Regime impatriati e distacco all'estero, quando si ha diritto alle agevolazioni? Fondamentale la discontinuità tra le posizioni lavorative, ad esempio. A chiarire in quali casi è possibile comunque ottenere i benefici fiscali che spettano a chi rientra in Italia è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello numero 136 del 2 marzo 2021.
Regime impatriati e distacco all’estero, quando è possibile accedere alle agevolazioni? L’elemento della discontinuità, ad esempio, è determinante: un dipendente che rientra in Italia da Quadro dopo essere partito come impiegato ha diritto ai benefici fiscali previsti dall’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015.
A chiarire quali sono gli elementi chiave da verificare è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 136 del 2 marzo 2021.
La lente di ingrandimento si posa sul regime per i lavoratori impatriati che prevede un abbattimento dell’imponibile fiscale dei redditi agevolabili pari al 70 per cento per 5 anni dall’acquisizione della residenza fiscale in Italia, con possibilità di beneficiarne per ulteriori 5 periodi di imposta in presenza di specifiche condizioni.
Regime impatriati e distacco all’estero, ok alle agevolazioni in caso di nuovo ruolo in Italia
Lo spunto per soffermarsi sulle agevolazioni in caso di ritorno dopo un distacco all’estero arriva dall’analisi di un caso pratico.
All’Amministrazione finanziaria si rivolge una società che fa parte di un gruppo: in qualità di sostituto di imposta, intende verificare se ci sono le condizioni perché un ingegnere, assunto con la qualifica di Quadro e con il ruolo di “professional master monitoraggio e manutenzioni”, possa beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori impatriati.
La società riporta la storia della carriera professionale del dipendente:
- assunto da una terza società del gruppo nel 2009, nel 2010 ha firmato un contratto a tempo indeterminato con inquadramento di impiegato con la qualifica di come tecnico di 5° livello;
- dopo essere stato promosso a tecnico di 6° livello, è stato distaccato in Brasile e si è iscritto all’AIRE ad aprile 2015, a giugno dello stesso anno è arrivata una promozione a tecnico di 7° livello con la mansione di “Supervision Work Assistant”;
- nel 2018, ancora all’estero, è stato promosso come Quadro;
- il 31 agosto 2019 è terminato il suo distacco dalla società brasiliana, ma ha continuato a prestare lavoro all’estero, sempre in Brasile;
- dal 1° giugno 2020 è rientrato in Italia, e il suo contratto è stato ulteriormente ceduto dalla società capogruppo alla società che si rivolge all’Agenzia delle Entrate: l’ingegnere ha assunto ora il ruolo di “professional master monitoraggio e manutenzioni pavimentazioni” con la qualifica di Quadro.
La società specifica che il suo contratto di distacco transnazionale è durato più del previsto ed è stato prorogato per tre volte concludendosi soltanto dopo più di 4 anni.
Al ritorno in Italia, in virtù delle competenze specialistiche maturate nel corso della propria esperienza lavorativa all’estero, ha ricevuto una serie di nuovi incarichi e responsabilità.
Ripercorrendo l’evoluzione della carriera lavorativa dell’ingegnere, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di applicare le disposizioni previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Da parte dell’Agenzia delle Entrate arriva un’apertura con la risposta all’interpello numero 136 del 2 marzo 2021:
“ferma restando la presenza di tutti i restanti presupposti richiesti per accedere al suddetto regime di vantaggio, si ritiene che l’Ing. Tizio possa essere ammesso a beneficiare dell’agevolazione prevista dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, a partire dal periodo d’imposta 2020 e per i successivi quattro periodi d’imposta, a condizione che non ricorrano gli indici preclusivi di detta possibilità”.
Regime impatriati e distacco all’estero, quando c’è il via libera alle agevolazioni?
Come sottolinea l’Amministrazione finanziaria, sull’accesso al regime degli impatriati in caso di ritorno in Italia dopo un periodo di distacco all’estero non c’è sempre un veto o un via libera.
In linea generale, infatti, i benefici fiscali non spettano ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma.
“Ciò in quanto il loro rientro, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia, e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.
Sottolinea il documento.
Ma non si tratta di una chiusura totale: esiste la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco, ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Alcuni esempi pratici:
- il distacco viene più volte prorogato e, la sua durata nel tempo, determina quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel Paese estero;
- c’è discontinuità tra le posizioni lavorative: il dipendente, al rientro in Italia, assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario grazie alle competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
Proprio come accade nel caso analizzato.
Regime impatriati e distacco all’estero, con elementi di continuità agevolazioni inaccessibili
Allo stesso tempo, però, l’Agenzia delle Entrate ricorda un aspetto importante evidenziato dall’ultima circolare in materia, la numero 33 del 28 dicembre 2020:
“l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un nuovo contratto per l’assunzione di un nuovo ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio”.
Ma quando ci sono elementi che indicano una continuità?
Solo per fare un esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali rimangono le stesse e continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
Possono essere diversi gli indici di una situazione di continuità sostanziale:
- riconoscimento di ferie maturate prima del nuovo accordo contrattuale;
- riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
Diverso è il caso in cui “le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto”. In questa ipotesi l’impatriato potrà accedere al regime agevolato.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 136 del 2 marzo 2021
- Disciplina del regime agevolativo previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, a favore dei lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - Contribuenti che rientrano a seguito di distacco all’estero.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime impatriati e distacco all’estero, quando c’è il via libera alle agevolazioni?