Somministrazione, appalto e distacco illeciti: sanzioni maggiorate

Francesco Rodorigo - Leggi e prassi

Come funziona il nuovo regime sanzionatorio in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti? L’ammenda per ogni lavoratore e per ogni giorno lavorato è maggiorata del 20 per cento, pari a 72 euro. I chiarimenti dell'Ispettorato, anche sul regime intertemporale per l'applicazione delle novità

Somministrazione, appalto e distacco illeciti: sanzioni maggiorate

Per i casi di somministrazione, appalto e distacco illeciti sono previste sanzioni più alte del 20 per cento.

I chiarimenti in merito all’applicazione del regime sanzionatorio previsto dal decreto PNRR bis e in vigore da marzo son stati forniti dall’Ispettorato del Lavoro.

Per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 276/2003, infatti, si applica la maggiorazione del 20 per cento.

La sanzione è pari a 72 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro.

Le condotte cominciate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale e, pertanto, saranno soggette alle nuove pene.

Somministrazione, appalto e distacco illeciti: sanzioni maggiorate

L’Ispettorato del Lavoro nella nota n. 1091 del 18 giugno 2024 ha fornito alcune precisazioni in merito al nuovo regime sanzionatorio in caso di somministrazione di lavoro, appalto e distacco illeciti.

A prevedere le novità è stato l’articolo 29 del decreto PNRR bis, n. 19/2024, il quale ha introdotto importanti modifiche all’art. 18 del Dlgs n. 276/2003, che regola appunto questa particolare disciplina sanzionatoria.

In primo luogo, viene ripristinato il rilievo penale della fattispecie, introducendo la pena (alternativa o congiunta) dell’arresto o dell’ammenda.

Dal 2 marzo 2024, quindi, data di entrata in vigore del decreto, in caso di somministrazione, appalto e distacco illeciti, utilizzatore e somministratore sono puniti con l’arresto fino a un mese oppure con l’ammenda da 60 euro per ogni lavoratore e per tutte le giornate lavorate.

Come previsto dalla legge n. 145/2018, spiega l’INL, i 60 euro diventano 72, in quanto trova applicazione la maggiorazione del 20 per cento individuata all’articolo 1, comma 445, lett. d).

Una disposizione modificata solo in parte dal DL PNRR bis, che ha innalzato al 30 per cento gli importi della cosiddetta maxisanzione per il lavoro nero, confermando l’operatività dell’aumento del 20 per cento già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del Dlgs n. 276/2003 (somministrazione, appalto e distacco illeciti).

Pertanto, sottolinea l’Ispettorato, la maggiorazione andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende previste dal Decreto PNRR, i quali saranno determinati come indicato nella tabella allegata e di seguito a titolo esemplificativo.

INL - Nota n. 1091 del 18 giugno 2024
Tabella sanzioni

L’ammenda per la somministrazione non autorizzata, appalto e distacco illeciti, quindi, sarà pari a 72 euro (cioè 60 euro più la maggiorazione del 20 per cento) per ogni lavoratore interessato e per ogni giornata di lavoro effettuata.

Con la successiva nota pubblicata il 24 giugno, l’Ispettorato ha fornito ulteriori indicazioni operative per chiarire i dubbi sorti in merito al regime intertemporale per l’applicazione delle nuove sanzioni.

In primo luogo, ovviamente, le nuove sanzioni penali trovano applicazione per tutte le condotte poste in essere a partire dal 2 marzo 2024.

Per le condotte che, invece, si sono esaurite a tale data continua ad applicarsi il vecchio regime con le sanzioni amministrative.

Per quanto riguarda, infine, i casi di somministrazione, appalto e distacco illeciti iniziati prima del 2 marzo 2024 e continuati anche dopo tale data, questi avranno rilievo esclusivamente penale e saranno, quindi, soggette alle nuove pene stabilite.

INL - Nota n. 1133 del 24 giugno 2024
Regime intertemporale delle nuove sanzioni penali

Sanzioni somministrazione irregolare: limiti e recidiva

Poiché la pena dell’arresto è alternativa a quella dell’ammenda, l’Ispettorato precisa che gli ispettori dovranno procedere ad adottare in primo luogo la prescrizione obbligatoria prevista agli articoli 20 e ss. del Dlgs n. 758/1994, per cui inviteranno il datore di lavoro a sanare l’irregolarità.

Ai fini del calcolo della sanzione si dovrà anche tenere conto di quanto previsto dal nuovo comma 5-quinquies del citato articolo 18, così come riscritto in sede di conversione in legge, secondo cui l’importo della pena pecuniaria non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro.

Se l’importo dovesse risultare inferiore a 5.000 euro dovrà essere applicata tale soglia, la quale potrà eventualmente essere ridotta a un quarto, cioè a 1.250 euro.

L’INL chiarisce anche l’applicazione delle sanzioni in caso di recidiva. Se nei tre anni precedenti il datore di lavoro ha ricevuto sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti le maggiorazioni devono essere raddoppiate.

Come previsto dal DL PNRR poi:

“gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.”

Si prevede quindi una sommatoria delle due tipologie di recidività come mostrato nell’esempio dell’INL.

Da ultimo l’Ispettorato ricorda le ipotesi aggravanti in caso di sfruttamento di minori.

Queste, non modificate dal DL PNRR bis, prevedono la pena dell’arresto fino a 18 mesi e l’aumento dell’ammenda fino al sestuplo.

Alla luce delle novità, quindi, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori andrà applicata la prescrizione ex art. 20 del Dlgs n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20 per cento) o di quella determinata a seguito di recidiva.

L’importo poi dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti.

INL - Nota n. 1091 del 18 giugno 2024
Regime sanzionatorio per somministrazione, appalto e distacco illeciti

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