Rientro dei cervelli: come sono cambiate le agevolazioni fiscali

Rosy D’Elia - Irpef

Lavoratrici e lavoratori impatriati così come docenti e ricercatori che trasferiscono la loro residenza in Italia dopo un periodo all'estero hanno diritto a una serie di agevolazioni fiscali: una panoramica su requisiti e regole previste per accedere ai regimi di favore per il rientro dei cervelli

Rientro dei cervelli: come sono cambiate le agevolazioni fiscali

Trasferire la residenza in Italia dopo un periodo di lavoro all’estero garantisce sempre dei benefici, ma dal 2024 è più difficile e meno vantaggioso accedere alle agevolazioni fiscali previste.

Bisogna distinguere due diversi regimi per il rientro dei cervelli uno dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori cosiddetti impatriati e uno a docenti e ricercatori.

La riforma fiscale ha totalmente riscritto le agevolazioni a cui si ha diritto nel primo caso, cambiano i requisiti di accesso e la portata della riduzione della base imponibile che scende al 50 per cento, mentre ha lasciato intatto l’impianto previsto per chi opera in ambito accademico e continua a calcolare le imposte solo sul 10 per cento.

Una importante ondata di rinnovamento si era avuta già nel 2019 con le novità introdotte dal Decreto Crescita: una carrellata sull’evoluzione delle regole previste.

Rientro dei cervelli: la riforma fiscale ha cambiato le agevolazioni per gli impatriati

Con la riforma fiscale, sono state del tutto riscritte le regole alla base delle agevolazioni fiscali previste per il rientro dei cervelli, in particolare per ciò che concerne le lavoratrici e i lavoratori impatriati.

È stato abrogato l’articolo 16 del decreto legislativo numero 147 del 2015, rivisto in maniera profonda nel 2019 dall’articolo 5 del Decreto Crescita.

Tra le principali novità si ritorna a un’esenzione pari al 50 per cento, e non più del 70 per cento, e si introduce anche un limite per l’applicazione dei benefici, 600.000 euro nell’arco di un anno, con la riscrittura contenuta nel decreto legislativo numero 209 del 2023 sulla fiscalità internazionale.

Intatte, invece, sono rimaste le regole per docenti e ricercatori regolare dall’articolo 44 del DL numero 78 del 2010 che, allo stesso modo, era stato rivisto nel 2019.

Rientro dei cervelli: i requisiti per ottenere le agevolazioni fiscali riservate ai lavoratori impatriati

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo numero 209 del 2023, i titolari di redditi di lavoro dipendente, di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di redditi di lavoro autonomo che derivano dall’esercizio di arti e professioni che trasferiscono la loro residenza in Italia hanno diritto a una riduzione della base imponibile del 50 per cento nel limite annuo di 600.000 euro.

Si ha diritto alle agevolazioni per 5 anni nel rispetto dei seguenti requisiti:

  • bisogna avere una elevata qualificazione o specializzazione;
  • è necessario restare in Italia per almeno quattro anni e prestare per la maggior parte l’attività lavorativa sul territorio;
  • il periodo all’estero deve aver avuto una durata di almeno 3 anni, il periodo si allunga se il lavoratore o la lavoratrice continua a lavorare con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento:
    • da tre si passa a sei anni se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia con lo stesso soggetto oppure con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
    • si arriva, invece, a sette anni, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia con lo stesso soggetto oppure con un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.

Sulla permanenza all’estero, la norma specifica:

“I cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi”.


Un canale preferenziale è stato creato per i genitori che si trasferiscono in Italia con dei figli o delle figlie minorenni, anche adottivi: l’imponibile su cui calcolare le imposte da versare si riduce di un ulteriore 10 per cento arrivando al 40 per cento.

Rientro dei cervelli: le vecchie regole sul regime impatriati

Il pacchetto di agevolazioni fiscali previsto dal Decreto Crescita, invece, si basava in linea generale sui seguenti punti:

  • una riduzione dell’imponibile pari al 70 per cento;
  • la possibilità di beneficiare di una riduzione ancora più ampia (90 per cento) in caso di trasferimento della residenza in una delle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia);
  • condizioni per accedere al regime fiscale di favore più semplici;
  • maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Su questo ultimo punto, poi, va specificato che la Legge di Bilancio 2021 haq esteso poi la proroga anche a chi aveva trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, al 31 dicembre 2019, rientrava nel regime per i lavoratori impatriati.

Rientro dei cervelli: è ancora possibile beneficiare della proroga del regime agevolato?

Con le modifiche apportate al regime impatriati dalla riforma fiscale viene eliminata anche la possibilità di accedere alla proroga prevista con l’assetto di regole precedente.

Soltanto per il 2024 è stata messa in campo una misura transitoria per coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • trasferiscono la residenza anagrafica durante l’anno;
  • sono diventati proprietari, entro la data del 31 dicembre 2023, e comunque nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia.

La durata delle agevolazioni, in questo caso, viene estesa per ulteriori tre periodi d’imposta.

Rientro dei cervelli: per docenti e ricercatori restano in vigore le novità del Decreto Crescita

Infine, è necessario ricordare che per quanto riguarda i docenti e i ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia restano in vigore le novità dal Decreto Crescita.

In questo caso il punto di riferimento è il testo dell’articolo 44 del decreto legge numero 78 del 2010.

Si esclude dalla formazoine del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90 per cento delle somme percepite da docenti e ricercatori in possesso di titolo di studio universitario o equiparato.

Gli interessati e le interessate devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • non risultare solo occasionalmente residenti all’estero;
  • aver svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici oprivati o università per almeno due anni continuativi
  • svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale.

La durata del regime di favore fiscale è pari a 6 anni, in preceedenza il periodo di applicazione era di 4 anni.

Inoltre la durata dell’agevolazione fiscale arriva a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Rispetto al passato, inoltre, non è necessario essere iscritti all’AIRE per accedere alle agevolazioni.

Le novità della Legge di Bilancio 2022 per docenti e ricercatori

Anche su questo fronte, però, le novità non sono finite con la revisione del DL n. 34/2019.

La Legge di Bilancio 2022, così come aveva fatto quella del 2021 per gli impatriati, ha esteso la possibilità di prorogare il regime fiscale agevolato previsto per il rientro dei cervelli in presenza di determinati requisiti anche a docenti, ricercatrici e ricercatori iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno trasferito in Italia la residenza prima dell’anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 beneficiavano già della riduzione dell’imponibile al 10 per cento.

Le modalità per poter accedere alle agevolazioni fiscali per un periodo di tempo più lungo sono state stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2022.

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