzo scorso, che rendeva nota la firma del decreto del 21 marzo.
Nel decreto sono stabilite le modalità attuative relative al deposito fiscale dei microbirrifici e le modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta in tali stabilimenti.
A seconda dei requisiti l’aliquota è ridotta del 50, 30 e 20 per cento.
Nel provvedimento viene anche stabilita la scadenza per la richiesta dei rimborsi.
Riduzione accise birra 2022, decreto MEF in pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
In merito alla riduzione delle accise sulla birra immessa in consumo nel 2022, il dipartimento Finanze del MEF aveva già anticipato che era stato firmato il decreto attuativo dello scorso 21 marzo.
La notizia era stata pubblicata sul portale istituzionale il 24 marzo e rendeva noto che il provvedimento era in fase di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto è stato pubblicato in GU, nella Serie Generale numero 73 del 30 marzo 2022.
- Gazzetta Ufficiale - Serie Generale numero 75 del 30 marzo 2022
- Decreto MEF del 21 marzo 2022 - Modifica del decreto 4 giugno 2019 - Riduzione dell’aliquota di accisa sulla birra.
Il provvedimento fissa le modalità attuative relative al deposito fiscale dei microbirrifici e le modalità semplificate di accertamento e contabilizzazione della birra prodotta negli stabilimenti in questione.
Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, comma 987, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la Legge di Bilancio 2022, il decreto modifica il precedente D.M. 4 giugno 2019.
Esclusivamente per l’anno 2022 viene prevista l’aliquota ridotta al 50 per cento.
L’agevolazione è indirizzata ai birrifici che immettono in consumo nel territorio nazionale, da una fabbrica munita della licenza fiscale rilasciata ai sensi del decreto ministeriale n. 153/2001, una determinata produzione di birra.
Tale produzione deve essere superiore a 10.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri.
Nel rispetto di tutti i requisiti previsti dalla legge, si applica l’aliquota ridotta.
Nel caso in cui la produzione sia superiore a 10.000 ettolitri e fino a 30.000 ettolitri, si applica l’aliquota di accisa prevista dall’Allegato I annesso al TUA: la riduzione dell’aliquota è del 30 per cento.
Invece, nel caso in cui la fabbrica produca oltre 30.000 ettolitri e fino a 60.000 ettolitri, si applica l’aliquota di accisa prevista dall’Allegato I annesso al TUA: l’aliquota di accisa è ridotta del 20 per cento.
Il depositario autorizzato della fabbrica, entro il 31 gennaio 2023, deve presentare una dichiarazione riepilogativa tramite PEC all’Ufficio delle dogane competente.
Tale dichiarazione deve riportare il volume della birra realizzata e condizionata nell’anno 2022, complessivamente preso in carico nel registro annuale di magazzino, e il volume della birra immesso in consumo nell’anno 2022.
Devono inoltre essere indicate:
- l’accisa versata;
- l’aliquota applicata.
Riduzione accise birra 2022: la scadenza per richiedere il rimborso
La data di pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 30 marzo 2022, è importante per determinare le scadenze degli adempimenti per ottenere la riduzione delle accese sulla birra prodotta e immessa in consumo nel 2022.
Entro 60 giorni da tale data, infatti, il depositario autorizzato della fabbrica deve comunicare tramite PEC all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
- gli estremi della licenza fiscale;
- il volume stimato di birra per l’anno 2022, che deve rispettare i limiti indicati.
Per la richiesta di rimborso, invece, la scadenza è indicata 90 giorni dopo la pubblicazione del testo definitivo in GU, conteggio che è partito dal 30 marzo.
A prevedere le modalità è l’articolo 2 del decreto, rubricato come “Disposizioni transitorie”.
Il comma 1 stabilisce quanto di seguito riportato:
“1. Per il rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e la data di ricezione della comunicazione di cui all’articolo 10-bis, comma 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 giugno 2019 come modificato dall’articolo 1 del presente decreto, il depositario autorizzato della fabbrica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, del predetto decreto presenta all’Ufficio di cui al predetto articolo 10-bis, comma 3, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un’istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell’accisa dovuta.”
Tali disposizioni si applicano anche al rimborso per il maggiore importo dell’accisa versata dal soggetto obbligato nazionale, in base a quanto previsto di cui all’articolo 10-bis, comma 5, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 4 giugno 2019, modificato dall’articolo 1 del decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
La birra in questione è quella immessa in consumo nel territorio nazionale tra il 1° gennaio 2022 e il 30 marzo.
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