Nuove regole per il pagamento degli stipendi a partire dal 1° luglio 2018: si potrà pagare solo con mezzi tracciabili e sarà totalmente vietato il pagamento in contanti. Ecco tutte le novità.
Pagamento stipendi: contante vietato a partire dal 1° luglio 2018, data di entrata in vigore delle nuove regole sul pagamento delle retribuzioni solo con mezzi tracciabili.
La novità sul divieto di pagamento degli stipendi in contanti è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018, sulla base di un emendamento presentato dall’On. Titti di Salvo e riprendendo le regole contenute della Legge n. 1041, già precedentemente approvata alla Camera.
A partire dal mese di luglio 2018, insomma, i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente pagare gli stipendi ai propri dipendenti in modalità tracciabile, pena l’applicazione di sanzioni fino a 5.000 euro.
In merito al calcolo delle sanzioni in caso di violazioni così come sui metodi di pagamento idonei è intervenuto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con gli importanti chiarimenti contenuti nella nota del 4 luglio 2018.
L’obiettivo della novità è quello di porre fine alla cattiva pratica di false buste paga e minacce di licenziamento da parte di datori di lavoro che adottano pratiche del tutto illegali.
Le nuove regole per il pagamento dello stipendio, precedentemente inserite in una legge ad hoc, sono state inglobate dalla Legge di Bilancio 2018 per evitare che, per via dello scioglimento delle Camere, non arrivasse in tempo l’approvazione anche da parte del Senato.
L’obbligo di pagare lo stipendio a mezzo di bonifico bancario o postale è un passo importante per la tutela dei lavoratori, sia se assunti con contratto di lavoro subordinato che impiegati in forma di collaborazione o assunti come soci di cooperative.
Cosa prevede la legge e quali sono gli obblighi e le regole che dovranno rispettare i datori di lavoro? Ecco le novità e le regole in vigore a partire dal 1° luglio 2018 circa l’obbligo di pagamento a mezzo bonifico e altri mezzi tracciabili.
Stipendio, addio contanti: pagamento solo con bonifico dal 1° luglio 2018
Il pagamento delle retribuzioni dovrà avvenire esclusivamente mediante mezzi tracciabili e la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento degli stipendi.
È questo il fulcro del comma 910 e successivi della Legge di Bilancio 2018 che recepisce quanto già approvato dalla Camera, lo scorso 15 novembre 2017, con la legge n. 1041 a firma dell’on. Titti Di Salvo.
Cosa cambia? Di seguito analizzeremo punto per punto le novità previste dalla Legge di Bilancio 2018; il punto centrale è che i datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di lavoro instaurato.
Per illustrare le regole e le sanzioni previste è stata inoltre pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro la nota 4538 del 22 maggio 2018, con ulteriori chiarimenti, seguita dalla nota del 4 luglio 2018 contenente tutte le regole sul calcolo delle sanzioni.
Ecco tutte le novità in vigore dal 1° luglio 2018.
Obbligo pagamento stipendio con bonifico dal 1° luglio 2018: ecco le regole
Le nuove regole sul pagamento degli stipendi sono contenute nei commi 910, 911, 912, 913 e 914, art. 1, della Legge di Bilancio 2018.
Il comma 910 stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti sono obbligati a corrispondere ai lavoratori la retribuzione e ogni anticipo di essa tramite banche o uffici postali con i seguenti mezzi di pagamento:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Importante è inoltre quanto previsto al comma 912, in cui viene disposto che la firma della busta paga non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Proprio in tal senso, l’INL nella nota pubblicata il 22 maggio 2018 e di seguito allegata, ha chiarito che si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:
- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro - nota del 22 maggio 2018
- Procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, commi 910 - 913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - richiesta di parere
Anche il pagamento mediante carta prepagata non collegata ad un IBAN è ritenuta idonea e, al fine della tracciabilità della retribuzione, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento.
A disporlo è l’INL, che con la nota del 4 luglio 2018 chiarisce inoltre che per i soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) il pagamento dello stipendio potrà essere effettuato anche tramite “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Stipendio in contanti solo per lavoratori domestici
Le nuove norme prevedono alcune esclusioni: saranno esonerati dall’obbligo di pagare lo stipendio con metodi tracciabili i datori di lavoro per rapporti di lavoro domestico che rientrano nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici.
In sintesi, i datori di lavoro domestico potranno continuare a pagare colf, badanti e baby sitter in contanti, vista le peculiarità della tipologia di lavoro subordinato.
Sanzioni
Pesanti sanzioni per i datori di lavoro che non rispetteranno la nuova legge. Nel caso di pagamento dello stipendio in contanti e non tramite metodi tracciabili, il datore di lavoro o committente sarà sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.
In merito al calcolo della sanzione, la nota del 4 luglio 2018 dell’Ispettorato chiarisce che l’importo applicato prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma il calcolo verrà effettuato sulla base delle mensilità per le quali si è protratto l’illecito.
L’INL riporta un utile esempio:
“qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.”
Si segnala inoltre che l’importo della multa addebitata a chi violerà l’obbligo di pagamento con mezzi tracciabili nel 2018 sia stata notevolmente ridotta. La legge dell’On. Titti di Salvo prevedeva, inizialmente, sanzioni fino a 50.000 euro, partendo da un minimo di 5.000 euro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stipendio, addio contanti: pagamento solo con bonifico dal 1° luglio 2018