A partire dal 1° luglio 2018 è entrato in vigore il divieto di pagamento degli stipendi in contanti e l'INL con la nota del 4 luglio 2018 chiarisce come si calcolano le sanzioni e quali sono le modalità di pagamento. Via libera anche alle carte prepagate.
La sanzione in caso di pagamento degli stipendi in contanti va da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro. Il calcolo è effettuato sulla base dei mesi in cui si è protratta la violazione.
È questo uno dei chiarimenti forniti dall’INL con la nota n. 5828 del 4 luglio 2018, all’interno della quale vengono chiarite anche quali sono le modalità di pagamento idonee a partire dal 1° luglio 2018, data a partire dalla quale è entrato in vigore il divieto di pagamento in contante dello stipendio.
Le retribuzioni potranno essere corrisposte anche tramite carte prepagate non collegate ad un IBAN, così come sarà possibile, per le cooperative, pagare gli stipendi dei soci collaboratori prestatori mediante versamento sul “libretto del prestito”.
Stipendi in contanti, ecco le sanzioni
Il primo importante chiarimento fornito dall’Ispettorato nella nota del 4 luglio 2018 riguarda le modalità di calcolo della sanzione in caso di violazione del divieto di corrispondere la retribuzione in contanti.
A partire dal 1° luglio 2018, per effetto delle novità introdotte con la Legge di Bilancio 2018, i datori di lavoro o committenti che non pagheranno con mezzi tracciabili saranno sottoposti a sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 1.000 e i 5.000 euro.
L’importo applicato prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione ma il calcolo verrà effettuato sulla base delle mensilità per le quali si è protratto l’illecito.
L’INL riporta un utile esempio:
“qualora la violazione si sia protratta per tre mensilità in relazione a due lavoratori, la sanzione calcolata ai sensi dell’art. 16 della L. n. 689/1981 sarà pari a: euro 1666,66x3 = euro 5.000. Per quanto sopra chiarito, il medesimo importo sarà così calcolato qualora, per lo stesso periodo (tre mensilità), i lavoratori interessati dalla violazione siano in numero minore o maggiore.”
Si allega di seguito la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro del 4 luglio 2018:
- INL - nota prot. 5828 del 4 luglio 2018
- Divieto pagamento in contanti retribuzioni - sanzioni e modalità di pagamento idonee
Come pagare gli stipendi dal 1° luglio 2018
Come anticipato e come ormai sapranno sia i lavoratori che le aziende e loro consulenti, è entrato in vigore il 1° luglio 2018 l’obbligo di pagamento degli stipendi con mezzi tracciabili.
A tal proposito, i chiarimenti forniti dall’INL affrontano anche la tematica del come pagare gli stipendi, specificando che rientra tra gli “strumenti di pagamento elettronico” idonei anche il versamento degli importi dovuti effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore, anche qualora la carta non sia collegata ad un IBAN.
Ai fini della tracciabilità della retribuzione, il datore di lavoro dovrà aver cura di conservare le ricevute di versamento, necessarie anche in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza.
Questo perché, continua l’Ispettorato, la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Inoltre, in merito ai soci lavoratori di cooperativa che siano anche “prestatori” (ovvero intrattengano con la cooperativa un rapporto di prestito sociale) il pagamento dello stipendio potrà essere effettuato anche tramite “libretto del prestito”, aperto presso la medesima cooperativa, a condizione che:
- tale modalità di pagamento sia stata richiesta per iscritto dal socio lavoratore “prestatore”;
- il versamento sia documentato nella “lista pagamenti sul libretto” a cura dell’Ufficio paghe e sia attestato dall’Ufficio prestito sociale che verifica l’effettivo accreditamento il giorno successivo alla sua effettuazione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stipendi in contanti, su sanzioni e modalità di pagamento chiarimenti dall’Ispettorato