Il DDL Lavoro approvato in via definitiva prevede novità anche in materia di lavoro agile
Quali sono le ultime novità per lo smart working?
Il nuovo decreto in materia di lavoro introduce alcune novità per quanto riguarda il lavoro agile.
Nello specifico, interviene sui tempi per l’invio delle comunicazioni obbligatorie al Ministero.
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Smart Working: le novità del DDL Lavoro
Novità in arrivo per i lavoratori e le lavoratrici che svolgono la propria attività in smart working.
A prevederle è il cosiddetto DDL Lavoro, approvato in via definitiva l’11 dicembre dopo un lungo iter parlamentare.
Per la precisione, il decreto, non introduce nuove disposizioni ma prevede alcune importanti conferme, nello specifico, in relazione ai termini e alle modalità di trasmissione delle CO, cioè le comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro deve trasmettere al Ministero del Lavoro.
Nel caso in cui i lavoratori e le lavoratrici svolgano la propria prestazione in modalità agile, infatti, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione al Ministero.
Ebbene il DDL Lavoro conferma le modalità di comunicazione individuate dal decreto del Ministero del Lavoro n. 149/2022, e conferma come che le CO debbano essere inviate entro 5 giorni dalla data dell’inizio del periodo oppure entro i 5 giorni successivi alla data in cui avviene l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di lavoro svolto in modalità agile.
Non cambiano quindi le modalità di comunicazione: sarà sempre necessario utilizzare l’apposita procedura sul Portale Servizi Lavoro del Ministero.
Nessuna modifica anche alle semplificazioni introdotte dal decreto n. 73/2022, che ha previsto la possibilità di comunicare solamente i nominativi dei lavoratori e delle lavoratrici interessate e la data di inizio e fine del lavoro agile (fermo restando l’obbligo di stipula dell’accordo individuale).
In caso di mancata comunicazione sarà applicata una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
Accordo individuale da conservare per 5 anni
Ricordiamo che con la fine del periodo emergenziale sono tornate in vigore le regole previste dalla legge n. 81 del 2017, sulla quale interviene appunto l’articolo 14 del DDL Lavoro.
Il ricorso allo smart working dunque rappresenta una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa (non più un diritto) e pertanto è possibile farvi ricorso solamente previo accordo individuale tra singolo dipendente e datore di lavoro.
L’accordo individuale (articolo 19 della citata legge) può essere a termine o a tempo indeterminato, deve essere stipulato in forma scritta e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore.
Inoltre, individua i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
L’accordo deve essere conservato dai datori di lavoro per almeno 5 anni dalla sottoscrizione.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Smart Working: le novità del DDL Lavoro