Pagamento stipendi in contanti: ad ogni mensilità versata con strumenti non tracciabili scatta una singola sanzione. Niente “cumulo giuridico” anche quando le violazioni sono reiterate
Pagamento stipendi in contanti: per ciascuna mensilità non corrisposta con strumenti tracciabili scatta una singola sanzione.
Per considerare l’erogazione periodica della retribuzione cash come un’unica violazione delle norme sulla tracciabilità non conta la sua natura ciclica.
La nota dell’INL numero 606/2021 esclude, infatti, l’applicazione a questo caso specifico del cosiddetto “cumulo giuridico” per cui, in estrema sintesi, analoghe infrazioni reiterate nel tempo vengono considerate come una sola e punite, pertanto, una sola volta.
Sul punto l’Ispettorato si conforma al parere del Ministero del Lavoro, richiamato nel testo della nota, che aveva già in precedenza fissato delle direttive chiare e precise in tema di censura della retribuzione con strumenti non tracciabili.
Secondo questo orientamento condiviso, l’illecito si perfeziona “ogniqualvolta” venga pagato uno stipendio in violazione delle norme sulla tracciabilità, a prescindere dalla ciclicità e dal numero delle prestazioni che, in quanto a titolo di salario, sono spesso ripetute e in favore di più lavoratori alle dipendenze di un unico datore di lavoro.
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Pagamento stipendi in contanti 2024: una singola sanzione per ogni mensilità non tracciabile
Il “cumulo giuridico”, come meccanismo sanzionatorio, non si applica alle retribuzioni versate in contanti, comportamento in contrasto con la normativa sulla tracciabilità, sebbene siano corrisposte periodicamente: ad ogni violazione corrisponde una sanzione.
Nel fissare questo principio l’INL, con la datata ma sempre attuale nota numero 606, parte dalla lettura dell’articolo 8 della Legge n. 689/1981 che al comma 1 stabilisce quanto segue:
“Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”.
- INL - nota numero 606 del 15 aprile 2021
- Scarica la nota sulla tracciabilità dei pagamenti e applicabilità del cumulo giuridico ex art. 8, L. n. 689/1981.
La disposizione, infatti, parla di un’unica condotta che, seppur in contrasto con diverse norme, resta comunque una e una sola.
Al contrario, il pagamento degli stipendi in contanti, mese per mese e nei confronti di uno o più dipendenti, si concretizza in azioni diverse, seppur reiterate, che violano ripetutamente l’art. 1, comma 913, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) in materia di tracciabilità.
Ecco, quindi, che proprio in ragione della molteplicità delle condotte censurabili l’Ispettorato esclude, in questi casi, l’applicazione del cumulo per determinare la pena da comminare.
Pagamento stipendi in contanti e sanzioni: non è applicabile il cumulo giuridico
Anche il secondo comma del citato articolo 8, sempre con riferimento al “cumulo giuridico” in ambito amministrativo, secondo l’INL non ha niente a che fare con le ipotesi di retribuzione versata in contanti.
La norma in parola, infatti, dispone quanto segue:
“Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie”.
Ad una prima lettura il riferimento a “più azioni ed omissioni” sembrerebbe riconducibile al caso del pagamento cash degli stipendi.
Eppure, anche per questa parte dell’articolo, l’Ispettorato non ritiene legittimo applicare un’unica sanzione, perché l’illecito della mancata tracciabilità, a suo avviso, si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria.
“In definitiva non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, comma 1, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai commi 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, comma 2”.
Si legge, infatti, nella nota dell’Ispettorato.
In conclusione, il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione in contanti dovrà pagare dai 1.000 ai 5.000 euro a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per ciascun pagamento , così come previsto dalla legge di Bilancio 2018, e non un’unica sanzione “rafforzata”, non avendo alcuna rilevanza il numero delle prestazioni eseguite.
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