Il Collegato Lavoro ha previsto novità anche in materia di lavoro in somministrazione. Dal Ministero sono arrivati nuovi chiarimenti operativi

Dal Ministero del Lavoro sono arrivati nuovi chiarimenti operativi in merito all’applicazione delle novità in materia di somministrazione.
Sul tema, ricordiamo, è intervenuto il Collegato Lavoro che introdotto una serie di novità a partire dall’eliminazione della disciplina transitoria che prevedeva il limite di 24 mesi per missioni a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice quando il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato.
Per i contratti di somministrazione stipulati dal 12 gennaio 2025 il computo dei 24 mesi di lavoro si calcola a partire da tale data.
Lavoro in somministrazione: da quando si calcola il limite di 24 mesi?
Il Collegato Lavoro, la legge n. 2023/2024, ha introdotto una serie di novità in materia di somministrazione di lavoro, comunicazioni in materia di lavoro agile e dimissioni volontarie per assenze ingiustificate.
Specifica disposizioni hanno poi interessato il lavoro in somministrazione.
In primo luogo, la legge elimina il limite del 30 giugno 2025 per l’impiego di lavoratori, oltre 24 mesi, in missioni a tempo determinato presso la stessa azienda utilizzatrice quando il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato.
È stata quindi eliminata la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore (finora pari a 24 mesi).
“Soppressa la disciplina transitoria, la norma di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015 dispone ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.”
Per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia e utilizzatore a partire dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge, il calcolo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve partire da tale data.
Saranno conteggiati quindi solo i periodi di missione a termine effettuati per le missioni avviate dopo il 12 gennaio 2025, senza pertanto includere le missioni già svolte sotto la precedente disciplina.
“Le missioni in corso al 12 gennaio potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato.”
I periodi oltre il 12 gennaio però saranno scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi.
Lavoro in somministrazione: le nuove categorie escluse dal limite quantitativo
Sempre in tema di somministrazione di lavoro, la legge n. 203/2024 ha previsto due ulteriori categorie di lavoratori e lavoratrici escluse dal limite quantitativo relativo alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori (che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti stessi).
Sono quindi esclusi dal calcolo di tale limite i casi in cui la somministrazione a termine riguarda:
- lavoratori assunti a tempo indeterminato;
- lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze:
- svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli;
- start-up;
- sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori con più di 50 anni.
Inoltre, viene concesso all’utilizzatore di non conteggiare entro detto limite del 30 per cento anche i lavoratori inviati in missione a tempo determinato, se assunti dal somministratore con contratto a tempo indeterminato.
Lavoro in somministrazione: no causali per i lavoratori svantaggiati
Infine, l’articolo 10 della Legge n. 203/2024 prevede infine l’eliminazione della causale del contratto di somministrazione a termine quando il somministratore impiega lavoratori e lavoratrici appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro.
In caso di assunzioni a tempo determinato di tali categorie, effettuate dalle agenzie per il lavoro, non si applica l’obbligo di indicazione delle causali stabilite per le assunzioni con contratto a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi.
Nello specifico, le agenzie possono inviare in somministrazione a tempo determinato senza l’apposizione della causale:
- disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
- lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (DM 17 ottobre 2017).
Sono considerati soggetti svantaggiati coloro che:
- non hanno un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
- hanno un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- sono privi di un diploma di scuola media superiore o professionale o hanno completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- sono superato i 50 anni di età;
- sono adulti che vivono soli, con una o più persone a carico;
- sono occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici e appartengano al genere sottorappresentato;
- appartengono a minoranze etniche di uno Stato membro della UE e sono la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.
Sono invece considerati lavoratori molto svantaggiati i soggetti:
- privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- che rientrano nelle ipotesi indicate in precedenza (escluso il primo punto) e risultano privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Lavoro in somministrazione: da quando si calcola il limite di 24 mesi?