Analisi normativa e pratica del diritto di brevetto: riferimenti normativi, requisiti per la brevettabilità e diritti derivanti dall'invenzione.
Le invenzioni rientrano tra i diritti di proprietà industriale e, oltre a rappresentare una risorsa fondamentale nell’economia della conoscenza, costituiscono un bene prezioso per le imprese.
Lo sono soprattutto per le imprese innovative che investono risorse considerevoli per lo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie.
La commercializzazione delle idee passa attraverso i meccanismi di protezione dell’I.P., che nel caso delle invenzioni è affidata alla procedura di brevetto.
Il brevetto è un titolo in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione consistente nel diritto esclusivo di realizzarla, di disporne e di farne un uso commerciale, vietando tali attività ad altri soggetti non autorizzati.
Il brevetto rappresenta un asset importante per le aziende, sia per la sua funzione “difensiva” (proteggere il know how sviluppato internamente all’azienda), sia per la funzione “offensiva” (utilizzo a fini competitivi, valorizzazione e sfruttamento economico tramite cessione o licenza).
Per tale ragione, accade sempre più di frequente che lo svolgimento dell’attività inventiva venga “esternalizzata”, affidata cioè a imprese esterne specializzate negli innovation markets, oppure a consulenti o ricercatori.
Diritto di brevetto sulle invenzioni: i diritti derivanti dall’invenzione
In generale, ad un inventore competono due tipologie di diritti sulla propria creazione:
- il diritto di essere riconosciuto autore dell’invenzione (c.d. diritto di paternità): diritto morale, personale, inalienabile e imprescrittibile, che attribuisce all’inventore una pretesa erga omnes. Può essere fatto valere dall’inventore e, dopo la morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado; in loro mancanza o dopo la loro morte, dai genitori e dagli altri ascendenti ed in mancanza, o dopo la morte anche di questi, dai parenti fino al quarto grado incluso (art. 62 CPI).
- il diritto di brevettare l’invenzione: diritto a chiedere il rilascio del brevetto, il quale, una volta concesso, attribuisce al titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto, impedendo ad altri di produrla, utilizzarla, venderla o distribuirla senza autorizzazione. I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili (art. 63 CPI).
È importante sottolineare che un brevetto non attribuisce al titolare la “libertà di uso” o il diritto di sfruttare la tecnologia coperta dal brevetto, ma solo il diritto di escludere dall’utilizzo dello stesso altri soggetti.
Diritto di brevetto sulle invenzioni: i requisiti per la brevettabilità
In base all’art. 45 del D. Lgs. n. 30/2005 (Codice della Proprietà Industriale):
“possono costituire oggetto di brevetto per invenzione, le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove, che implicano un’attività inventiva e che sono atte ad avere un’applicazione industriale”.
Come è ricavabile dalla norma, l’invenzione oggetto di tutela brevettuale consiste in una soluzione nuova e innovativa in risposta a un problema tecnico.
Essa naturalmente dovrà essere lecita, ossia non contraria all’ordine pubblico e al buon costume.
Non sono considerate invenzioni e, quindi, non sono brevettabili, le semplici intuizioni oppure le idee prive di qualsiasi attuazione concreta, oppure le scoperte relative a qualcosa che già esiste in natura.
Diritto di brevetto sulle invenzioni: i diritti del lavoratore dipendente
Abbiamo visto che di norma il diritto a chiedere il rilascio del brevetto spetta all’autore dell’invenzione.
La disciplina delle invenzioni del prestatore di lavoro deroga a questa regola generale.
L’art. 63 CPI, seconda comma, infatti stabilisce che:
"il diritto al brevetto per invenzione industriale spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa"
A seconda di quale sia la tipologia di invenzione realizzata dal lavoratore, vi sono dunque ipotesi in cui il diritto a chiedere il rilascio di brevetto non spetta al lavoratore-inventore, ma al suo avente causa: in questo caso, il datore di lavoro.
Il diritto di paternità sull’invenzione, ossia di esserne riconosciuto come autore, resta invece in ogni caso attribuito all’inventore, anche nell’ipotesi di invenzioni realizzate dal lavoratore all’interno dell’azienda.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Il diritto di brevetto sulle invenzioni