La sentenza n. 25979/2018 della seconda sezione penale della Cassazione stabilisce che i datori di lavoro che costringono i dipendenti ad accettare retribuzioni più basse del dovuto, dissimulando l'origine dei fondi, rispondono sia del reato di estorsione che di autoriciclaggio
Risponde del reato di autoriciclaggio, e non solo di estorsione, il datore di lavoro che costringe i dipendenti ad accettare retribuzioni inferiori rispetto a quelle previste dalla buste paga e a lavorare per un orario superiore a quanto dovuto da contratto.
La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 25979/2018, stabilisce che qualora l’impresa utilizzi le retribuzioni estorte al dipendente per autofinanziare l’attività imprenditoriale, in modo da ostacolare la corretta identificazione della provenienza delle somme, commette reato di autoriciclaggio.
La pronuncia conferma la misura cautelare del sequestro finalizzato alla confisca a carico dei vertici di una S.r.l.: l’innovativa soluzione della Suprema Corte segna un ulteriore punto a favore per i dipendenti e rappresenta un campanello d’allarme per gli imprenditori che pensano di approfittare del rapporto di fiducia instaurato con i lavoratori.
Retribuzione inferiore alla busta paga è autoriciclaggio: il caso
Nel caso in esame il tribunale ha considerato alcune dichiarazioni dei dipendenti che hanno accettato condizioni retributive inferiori a causa delle intimidazioni poste in essere dagli amministratori della società, paventando la perdita del posto di lavoro oppure trasferimenti in sedi disagiate, di fatto costringendo i lavoratori a rinunciare a parte dello stipendio.
Di seguito, i fondi illecitamente estorti, frutto del mancato pagamento di quattordicesime, degli anticipi versati solo formalmente e permessi non goduti, venivano reimmessi nel circuito aziendale per pagare le provvigioni o altri benefits aziendali in nero a favore dei venditori della società.
Questa condotta per la Suprema Corte, oltre ad integrare il delitto di estorsione, già acclarato dalla recente sentenza della Cassazione n. 11107/2017, configura per i giudici il reato di autoriciclaggio: il comportamento degli amministratori è finalizzato ad un’azione elusiva dell’identificazione della provenienza illegale del denaro.
Il reato di autoriciclaggio si basa sul presupposto che esista una condotta che intenzionalmente ostacoli concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa, diversamente da quanto accade nel reato di riciclaggio dove l’avverbio concretamente non è presente.
La dottrina ha precisato quindi che, il semplice trasferimento delle somme non configura il reato di autoriciclaggio, così come anche il caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale (648-ter.1 codice penale).
Ciò che conta, secondo l’interpretazione dei giudici, è che:
“le somme vengano utilizzate in maniera non lineare, mettendo in atto tutti i possibili artifici finalizzati a identificare con estrema difficoltà la provenienza del delitto... è necessario, dunque, che si siano perseguite delle vie tortuose, delle strade inusuali, delle condotte difficili da interpretare, e così via, anziché la via maestra del semplice impiego od utilizzo che si sarebbero adottati se non ci fosse stato nulla da nascondere”
Le obiezioni mosse dalla difesa sono state infruttuose: essa aveva contestato la configurabilità del reato di autoriciclaggio, rinvenendola solo in quei comportamenti che hanno come conseguenza un cambiamento della formale titolarità del bene attraverso cioè un trasferimento fittizio a un terzo dei proventi del reato presupposto, (è il caso questo del prestanome).
I giudici hanno respinto le obiezioni, riscontrando il reato di autoriciclaggio nella condotta di dissimulazione tenuta dall’azienda: rastrellamenti di liquidità, mancato versamento delle quattordicesime, anticipi non versati venivano redistribuiti in nero ai venditori della società, così da assicurare loro dei benefits extra e riammettere nel sistema dei fondi illeciti, eludendone l’origine.
La Suprema Corte quindi, non ha riconosciuto come presupposto dell’ autoriciclaggio, l’obbligatorio trasferimento a terzi dei fondi illeciti:
in quanto l’eventuale coinvolgimento di un soggetto “prestanome” impedisce di ricomprendere tale ulteriore condotta in quelle operazioni idonee a ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni indicate nel predetto articolo 648-ter1 e riferibili al solo soggetto agente del reato di autoriciclaggio
Retribuzione inferiore in busta paga: i presupposti per difendersi
Lo squilibrio tra domanda e offerta sul mercato del lavoro permette ai datori di lavoro di approfittare della posizione dominante, ma la Corte di Cassazione non si è fatta attendere e si è già espressa in casi analoghi a quello illustrato.
È stato confermando dai giudici supremi che il datore di lavoro che costringe i lavoratori, minacciandoli di licenziamento, ad accettare trattamenti retributivi non adeguati alle prestazioni effettuate e a sottoscrivere buste paga attestanti il pagamento di somme maggiori rispetto a quelle effettivamente versate, compie un delitto di estorsione (Cass. 11107/2017)
Ulteriore conferma dalla Sentenza di Cassazione n. 18727/2016:
È reato di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di debolezza dei dipendenti a causa del difficile contesto occupazionale, anteriormente alla conclusione del contratto e durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, impone al lavoratore di accettare condizioni di lavoro deteriori a fronte della minaccia di mancata assunzione o di licenziamento
Altro importante passo in avanti a favore dei dipendenti è stato segnato dalla Legge di Bilancio 2018 che al comma 912 dispone che la firma della busta paga non costituirà più l’unico mezzo di prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione, ma che essa dovrà essere obbligatoriamente pagata con strumenti tracciabili, quale il bonifico, dal 1° Luglio 2018.
In merito si segnala l’articolo di approfondimento: Stipendio, addio contanti: pagamento solo con bonifico dal 1° luglio 2018
Anche quest’ultima novità conferma la possibilità per il dipendente di denunciare o di ricorrere al giudice dimostrando di aver ricevuto di meno di quanto dovuto, anche se ha accettato di firmare la busta paga.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Retribuzione inferiore al dipendente: per la Cassazione è reato di autoriciclaggio