Stipendio, bonifico obbligatorio per il pagamento

Anna Maria D’Andrea - Leggi e prassi

Il pagamento dello stipendio non può essere effettuato in contanti, ma è obbligatorio utilizzare mezzi tracciabili come il bonifico. Un'analisi delle regole e delle eccezioni

Stipendio, bonifico obbligatorio per il pagamento

Il pagamento dello stipendio deve essere effettuato esclusivamente mediante bonifico e, più in generale, con mezzi tracciabili.

La regola è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2018 e ha portato al venir meno della possibilità di corrispondere lo stipendio in contanti.

A partire dal mese di luglio 2018, insomma, i datori di lavoro sono obbligati a pagare gli stipendi ai propri dipendenti in modalità tracciabile, pena l’applicazione di sanzioni fino a 5.000 euro.

Stipendio, bonifico obbligatorio per il pagamento

Il pagamento delle retribuzioni deve avvenire esclusivamente mediante mezzi tracciabili e la firma della busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi.

È questo quanto previsto ormai da alcuni anni, per effetto delle novità introdotte dal comma 910 e successivi della Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017).

A partire dal 1° luglio 2018 quindi i datori di lavoro o committenti non possono più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di lavoro instaurato.

Per illustrare le regole e le sanzioni previste è stata inoltre pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota 4538 del 22 maggio 2018, con ulteriori chiarimenti, seguita dalla nota del 4 luglio 2018 contenente tutte le regole sul calcolo delle sanzioni.

Obbligo pagamento stipendio con bonifico: ecco le regole

Le nuove regole sul pagamento degli stipendi sono contenute nei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018.

Scendendo nel dettaglio della norma, il comma 910 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Importante è inoltre quanto previsto al comma 912, in cui viene disposto che la firma della busta paga non costituisce più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Proprio in tal senso, l’INL nella nota pubblicata il 22 maggio 2018 e di seguito allegata, ha chiarito che si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:

  • quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
  • nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
Ispettorato Nazionale del Lavoro - nota del 22 maggio 2018
Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - richiesta di parere

Anche il pagamento mediante carta prepagata non collegata ad un IBAN è ritenuta idonea e, al fine della tracciabilità della retribuzione, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento.

A disporlo è l’INL, che con la nota del 4 luglio 2018 chiarisce inoltre che per i soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) il pagamento dello stipendio potrà essere effettuato anche tramite “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:

  • tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
  • il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.

Stipendio in contanti solo per lavoratori domestici

Le nuove norme prevedono alcune esclusioni: sono esonerati dall’obbligo di pagare lo stipendio con metodi tracciabili i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.

In sintesi, i datori di lavoro domestico potranno continuare a pagare colf, badanti e baby sitter in contanti, vista le peculiarità della tipologia di lavoro subordinato.

Sanzioni

Pesanti sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge. Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.

In merito al calcolo della sanzione, la nota del 4 luglio 2018 dell’Ispettorato chiarisce che l’importo applicato prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma il calcolo verrà effettuato sulla base delle mensilità per le quali si è protratto l’illecito.

L’INL riporta un utile esempio:

“qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.”

Si segnala inoltre la nota INL n. 606/2021, con la quale è stato chiarito che per ciascuna mensilità non corrisposta con strumenti tracciabili scatta una singola sanzione.

La nota dell’Ispettorato esclude, infatti, l’applicazione a questo caso specifico del cosiddetto “cumulo giuridico” per cui, in estrema sintesi, analoghe infrazioni reiterate nel tempo vengono considerate come una sola e punite, pertanto, una sola volta.

Sul punto l’Ispettorato si conforma al parere del Ministero del Lavoro, richiamato nel testo della nota, che aveva già in precedenza fissato delle direttive chiare e precise in tema di censura della retribuzione con strumenti non tracciabili.

Secondo questo orientamento condiviso, l’illecito si perfeziona “ogniqualvolta” venga pagato uno stipendio in violazione delle norme sulla tracciabilità, a prescindere dalla ciclicità e dal numero delle prestazioni che, in quanto a titolo di salario, sono spesso ripetute e in favore di più lavoratori alle dipendenze di un unico datore di lavoro.

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