Videosorveglianza dei lavoratori: autorizzazione necessaria, non si applica il silenzio assenso dell'Ispettorato del Lavoro sulla possibilità di installare gli impianti di controllo a distanza. A chiarirlo è il Ministero del Lavoro con la risposta all'interpello numero 3 del 2019.
Videosorveglianza dei lavoratori: l’autorizzazione è sempre necessaria. Se l’Ispettorato del Lavoro non risponde sulla possibilità di installare gli impianti, il silenzio non può essere considerato come un assenso. Lo stabilisce il Ministero del Lavoro con la risposta all’interpello numero 3 dell’8 maggio 2019.
Lo spunto per fare chiarezza sul tema viene fornito dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro che si rivolge agli uffici di Via Vittorio Veneto proprio per sapere se anche agli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori è possibile applicare le disposizioni della legge numero 241 del 1990 sul silenzio assenso.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - risposta all’interpello numero 3 dell’8 maggio 2019
- Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970.
Videosorveglianza dei lavoratori: autorizzazione necessaria
Se l’Ispettorato del Lavoro non risponde, l’azienda può comunque procedere a installare gli impianti di videosorveglianza e controllo dei lavoratori?
Non è possibile. Il Ministero del Lavoro non ha dubbi, e con la risposta all’interpello numero 3 dell’8 maggio 2019 chiarisce che non è prevista la possibilità di installare e utilizzare gli impianti di controllo senza un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale come l’accordo sindacale o amministrativo, come il provvedimento dell’INL.
Il punto di partenza per argomentare la risposta è l’articolo 4 della legge numero 300 del 1970: solo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non rientrano tra quelli per cui è necessaria un’autorizzazione.
Mentre l’utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro è previsto solo nel caso in cui sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo numero 196 del 2003, Codice in materia di protezione dei dati personali.
Nel testo si legge:
“Le disposizioni contenute nell’articolo 4 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l’attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro”.
Videosorveglianza dei lavoratori, autorizzazione solo con accordo sindacale o provvedimento INL
Tra i punti fermi del testo in esame, dunque, anche la tutela dei diritti del lavoratore. Per questo la decisione di installare sistemi di videosorveglianza o altri tipi di controllo a distanza dei lavoratori non può essere una decisione che spetta esclusivamente all’azienda.
La formulazione della norma affida, in primis, la possibilità di utilizzare gli impianti o gli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Si tratta di un tema delicato che si intreccia con la protezione dei dati personali, per questo anche il Garante per la privacy è intervenuto più volte sul tema.
Ma anche lo stesso Ministero del Lavoro, come sottolinea il documento, si è espresso in passato sul tema ponendo l’accento sulla necessità di considerare i presupposti che legittimano la richiesta di installazione di impianti di controllo: bisogna considerare se esistono effettivamente delle esigenze organizzative e produttive.
Con una nota di giugno 2018 sul rilascio delle autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità della stretta “connessione teleologica” che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata.
Alla luce dell’analisi dei riferimenti normativi e delle interpretazioni date dalle amministrazioni coinvolte, non ci sono dubbi per il Ministero del Lavoro: il silenzio assenso è escluso dalle possibilità e una mancata risposta dell’Ispettorato non consente l’installazione di impianti di videosorveglianza o di altri sistemi di controllo a distanza dei lavoratori. Una posizione confermata anche dalla giurisprudenza.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Videosorveglianza dei lavoratori: l’autorizzazione è sempre necessaria