Il Collegato Lavoro ha previsto novità anche in materia di lavoro agile. Dal Ministero sono arrivati chiarimenti per l’applicazione del termine per l’invio delle comunicazioni obbligatorie

Dal Ministero del Lavoro sono arrivati nuovi chiarimenti operativi in merito all’applicazione del termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile.
Sui tempi per l’invio, ricordiamo, è intervenuto il Collegato Lavoro, che ha fissato in 5 giorni il termine per la comunicazione dell’avvio e della cessazione delle prestazioni.
Tutte le indicazioni su decorrenza, modifiche e modalità di trasmissione.
Smart working: comunicazione obbligatoria entro 5 giorni
Il Ministero del Lavoro torna sulla disciplina dello smart working e fornisce nuovi chiarimenti in merito all’applicazione del termine per la trasmissione delle CO, cioè le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve trasmettere al Ministero riguardanti l’avvio e la cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile.
Nel caso in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgano la propria prestazione in smart working, infatti, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Ministero.
Sul tema, come noto, è intervenuto il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024), il quale ha fissato in 5 giorni il termine per l’invio della CO e per le eventuali modifiche della durata originariamente prevista.
La legge ha confermato le modalità di comunicazione individuate dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149/2022, per cui le comunicazioni obbligatorie devono essere inviate entro 5 giorni dalla data dell’inizio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui avviene l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
A fare il punto delle novità introdotte dalla legge e in vigore dal 12 gennaio 2025 è la circolare ministeriale n. 6/2025.
Il Ministero ricorda che, ai fini della sua regolarità amministrativa e della prova, l’accordo individuale tra le parti deve essere stipulato in forma scritta.
Il termine per la comunicazione al Ministero, però, non decorre dalla data dell’accordo, bensì da quello dell’effettivo inizio della prestazione di lavoro in modalità agile.
Questo perché le date potrebbero anche non corrispondere:
“ad esempio, ove un accordo fosse stipulato in data 15 gennaio 2025 e prevedesse l’avvio del lavoro agile dal 1° febbraio e la sua conclusione al 30 giugno 2025, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 6 febbraio 2025 (e non entro il 20 gennaio).”
Comunicazione lavoro agile: modifica della durata e cessazione anticipata
Nel documento di prassi, il Ministero si sofferma anche sui casi di modifica della durata originariamente comunicata e di cessazione anticipata.
Se, ad esempio, per effetto di una proroga dell’accordo dovesse essere modificata la durata originaria dell’attività svolta in modalità agile, il datore dovrà provvedere alla comunicazione di tale modifica entro i 5 giorni successivi alla proroga stessa.
In ogni caso, spiega il Ministero, la proroga deve avvenire prima della scadenza del termine inizialmente concordato e comunicato.
Allo stesso modo, nel caso di cessazione anticipata, la comunicazione deve essere inviata entro i 5 giorni successivi alla nuova data di conclusione.
“Per tornare all’esempio: se, per un nuovo accordo o per decisione unilaterale di una delle parti, la prestazione non fosse più resa in modalità agile a partire dal 15 maggio – nonostante il termine inizialmente concordato fino al 30 giugno – entro il 20 maggio va comunicata la cessazione anticipata.”
Il Collegato Lavoro non è intervenuto sulle modalità di trasmissione della comunicazione obbligatoria, che restano quelle disciplinate dal citato decreto n. 149/2022.
Per i datori di lavoro che non rispettano la normativa è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Infine, il Ministero specifica che nulla è cambiato per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni: i datori di lavoro pubblici possono continuare ad effettuare le CO entro il giorno 20 del mese successivo all’inizio della prestazione in modalità agile.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Smart working: comunicazione obbligatoria entro 5 giorni