Reverse charge: le regole da applicare alle cessioni di gas e di energia elettrica

Tommaso Gavi - IVA

Quando si applica il reverse charge nel caso di note di variazione riferite a fatture di cessioni di gas e di energia elettrica? Si deve fare riferimento all'anno di emissione delle stesse, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate

Reverse charge: le regole da applicare alle cessioni di gas e di energia elettrica

Il regime di “reverse charge” non si applica a note di credito riferite a fatture emesse prima dell’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.

Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate nel principio di diritto numero 2 del 12 agosto 2024.

Il chiarimenti si riferisce alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo, rivenditore.

Si dovrà considerare se le fatture sono state emesse prima o dopo il 2015.

Reverse charge: le regole da applicare alle cessioni di gas e di energia elettrica

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’applicazione del regime di reverse charge nel caso di cessioni di gas e di energia elettrica a un rivenditore.

Il punto sulle regole da seguire è all’interno del principio di diritto numero 2 del 12 agosto 2024.

In prima battuta il documento di prassi riepiloga quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2015, ovvero dall’articolo 1, comma 629 della legge 190/2014.

Tale legge introduce l’articolo 17, comma 6, lettera d-quater, al decreto IVA.

L’articolo 7-­bis, comma 3, del decreto IVA stabilisce i casi in cui le cessioni di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo sono considerate effettuate nel territorio dello Stato.

Le condizioni sono due:

  • quando il cessionario è un soggetto passivo-­rivenditore stabilito nel territorio dello Stato. Per tale soggetto si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile;
  • quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato. Se la totalità o parte dei beni non è di fatto utilizzata dal cessionario, limitatamente alla parte non usata o non consumata, le cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel territorio dello Stato quando sono poste in essere nei confronti di soggetti, compresi quelli che non agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei confronti di stabili organizzazioni all’estero, per le quali sono effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o residenti in Italia.

Nei casi previsti dalla Direttiva 2022/890/UE, recepita in Italia con il decreto­ legge n. 73/2022, fino al 31 dicembre 2026 si applica il meccanismo dell’inversione contabile.

Gli obblighi relativi all’applicazione dell’IVA sono a carico del soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Reverse charge: si applica alla nota di credito solo se era stato applicato all’emissione della fattura

Per determinare quando si dovrà applicare il reverse charge è quindi opportuno fare riferimento alla data di emissione della fattura.

Nel caso in cui, per effetto dell’aggiornamento dei prezzi relativi all’energia ceduta si verifichi una variazione in aumento della base imponibile delle cessioni di energia elettrica già effettuate nel periodo precedente al 2015, i maggiori compensi ricevuti a integrazione di quelli già percepiti prima di tale anno dovranno essere fatturati ordinariamente, addebitando l’IVA in rivalsa.

In origine, infatti, non sono state emesse fatture in regime di inversione contabile.

Nell’ipotesi di rettifica degli imponibili o dell’imposta in aumento o in diminuzione, il meccanismo dell’inversione contabile si applica alle note di variazione (di cui all’art. 26 del decreto IVA), a condizione che l’operazione principale sia stata assoggettata al meccanismo dell’inversione contabile.

In conclusione, come spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate:

“In definitiva, il regime di “reverse charge” non si applica a note di credito riferite a fatture emesse anteriormente all’entrata in vigore dell’applicazione del regime di inversione contabile.”

L’anno a cui fare riferimento per l’emissione delle fatture è il 2015.

Agenzia delle Entrate - Principio di diritto numero 2 del 12 agosto 2024
Modalità di fatturazione nel caso di note di variazione relative a cessioni di gas o di energia. Le regole sul reverse charge.

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